Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9535 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9535 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27954/2021 R.G. proposto da , l’indicato indirizzo PEC dell’avv.
NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso Giuseppe COGNOME, che li rappresenta e difende
– ricorrenti –
contro
– controricorrenti – e nei confronti di
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari – Organismo di Composizione della Crisi
da sovraindebitamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Bari
– intimato – avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositato il 14.10.2021 nel procedimento iscritto al n. 4317/2021 r.g.;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti proposero reclamo al collegio contro il decreto con cui il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio -ai sensi dell’art. 14 -quinquies della legge n. 3 del 2012 -degli attuali controricorrenti, nei confronti dei quali gli stessi ricorrenti ed altri creditori avevano in precedenza avviato azioni esecutive individuali.
Il Tribunale di Bari dichiarò inammissibile il reclamo, perché tardivo.
Contro il decreto del Tribunale NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difesi con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura «Nullità del decreto collegiale 14.10.2021 per violazione dell’art. 14 -quinquies , comma 1, della legge n. 3 del 2012, dell’art. 10 , comma 6, della legge n. 3 del 2012, dell’art.158 c .p.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c.».
Con questo primo motivo i ricorrenti rilevano che del collegio che ha deciso sul reclamo ha fatto parte anche il giudice che aveva pronunciato il provvedimento reclamato, in violazione della esplicita previsione contenuta nell’art. 10, comma 6, della legge n. 3 del 2012 («Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento»), richiamato, per quanto riguarda la liquidazione del patrimonio, dal successivo art. 14 -quinquies , comma 1.
Il secondo motivo è rubricato « Nullità dell’intero procedimento di reclamo per violazione a discapito dei reclamanti del diritto di difesa ex art. 24, comma 2, della Costituzione e per violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo ex art. 111, commi 1 e 2, della Costituzione in relazione all’art. 360 , comma 1, nn. 3, 4, c.p.c.».
I ricorrenti si dolgono che il Tribunale non abbia concesso loro un termine per replicare all ‘eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dai reclamati con le note di trattazione scritta sostitutive della comparizione delle parti in udienza.
Il terzo motivo di ricorso censura «Nullità del decreto collegiale 14.10.2021 per violazione e falsa applicazione dell’art. 14 -quinquies , comma 1 e comma 2, lett. c, della legge n. 3 del 2 012, dell’art. 10 , comma 6, legge cit., dell’art. 14 -ter , comma 2 legge cit., dell’art. 9 , comma 2, legge cit., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 , comma 3. legge fall., in relazione all’art. 360 , comma 1, nn. 3, 4, c.p.c.».
Con questo motivo oggetto di censura è direttamente la decisione di inammissibilità del ricorso, che il Tribunale ha adottato negando ai creditori la qualità di parti del procedimento di apertura della liquidazione del patrimonio e, di conseguenza, non applicando l’art. 739, comma 2, c.p.c. per quanto riguarda
l ‘individuazione del dies a quo del termine di dieci giorni per il reclamo; dies a quo che il Tribunale ha invece fissato nel giorno di pubblicazione del decreto sui siti internet di Tribunale e Corte d’Appello, in analogia a quanto previsto nell’art. 26, comma 3, legge fall.
Il terzo motivo deve essere esaminato con priorità, in quanto è fondato e il suo accoglimento assorbe le questioni poste con gli altri due motivi.
4.1. Si deve innanzitutto premettere che il creditore può proporre il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. contro il decreto che rigetta il reclamo avverso l’ apertura della liquidazione del patrimonio, sussistendo un interesse giuridicamente tutelato a vedere riconosciuto, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato, il diritto a procedere individualmente in via esecutiva nei confronti del proprio debitore (Cass. n. 22616/2023). I provvedimenti emessi ai sensi della legge n. 3 del 2012, quando hanno l’effetto di regolare in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento, ed incidono quindi sui diritti soggettivi dei singoli creditori, hanno i caratteri della decisorietà che li rendono impugnabili in sede di legittimità (Cass. nn. 34158/2024; 35976/2022; 30948/2020).
4.2. L’interesse del creditore a proporre il ricorso per cassazione (come sopra ribadito) e quello a proporre il reclamo (che nemmeno il Tribunale di Bari ha messo in dubbio) sono il riflesso dell’interesse ad opporsi all a domanda di apertura della liquidazione del patrimonio, con cui il debitore mira a definire il sovraindebitamento in maniera alternativa rispetto all’esercizio delle azioni esecutive individuali.
Tale considerazione è di per sé sufficiente per negare fondamento alla tesi, utilizzata come premessa nella
motivazione del decreto impugnato, secondo cui il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio non sarebbe un provvedimento dato «in confronto di più parti» ai sensi dell’art. 739, comma 2, c.p.c.
È stato quindi già affermato che il rinvio agli artt. 737 e ss. c.p.c. operato dall’art. 10, comma 6, della legge n. 3 del 2012 (a sua volta richiamato, per quanto riguarda la liquidazione del patrimonio, dal successivo art. 14 -quinquies , comma 1) comporta che il dies a quo del termine breve di dieci giorni per proporre il reclamo decorre dalla notificazione del decreto ovvero dalla comunicazione della cancelleria, purché questa avvenga mediante trasmissione di copia integrale del provvedimento e non soltanto del dispositivo. In mancanza di notificazione o di comunicazione integrale, rimane applicabile il termine lungo di sei mesi di cui all’ art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione del provvedimento (Cass. nn. 34158/2024 e 4326/2024, procedimenti relativi all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione e, quindi, all’identica questione posta dal rinvio agli artt. 737 e ss. c.p.c. contenuto anche nell’art. 12, comma 2, della legge n. 3 del 2012).
Ha dunque errato il Tribunale di Bari dichiarando tardivo, e quindi inammissibile, il reclamo non notificato né comunicato in copia integrale agli attuali ricorrenti, solo perché proposto più di dieci giorni dopo la pubblicazione del decreto sui siti internet del Tribunale e della Corte d’Appello .
Accolto il ricorso, nei termini sopra precisati, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Bari, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte:
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del