SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4848 2025 – N. R.G. 00005331 2024 DEPOSITO MINUTA 22 08 2025  PUBBLICAZIONE 22 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. NOME COGNOME                                                                  presidente
Dr. NOME COGNOME                                                                      consigliere rel.
DrNOME COGNOME                                                                  consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio rubricato al numero 5331/2024 V.G. e pendente
TRA
Parte_1
(C.F.:
per delega in atti
Controparte_1
(C.F.:
C.F._2
COGNOME in forza di procura in atti
C.F._1
), rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO reclamante
E
), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO reclamata
E
Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE , in persona del curatore, contumace reclamato
OGGETTO: reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento
Conclusioni
Per il reclamante: ‘ CHIEDE che l’Ecc.ma Corte d’Appello di Roma voglia, ai sensi dell’art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, revocare il fallimento sopra indicato; Vinte le spese e competenze del presente giudizio ‘;
Per la reclamata costituita: ‘ Voglia l’Ill.ma  Corte  di  Appello  adita,  per  le  ragioni  di  cui  alla  presente comparsa di costituzione, accertata la tardività del reclamo e comunque la regolarità delle notifiche degli atti essendo le stesse tra l’altro già accertate con sentenza del Tribunale di Roma sezione fallimentare n. 19/2021, rigettare il reclamo avverso la Sentenza dichiarativa di fallimento promosso dal Sig. . Parte_1
In ogni caso con condanna del reclamante appellante al pagamento delle spese di lite del presente procedimento e l’attribuzione delle spese della procedura alla sola società fallita RAGIONE_SOCIALE rimasta contumace nella procedura conclusasi con la pronuncia di fallimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come  per  legge  da  distrarsi  in  favore  del  sottoscritto  procuratore  AVV_NOTAIO  che  si  dichiara antistatario ‘
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor nella sua qualità di ex amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, con ricorso depositato  in  data  22  ottobre  2024  ha  proposto  reclamo contro  la sentenza  dichiarativa  del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, emessa dal Tribunale di Roma in data 15 gennaio 2021 a seguito del ricorso presentato dalla signora . Parte_1 Controparte_1
Il reclamante ha lamentato la nullità della suddetta sentenza, stante l ‘ inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del procedimento per la dichiarazione di fallimento della società.
A  tal  fine  ha  evidenziato  come  all’epoca delle  tentate  notifiche  il  sig. amministratore e socio unico della RAGIONE_SOCIALE, fosse deceduto da oltre due anni, di modo che la società era rimasta priva dell’organo rappresentativo ,  il  che rendeva inesistente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio prefallimentare. Persona_1
Tanto premesso il rilevando di avere interesse all ‘azione in ragione dell’apertura a suo carico di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta e documentale conseguente alla sentenza dichiarativa del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, ha concluso per la declaratoria di nullità della pronuncia di  fallimento  o  comunque  per  la  sua  revoca,  considerata  tra  l’altro  l’assenza  dei  requisiti dimensionali. Pt_1
La signora si è costituita resistendo al reclamo. Controparte_1
La resistente ha in primo luogo eccepito la tardività del reclamo, proposto dal quale terzo interessato, ben oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della pronuncia di fallimento nel Registro delle Imprese. Pt_1
In ogni caso ha evidenziato la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, intervenuta nelle forme di cui all’art. 15 L.F.; sotto altro profilo ha evidenziato come il decesso del non fosse  stato  reso  conoscibile  ai  terzi,  posto  che  lo  stesso  risultava  ancora  indicato  presso  il Registro delle Imprese quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE
Dando infine atto dell’intervenuta chiusura del fallimento sin dal 4 aprile 2022, la resistente ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto del reclamo.
Il  reclamo  è  stato  trattenuto  in  decisione  da  questa  Corte,  con  concessione  alle  parti  di  un termine per il deposito di note difensive.
Preliminarmente, a rettifica di quanto indicato a verbale dell ‘ ultima udienza, deve darsi atto del fatto  che  la  notifica  all ‘ ex  curatore  del  fallimento  NOME  si  sia  perfezionata,  a  mezzo  posta elettronica certificata.
Lo stesso curatore, nel proporre istanza di accesso agli atti, ha prodotto la relata della notifica del reclamo (unitamente a copia del reclamo stesso) eseguita nei suoi confronti a mezzo EMAIL, nel rispetto dei termini a comparire.
Non è quindi luogo a provvedere in ordine all ‘ist anza di rinnovazione della notifica nei confronti della curatela proposta dal Pt_1
Né, sotto altro profilo, è in alcun modo recepibile l ‘alternativa richiesta di ‘autorizzazione’ del reclamante alla proposizione di un ‘istanza di riapertura del fallimento, posto che, al di là del fatto che la proposizione di una simile istanza non necessiterebbe di alcuna autorizzazione da parte di questa Corte (peraltro priva di alcuna potestà in proposito), la riapertura del fallimento non sarebbe consentita nel caso di specie, essendo normativamente prevista nella sola ipotesi di sopravvenienza di attivo (art. 121 l.f.).
Tanto premesso, ogni ulteriore considerazione sulla regolarità del contraddittorio è assorbita in ragione dell ‘ inammissibilità del reclamo, proposto oltre il termine di legge.
Ed invero, qualora ‘ sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, (la Corte) è esentata, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo ‘ (in questi termini, Cass., ord., 18.4.2019, n. 10839); il necessario rispetto di tale principio, infatti, ‘ impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso … , di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio ‘ (così Cass., ss.uu., ord., 22.3.2010, n. 6826).
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, ogni considerazione sulla regolarità del contraddittorio è qui assorbita, in ragione appunto del principio della ragione più liquida e della  necessità  di  rispetto  della  ragionevole  durata  del  giudizio,  dalla  considerazione  della evidente inammissibilità del reclamo, tardivamente proposto.
L’art. 18 l.f. prevedeva infatti che i terzi interessati, quale deve ritenersi il nella sua veste di ex amministratore della società poi dichiarata fallita, sono legittimati a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Registro delle imprese, che nel caso di specie è intervenuta nell’anno 2021. Pt_1
Il è dunque decaduto dalla facoltà di impugnare la sentenza di fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, non  soccorrendo  in  contrario  le  difese  svolte  in  sede  di  scritti  conclusivi,  nel  cui  ambito  il reclamante  ha  sostenuto  che l’interesse  all’impugnazione sarebbe  insorto  solo  dopo  la conoscenza dell ‘apertura a suo carico del procedimento penale per bancarotta (10.10.2024) e che, da quella data, il reclamo sarebbe stato proposto entro trenta giorni (il 22.10.2024). Pt_1
Ed invero, a prescindere dal fatto che tale assunto è al rango di mera allegazione (non ricorrendo alcuna prova del fatto che il abbia appreso della pendenza del procedimento penale nella data indicata), la circostanza sarebbe all ‘ evidenza irrilevante. Pt_1
Al di là del fatto che l’interesse dell’ex amministratore, quale potenziale autore di reati fallimentari, a rimuovere la pronuncia di fallimento che costituisce condizione di punibilità dei suddetti reati, esisteva ab origine , insorgendo nel momento stesso in cui era stato dichiarato il fallimento, non è in alcun modo sostenibile che, per effetto della prospettata valutazione ‘soggettivistica’ dell’interesse ad agire , si possa giungere a differire nel tempo il termine legale di proponibilità del reclamo, consentendo la proposizione dell ‘imp ugnazione a tre anni di distanza dalla scadenza del termine suddetto.
Al contrario, per evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici, l ‘odierna i mpugnazione è soggetta a stringenti termini, il cui decorso non può che essere ancorato ad un evento obiettivo, insito nella fattispecie nella pubblicazione della pronuncia nel registro delle imprese.
Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono  il  reclamo  non  può  che  essere  dichiarato inammissibile.
Le  spese  del  presente  giudizio,  liquidate  come  in  dispositivo  e  da  distrarre  in  favore  del procuratore della , dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza. CP_1
P.Q.M.
La  Corte  d’Appello  di  Roma,  definitivamente  pronunciando  sul  reclamo  rubricato  al  n. 5331/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara l’inammissibilità del reclamo;
condanna il reclamante alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio in favore della resistente costituita, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori come  per  legge ,  spese  da  distrarre  in  favore  dell’AVV_NOTAIO,  dichiaratosi antistatario;
dichiara il reclamante tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il giorno 20 luglio 2025.
Il consigliere est.
Il presidente
dr. NOME COGNOME
dr. NOME COGNOME