Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19608 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19608 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9904/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente, controricorrente al ricorso incidentale condizionatocontro
LIQUIDATORE GIUDIZIALE DEL CONCORDATARIO PREVENTIVO DI RAGIONE_SOCIALE DOTT.SSA NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente, ricorrente incidentale condizionatononché contro
RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO, COGNOME NOME QUALE COMMISSARIO DEL CONCORDATO PREVENTIVO RAGIONE_SOCIALE AVV. COGNOME NOME QUALE PRESIDENTE DEL COMITATO DEI CREDITORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO RAGIONE_SOCIALE AVV. COGNOME NOME IN RAPPRESENTANZA DEL
CONDOMINIO NOME RAGIONE_SOCIALE CASSINA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE BERGAMO in R.G. n. 54/2014 depositato il 15/03/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Dal decreto imp ugnato risulta che, nell’ambito della procedura di concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE e NOME RAGIONE_SOCIALE (di seguito OM), quale aggiudicataria del capannone industriale in corso di costruzione con annesse aree esterne, all’esito di asta telematica sincrona mista del 1.3.2022 e della gara svoltasi in data 25.3.2022 a seguito di offerta maggiorata ex art. 107, comma 4, l.fall., ha proposto reclamo ex art. 26 l.fall. in data 8.2.2023 avverso il decreto, comunicatogli dal Liquidatore a mezzo PEC del 9.11.2022, con cui il Giudice delegato, richiamato il proprio decreto di sospensione delle operazioni di vendita ex art. 108, comma 1, l.fall. ( a fronte, tra l’altro, di una denuncia penale per turbativa d’asta) adottato il 23.5.2022 su istanza del Comitato dei creditori -che aveva poi chiesto anche l’annullamento / revoca dell’aggiudicazione -aveva autorizzato il Liquidatore « a procedere ad una nuova gara di vendita, adottando modalità tali da impedire che sia conoscibile l’identità degli offerenti prima e durante la gara ».
1.1. -In particolare, con il reclamo l’aggiudicatario ha contestato : 1) la violazione dell’art. 108, comma 1, l.fall., non essendo consentito al giudice delegato di sospendere la vendita per gravi e giustificati motivi, ma solo per notevole scostamento tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo ‘giusto’ in relazione alla particolare condizione di mercato; 2) la tardività dell’istanza di annullamento dell’aggiudicazione promossa dal comitato dei creditori; 3) l’assenza di una lesione dell’interesse posto a tutela del corretto andamento della procedura e degli interessi dei
creditori, stante l’entità del prezzo di aggiudicazione finale (€ 1.176.000,00) rispetto al prezzo base d’asta (€ 600.000,00).
1.2. -Il Liquidatore giudiziale del concordato RAGIONE_SOCIALE ha eccepito preliminarment e l’inammissibilità del reclamo perché tardivo, oltre che per carenza di interesse alla revoca del decreto del 9.11.2022, non essendo stato impugnato il precedente decreto del 23.5.2022. La RAGIONE_SOCIALE si è invece associata alla richiesta del reclamante di annullamento del provvedimento impugnato.
1.3. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il reclamo inammissibile, « risultando alla data del 8 febbraio 2023 (di deposito del reclamo) ampiamente decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento di cui all’ art. 26, comma 3, l.fall .», in quanto « è lo stesso reclamante che riconosce e documenta la notifica del provvedimento oggi impugnato, avvenuta il 9 novembre 2022 », pur definendola una ‘ mera iniziativa personale ‘ del liquidatore, non essendo OM annoverato tra i destinatari del provvedimento.
-Avverso detta decisione OM ha proposto ricorso per cassazione in quattro mezzi, illustrato da memoria, cui il Liquidatore concordatario ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria. I restanti intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si denuncia la « violazione/falsa applicazione dell’articolo 26 comma 3 L. Fall. », poiché il tribunale avrebbe errato nel ritenere che l’espressione «soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento» adottata nel terzo comma dell’art. 26 l.fall. vada interpretata nel senso sostanziale di soggetto nei cui confronti il provvedimento sia stato ‘emesso’ , quale ‘ destinatario degli effetti della decisione ‘ , piuttosto che nel senso tecnico/giuridico di ‘ parte processuale ‘ del sub -procedimento conclusosi con l’emissione del decreto reclamabile , come tale avendo avuto quella conoscenza (o conoscibilità, per il contumace) dei fatti e dei documenti di causa che giustifica l’esercizio del diritto di impugnazione nel così breve termine di 10 giorni.
Al riguardo si deduce che : i) l’aggiudicatario era un terzo interessato ma estraneo al procedimento (non essendo né il debitore né un creditore della procedura concordataria); ii) il provvedimento reclamato non era stato richiesto né dall’aggiudicatario né contro di lui, essendosi il giudice limitato ad autorizzare il Liquidatore « a procedere ad una nuova gara di vendita » senza annoverarlo tra i destinatari di comunicazioni e formalità pubblicitarie; iii) l’avvenuta comunicazione integrale del provvedimento a mezzo PEC (asseritamente del 10.11.2022) non giustificava il termine breve per il reclamo, anche perché solo con la successiva PEC del Liquidatore del 30.11.2022 l’aggiudicatario aveva avuto contezza degli atti presupposti (decreto del Giudice delegato del 23.05.2022 e istanza di revoca dell’aggiudicazione del Comitato dei creditori); iv) né quel termine sarebbe potuto decorrere dal 30.11.2022, dovendo applicarsi il termine lungo di 90 giorni dal deposito del decreto, con conseguente tempestività del reclamo, asseritamente depositato il 6.2.2023 ma tardivamente accettato manualmente dalla cancelleria in data 8.2.2023.
2.2. -Con il secondo mezzo si denuncia la « falsa applicazione dell’articolo 26 comma 3 L.Fall. in luogo dell’art. 26 comma 4 L.Fall. » per avere il tribunale erroneamente ritenuto applicabile il comma 3, piuttosto che il comma 4, dell’art. 26 l.fall., senza che ciò potesse giustificarsi per il richiamo al precedente decreto di sospensione della vendita ex art. 108 l.fall. del 23.5.2022 -rispetto al quale l’aggiudicatario sarebbe stato carente di interesse, posto che il mero rinvio della stipula del rogito non lo pregiudicava in modo irrimediabile -essendo, quello reclamato, un provvedimento volto unicamente a disciplinare l’attività liquidatoria e perciò indirizzato solo al Liquidatore giudiziale.
2.3. -Con il terzo motivo si denuncia « violazione/falsa applicazione dell’art. 26 commi 3 e 4 L. Fall. » per avere il tribunale errato nel ritenere che la spontanea trasmissione a OM (quale terzo ‘interessato’ ) della copia integrale del provvedimento, ad opera del Liquidatore, fosse idonea a far decorrere il termine breve di reclamo ex art. 26, comma 3, l.fall., a prescindere dalla qualifica soggettiva del destinatario della notifica e dalle disposizioni
pubblicitarie previste nel testo stesso del decreto, posto che l’equivalenza tra comunicazione e notificazione stabilita dall’ultima parte del terzo comma andrebbe correlata ai casi previsti nella prima parte dello stesso comma -e cioè le parti della procedura concorsuale o del sub-procedimento di emissione del decreto e gli altri interessati per i quali il giudice delegato abbia disposto col decreto stesso apposite forme di pubblicità -e non ranche alla categoria contemplata nel comma 4 (i.e. ‘ ogni altro interessato ‘ ) e dunque i soggetti che, in quanto estranei alla procedura concorsuale o comunque al subprocedimento all’esito del quale è stato emesso il decreto oggetto di reclamo, non possono essere a completa conoscenza dei fatti e degli atti di causa e non potrebbero quindi adeguatamente predisporre un reclamo nel termine ristretto di 10 giorni imposto dal terzo comma.
2.4. -Con il quarto motivo si denuncia « violazione/falsa applicazione dell’art. 26 comma 4 L. Fall » perché il tribunale avrebbe erroneamente adottato un’interpretazione restrittiva del quarto comma dell’art. 26 l.fall., attribuendogli una portata meramente residuale, limitata alle sole ipotesi di mancata notifica o comunicazione integrale del provvedimento reclamabile.
-Il ricorso, i cui quattro motivi, evidentemente connessi, vanno esaminati congiuntamente, è innanzitutto ammissibile.
Valga al riguardo il consolidato orientamento di questa Corte per cui i provvedimenti resi dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. in materia di operazioni di vendita concorsuale -specie se adottati, come nel caso di specie, in relazione a ll’art. 108 l.fall. (pacificamente applicabile in sede concordataria ai sensi dell’art. 182, comma 5, l.fall.: cfr. da ultimo, Cass. 4652/2025) -sono ricorribili per cassazione a norma dell’art. 111, comma 7 Cost., in quanto riconducibili alla cd. giurisdizione esecutiva del processo fallimentare o concordatario, analoga all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. (Cass. 30917/2023, 34457/2022, 25329/2017, 5993/2011, 19667/2006, 7764/1997, 2420/1992).
Esso è tuttavia infondato.
3.1. -Il tribunale, premesso che il terzo comma d ell’art. 26 l.fall. individua chiaramente la decorrenza del termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo dalla comunicazione o notificazione del provvedimento «per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento», ha ritenuto che l’aggiudicatario « è certamente uno dei soggetti nei cui confronti il provvedimento è stato emesso, atteso che con il medesimo si reitera e riprende il provvedimento del 23 maggio 2022 e vengono date indicazioni al liquidatore per la prosecuzione delle attività liquidatorie ». Di qui la scelta del liquidatore di trasmettere via PEC il provvedimento al l’ « aggiudicatario del bene nella procedura di vendita definitivamente sospesa e quindi definita, affinché potesse assumere le iniziative opportune, così da stabilizzare il provvedimento e procedere con speditezza ad indire nuova vendita ». E ciò anche per l’equivalenza, disposta dalla stessa norma, tra detta comunicazione e la vera e propria notificazione.
3.2. -La decisione è condivisibile nel suo approdo finale, ma il relativo percorso motivazionale merita qualche precisazione.
-A tal fine, occorre muovere dal dato normativo di cui si contesta la violazione o falsa applicazione.
L’art. 26 l.fall. richiamato nel concordato preventivo dall’art. 164 l.fall. -disciplina il reclamo del curatore, del fallito, del comitato dei creditori e di «chiunque vi abbia interesse» contro i decreti del giudice delegato e del tribunale.
Il terzo comma stabilisce:
«Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell’avvenuta
ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 equivale a notificazione».
Il quarto comma aggiunge:
«Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria».
4.1. -Orbene, il terzo comma individua chiaramente due macrocategorie di soggetti legittimati all’impugnazione : i) il curatore, il fallito, il comitato dei creditori, colui che ha chiesto e colui nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; ii) gli ulteriori soggetti interessati.
Altrettanto chiaramente esso individua altresì due macrocategorie di fatti processuali dai quali decorre il termine breve per l’impugnazione medesima : I) le comunicazioni o notificazioni -con equivalenza delle prime alle seconde, laddove effettuate dal curatore in forma integrale e nel rispetto di determinate modalità; II) le formalità pubblicitarie disposte dal giudice.
Il quarto comma fissa invece una regola autonoma, di tipo residuale e perentorio, in base alla quale -in ogni caso, e dunque a prescindere dalle diverse fattispecie declinate nel terzo comma -nessun reclamo può essere proposto una volta che siano decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento (cd. termine lungo).
4.2. -Nel caso in esame, che l’aggiudicatario sia un soggetto interessato è fuori di dubbio.
Anzi, a fronte di un decreto che, dopo la sospensione delle operazioni di vendita per giustificato motivo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, l.fall., ha revocato in via definitiva l’aggiudicazione in suo favore ed ha autorizzato il liquidatore a procedere « ad una nuova gara di vendita, adottando modalità tali da impedire che sia conoscibile l’identità degli offerenti prima e durante la gara» , l’aggiudicatario è chiaramente il principale soggetto interessato destinatario del provvedimento.
È singolare come lo stesso ricorrente declami la carenza di interesse dell’aggiudicatario ad impugnare il precedente decreto del 23.5.2022 di sospensione della vendita ex art. 108 l.fall. -in quanto recante il mero rinvio della stipula del rogito, che dunque non lo pregiudicava in modo irrimediabile -per poi affermare, in modo incoerente, che il successivo decreto del 9.11.2022 oggetto di reclamo era un provvedimento volto unicamente a disciplinare l’attività liquidatoria (e perciò indirizzato solo al Liquidatore giudiziale), senza trarne la coerente conseguenza che era proprio quest’ultimo decreto a pregiudicarlo irrimediabilmente.
4.3. -Altrettanto sicuramente quel provvedimento non è stato chiesto dall’aggiudicatario, essendo a lui sfavorevole.
L ‘aggiudicatario però -ed è questo il cardine su cui fa leva la decisione impugnata -appare essere il principale soggetto «nei cui confronti» quel provvedimento è stato chiesto dal comitato dei creditori, non potendosi evidentemente procedere ad una nuova vendita senza revocare o annullare l’aggiudicazione già adottata in suo favore, e poi sospesa in suo danno. In questo senso, egli sembra appartenere alla macrocategoria sub i).
4.4. -Il ricorrente obietta che ciò non sarebbe possibile per non essere stato l’aggiudicatario ‘parte in senso formale ‘ del sub -procedimento di adozione del provvedimento autorizzatorio della nuova vendita, poi oggetto di reclamo.
In tal senso evoca il solido principio di legittimità per cui la qualità di legittimato all’impugnazione si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, per relationem rispetto alla qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori (Cass. 3745/1978, 4025/1984, 5157/2025; cfr. Cass. sez. U, 15145/2001). Principio per vero elaborato con riguardo al procedimento di cognizione ordinaria, ma ritenuto applicabile anche nel procedimento camerale (Cass. 5877/1991, 7119/1996, 5157/2025) e dunque praticato altresì in ambito concorsuale, seppure con specifico riferimento ai giudizi omologatori (Cass. 2886/2007, 3954/2016, 19461/2021, 5157/2025).
Sennonché l ‘ulteriore applicazione del suddetto principio anche alle fasi sommarie del procedimento concorsuale da cui originano i decreti oggetto di reclamo ex art. 26 l.fall. non è affatto scontata, ed anzi cede al rilievo che la trasposizione delle categorie processuali classiche confligge con la spiccata specialità e assoluta deformalizzazione che caratterizza in tal caso l’adozione del provvedimento nella prima fase (come, nel caso di specie, la decisione del giudice delegato sull’istanza del comitato dei creditori), la quale nulla ha a che vedere con il ben più strutturato giudizio di omologazione.
In altri termini, non è nemmeno individuabile un subprocedimento, di tipo camerale, nel quale le parti interessate possano sempre assumere formalmente la veste di ‘parte processuale’ che le legittim i all’impugnazione ; sarebbe addirittura contrario al loro interesse escluderne la legittimazione al reclamo ex art. 26 l.fall. solo perché non coinvolte formalmente in un apposito subprocedimento ove abbiano assunto quella veste, vertendosi in fasi della procedura concorsuale nelle quali il giudice delegato realizza spesso una forma di contraddittorio sommario attraverso l ‘assunzione di pareri o informazioni.
Non è un caso che il legislatore abbia adottato nel terzo comma dell’art. 26 l.fall. la formula generica del soggetto ‘nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento ‘ per attribuire la legittimazione al reclamo. Altro è, ovviamente, il discorso sulla ristrettezza dei termini -tanto quello cd. breve quanto quello cd. lungo -per impugnare, che come noto risponde alle peculiari esigenze di sollecito svolgimento e conclusione della procedura concorsuale.
4.5. -Ma anche adottando una esegesi della norma più sensibile, sotto questo profilo, al diritto di difesa, nel caso in esame risulta dirimente il fatto che l’aggiudicatario, quale soggetto sicuramente interessato, ha ricevuto una comunicazione del testo integrale del provvedimento, in forme tali da essere per legge equiparata alla sua notificazione -nell’ambito della macrocategoria sopra declinata sub I) -e perciò idonea a far decorrere il termine breve di dieci giorni per l’impugnazione , anche se non esplicitamente disposta dal giudice.
Termine però pacificamente non rispettato.
Ogni ulteriore argomentazione scolora, poiché con quella forma di notificazione -che nulla ha a che vedere con le formalità pubblicitarie espressamente disposte dal giudice, di cui alla macrocategoria sopra declinata sub II) -si è indubbiamente raggiunto lo scopo di porre il destinatario nelle condizioni di conoscere il contenuto del provvedimento e di approntare le proprie difese, proponendo, con la dovuta diligenza, un reclamo tempestivo, per poi adottare in quella sede ogni necessaria iniziativa, ivi compresa un’eventuale istanza di esibizione di documenti dei quali non avesse avuto debita conoscenza.
4.6. -Sul punto è appena il caso di aggiungere che, per quanto si legge nello stesso ricorso, l’aggiudicatario: il 18.5.2022 ha avuto notizia dal liquidatore di possibili problematiche riguardanti il perfezionamento del trasferimento di proprietà dell’immobile; il 23.5.2022 ha depositato una istanza di visibilità per l’accesso al fascicolo concordatario (respinta perché generica); il 3.8.2022 ha ricevuto dal liquidatore una PEC che lo informava della pendenza di un procedimento penale concernente l’intervenuta aggiudicazione e del conseguente differimento della data di stipula del rogito; il 26.10.2022 ha chiesto copia di tutti gli atti preparatori e successivi, comprese le deliberazioni del comitato dei creditori (poi autorizzata dal giudice delegato in data 31.10.2022); il 27.10.2022 ha ricevuto dal liquidatore a mezzo PEC la comunicazione di un ulteriore differimento della data di stipula del rogito, della presentazione da parte del comitato dei creditori d ell’ istanza di annullamento/revoca del procedimento di vendita e del deposito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte della società in concordato per l’ annullamento dell’asta ; solo all’esito di tutto ciò ha ricevuto dal liquidatore, con PEC del 9.11.2022 (secondo il tribunale) ovvero del 10.11.2022 (secondo il ricorrente) la comunicazione del decreto del giudice delegato del 9.11.2022 di revoca dell’aggiudicazione e autorizzazione di una nuova vendita.
E tuttavia ha presentato reclamo solo in data 8.2.2023 (secondo il tribunale) ovvero 6.2.2023 (secondo il ricorrente), dunque in tesi anche oltre il termine lungo di novanta giorni -ferma restando la
novità della questione delle predette date, sollevata solo in questa sede -ma in ogni caso ampiamente oltre il termine di dieci giorni che, per quanto detto sopra, è applicabile nel caso di specie.
5. -Vengono affermati i seguenti principi di diritto:
‘Al giudizio di reclamo disciplinato dall’ art. 26 l.fall. non si applica, in ragione della deformalizzazione che caratterizza la fase anteriore di adozione del decreto reclamato, il principio per cui non è legittimato a ll’impugnazione il soggetto che, sebbene interessato, non vi abbia assunto formalmente la veste di ‘parte processuale’ .
‘La notifica o comunicazione integrale d el provvedimento fatta dall’organo concorsuale al soggetto interessato a norma dell’art. 26, comma 3, secondo periodo, l. fall. è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di dieci giorni, anche se non esplicitamente disposta dal giudice’ .
-Il rigetto del ricorso assorbe il ricorso incidentale condizionato e giustifica la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. U, 20867/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/06/2025.