Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4247 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L   Num. 4247  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso n. 10954/2024 proposto da:
NOME NOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliato presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e domiciliato per legge in INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Venezia n. 766/2023 pubblicata il 22 gennaio 2024.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  21  gennaio  2025  dal Consigliere NOME COGNOME;
lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e l’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, che ne ha domandato il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 279/2022, ha rigettato il ricorso di NOME  COGNOME,  dipendente  civile  del  RAGIONE_SOCIALE,  addetto  all’RAGIONE_SOCIALE, assunto il DATA_NASCITA e addetto dal 27 giugno 2008 alle attività materiali di distruzione RAGIONE_SOCIALEe armi nella c.d. area Legge 110, contro il licenziamento per giusta causa irrogato il 4 agosto 2017.
Detto  licenziamento  era  stato  inflitto  in  seguito  a  un ‘ ordinanza  del  GIP  del Tribunale di Cagliari che aveva disposto nei confronti suoi e di altri la misura cautelare  RAGIONE_SOCIALE  custodia  in  carcere  per  i  delitti  di  associazione  finalizzata  al traffico di sostanze stupefacenti e armi, sia comuni sia da guerra, e di peculato.
NOME  COGNOME  ha  proposto  appello  che  la  Corte  d’appello  di  Venezia,  nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 766/2023, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente contesta l ‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla circostanza che la stampigliatura di protocollo in basso a sinistra del documento 3 allegato alla Comparsa di costituzione del RAGIONE_SOCIALE avrebbe indicato la data di ricezione RAGIONE_SOCIALE stesso da parte RAGIONE_SOCIALE‘UPD e non del responsabile RAGIONE_SOCIALE struttura ove egli lavorava, con la conseguenza che non vi sarebbe stata la prova del giorno in cui quest’ultimo avrebbe avuto notizia del documento in questione. Ciò sarebbe
stato rilevante perché il menzionato documento avrebbe riguardato la comunicazione del l’ordinanza cautelare, dalla quale emergeva il contenuto RAGIONE_SOCIALEe accuse rivoltegli in sede penale. Pertanto, la data in esame  avrebbe rappresentato il dies a quo a partire dal quale computare il termine di 120 giorni entro il quale il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere concluso.
Inoltre,  evidenzia  che  la  corte  territoriale  avrebbe  commesso  un  secondo errore percettivo, affermando che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe indicato che ‘la data in basso a sinistra indica la ricezione da parte del RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘. In realtà, la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe mai fatto una simile affermazione.
La censura è inammissibile.
In primo luogo, si evidenzia che la Corte d’appello di Venezia ha compiuto un accertamento di fatto, esaminando la menzionata comunicazione, che questo Collegio non può rinnovare.
Infatti, trattandosi di una valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, è istituzionalmente riservata ai giudici di primo e di secondo grado.
Peraltro, neppure è configurabile il vizio di omesso esame di un fatto, atteso che la corte territoriale ha specificamente considerato il documento de quo e le difese del ricorrente sul punto.
D’altronde, è lo stesso ricorrente a segnalare, nel suo atto di impugnazione, di ritenere  la  presente  censura  aggredibile  con  il  rimedio  RAGIONE_SOCIALE  revocazione piuttosto che del ricorso per cassazione.
Infine, non può non sottolinearsi che il ricorrente ha riprodotto nel suo ricorso non tutto il documento de quo , ma solo l’ultima RAGIONE_SOCIALEe 224 pagine in cui consiste: in realtà, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE prima pagina RAGIONE_SOCIALE stesso, reperibile sull’apposito DESK, risulta  quella  che,  ragionevolmente,  la  Corte  d’appello  di  Venezia  ha ritenuto essere la data di ricezione da parte RAGIONE_SOCIALE‘ufficio RAGIONE_SOCIALE, vale a dire il 6 aprile 2017.
Quanto al secondo errore percettivo segnalato, si sottolinea che esso, anche ove sussistente, non avrebbe inciso sulla decisione, che si fonda sull’accertamento  in fatto che  l’ordinanza  cautelare  era  stata  trasmessa dall’Ufficio Comando all’Ufficio disciplinare lo stesso giorno nel quale era stata ricevuta, ossia il 6 aprile 2017.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. per scorretta individuazione del thema probandum in  quanto  la  P.A.  non  avrebbe  mai  affermato  che  la  data stampigliata nel protocollo in basso a sinistra RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare indicasse la data di ricezione da parte del RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
La  doglianza  è  inammissibile,  non  incidendo  la  circostanza  dedotta  sulla decisione per le ragioni esposte in sede di esame del motivo precedente.
Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione o mancata/falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., atteso che la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la ricezione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare non avrebbe potuto verificarsi prima RAGIONE_SOCIALE sua esecuzione in quanto, da un lato, l’appellante non avrebbe fornito la prova circa una pregressa conoscenza e , dall’altro, sarebbe vigente un principio di presunzione di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato degli or gani procedenti.
La censura è inammissibile, considerato che la Corte d’appello di Venezia ha individuato la data di conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di custodia cautelare citata da parte del RAGIONE_SOCIALE COGNOME nel 6 aprile 2017 sulla base di una valutazione diretta RAGIONE_SOCIALE documentazione agli atti.
Pertanto, non si pone un problema di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALE prova o di presunzioni concernenti il giorno di emissione e quello di esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza stessa.
Peraltro, è lo stesso ricorrente ad ammettere di avere indicato come giorno RAGIONE_SOCIALE cognizione del provvedimento il 28 marzo 2017, con la conseguenza che la parte RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata qui contestata rappresenta, fondamentalmente, un obiter dictum con il quale il giudice di appello ha risposto a un’affermazione del difensore del dipendente.
Con  il  quarto  motivo  il  ricorrente  lamenta  la  nullità  RAGIONE_SOCIALE  sentenza  per violazione degli artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c. e 2697 e 2702 c.c. in quanto la corte  territoriale  avrebbe  errato  nell’affermare  che  il  rinvio  RAGIONE_SOCIALE‘audizione
disciplinare, fissata per l’8 giugno 2017 , al 22 giugno 2017, fosse avvenuto per un suo impedimento.
Ne  sarebbe  derivato  che  la  procedura  in  esame  avrebbe  dovuto  essere completata entro 120 e non 134 giorni.
La  censura  è  inammissibile  per  la  sua  non  decisività,  atteso  che  la  Corte d’appello di Venezia ha individuato nel 6 aprile 2017 il dies a quo del termine entro  il  quale  concludere  il  procedimento  in  questione  e  che,  quindi,  detto termine, anche se ritenuto pari a 120 e non a 134 giorni, sarebbe stato, in ogni caso, rispettato.
Peraltro, si evidenzia che il giudice di appello ha stabilito, con una valutazione di fatto RAGIONE_SOCIALEe prove agli atti, in questa sede non più censurabile, che dal tenore complessivo RAGIONE_SOCIALE missiva che comunicava il rinvio si evinceva come questo non potesse essere stato concesso peer esi genze RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione e che la nota era rivolta al sindacalista delegato dal ricorrente e faceva menzione di una istanza formulata il 5 giugno 2017, con la quale era stato rappresentato un impedimento.
5) Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALE  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  del  ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, e a rimborsare le spese prenotate a debito;
-ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  del  ricorrente,
RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 21