Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33382 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33382 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento del gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, dichiarava illegittima ed annullava la sanzione disciplinare al medesimo comminata dall’RAGIONE_SOCIALE col verbale dell’RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.3 del 27.5.2015 e ordinava all’RAGIONE_SOCIALE ad eliminare dal fascicolo personale del dipendente lo stesso provvedimento ed ogni atto e documento del procedimento disciplinare avviato con lettera di contestazione del 23.2.2015.
La Corte territoriale riteneva infondata la doglianza del COGNOME relativa alla mancata comunicazione del verbale del 27.5.2015 con cui gli era stata comminata la sanzione e considerava estranei alla materia del contendere i fatti denunciati all’U.R.P. dai signori COGNOME, COGNOME e COGNOME, in quanto, pur essendo stati oggetto di contestazione disciplinare, non avevano portato all’applicazione di sanzioni.
Escludeva che il mancato rispetto del termine di 5 giorni tra il momento della segnalazione del signor COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE e quello della trasmissione della medesima segnalazione da parte d ell’URP all’RAGIONE_SOCIALE avesse viziato il successivo procedimento e l’atto conclusivo del medesimo, ma riteneva violato il termine per la conclusione del procedimento disciplinare.
Considerava generica, ed incongruente rispetto alla segnalazione da cui aveva preso avvio, la contestazione disciplinare relativa all’esposto del sig. COGNOME, ed escludeva che il COGNOME fosse tenuto a smentire il suddetto esposto.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 , in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.
Sostiene che il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui l’esposto era stato inoltrato all’RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e dunque dal 3.2.2015), addebitando alla Corte territoriale di averlo fatto erroneamente decorrere dal quinto giorno successivo alla data di presentazione dell’esposto all’RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo mezzo, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed in subordine dell’art. 101 comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto la decadenza dell’Amministrazione dall’azione disciplinare per ragioni del tutto diverse da quelle dedotte in giudizio dal COGNOME, che non aveva mai eccepito la violazione del termine di 120 giorni per l’adozi one delle sanzioni disciplinari maggiormente afflittive.
Con la terza censura, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 9 legge n. 27/2012 in relazione agli artt. 1, 4 e 5 del D.M. n. 55/2014 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; denuncia inoltre la violazione dell’art. 111 Cost. per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale nella liquidazione delle spese ha superato i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 senza motivare la relativa decisione.
Il primo motivo è fondato.
Questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui: “In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 55 bis co. 4, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 165/01, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione – dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall’azione disciplinare, il relativo procedimento – coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia
medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.” (Cass. n. 20733/2015).
Nel solco di tale impostazione, si è chiarito che qualora non sia possibile individuare un dirigente o un responsabile dell’RAGIONE_SOCIALE interessato competente, il termine per concludere il procedimento disciplinare non può che decorrere, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, dalla data in cui la notizia dell’illecito è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari (Cass. n. 20730/2022).
La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, avendo individuato il dies a quo ai fini del computo del termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare relativo alla segnalazione del sig. COGNOME nella data di ricezione dell’esposto da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il pubblico (ufficio diverso sia dal Responsabile della struttura che dall’UPD), o nel quinto giorno successivo, e va pertanto cassata.
Stante la fondatezza del primo motivo, il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti.
In conclusione, il primo motivo va accolto, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 19 ottobre 2023.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME