Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30989 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30989 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso R.G. n. 10047/2022
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima , in Roma, INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento- Sezione Distaccata di RAGIONE_SOCIALE n. 155/2021, pubblicata il 15/10/2021; udita la relazione della causa svolta all’ udienza camerale del 28/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche RAGIONE_SOCIALE), in data 06/05/2009 presentava domanda alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche RAGIONE_SOCIALE), al fine di ottenere un finanziamento pubblico a sostegno del progetto ‘formazione della figura del trainer del benessere’, rivolto a donne in riqualificazione, rientro o over 45, persone in mobilità in settori colpiti da crisi economica, lavoratori aticipi, lavoratori stranieri che operano del settore del turismo, a valere sul RAGIONE_SOCIALE (‘FSE’), Asse I (Accrescere l’adattabilità dei lavoratori, RAGIONE_SOCIALE imprese e degli imprenditori al fine di migliorare l’anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici), Obiettivo specifico A (Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori) del ‘Programma Operativo del RAGIONE_SOCIALE Obiettivo 2 2007-2013 Competitività regionale e Occupazione ‘ , approvato dalla Commissione Europea il 9 novembre 2007 con Decisione C(2007)5529 (‘Programma operativo’ oppure ‘PO’), come da bando approvato con deliberazione della giunta prRAGIONE_SOCIALEle n. 570 del 23 febbraio 2009 ( ‘Approvazione del bando sulle modalità di presentazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento del RAGIONE_SOCIALE 2 nell’anno 2009/2010).
Il progetto veniva approvato con delibera della Giunta prRAGIONE_SOCIALEle n. 2072 del 24/08/2009 con contestuale concessione di un finanziamento in ragione della spese preventivate ammesse a contributo nell’importo di € 92.809,70.
Veniva, quindi, firmata la convenzione di finanziamento n. 59/39 del 19/08/2010 per la realizzazione del Progetto ai sensi della legge prRAGIONE_SOCIALEle n. 20 del 29 luglio 1986.
Ad esito del controllo finale del rendiconto consuntivo RAGIONE_SOCIALE spese, la RAGIONE_SOCIALE rettificava l’importo del contributo nel frattempo erogato a
titolo di acconto ( € 71.222,81), intimando a RAGIONE_SOCIALE, con provvedimento del 12/05/2017, la restituzione dei finanziamenti ritenuti non giustificati ed erogati in eccesso per l’importo di € 36.030,06 oltre interessi. I tagli operati si riferivano a fatture pagate da RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivo per taluni servizi affidati al soggetto terzo RAGIONE_SOCIALE, poiché, a d avviso dell’Ufficio FSE , tali pagamenti non potevano essere ammessi a contributo, dato che l’incarico a RAGIONE_SOCIALE non era stato conferito nel rispetto della ‘procedura per l’acquisizione di forniture e servizi da soggetti terzi descritta a pagina 23 del vademecum’. Il riferimento era al ‘V ademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE programma operativo 20072013’ , il quale prescriveva l’osservanza RAGIONE_SOCIALE procedure concorsuali anche per contratti di servizi soggettivamente e oggettivamente sottratti al campo di applicazione del codice dell’allora vigente d.lgs. n. 163 del 2006 e della correlativa disciplina prRAGIONE_SOCIALEle.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., RAGIONE_SOCIALE conveniva la RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’accertamento del proprio diritto all’erogazione dell’intero contributo nell’ammontare concesso con delibera della Giunta prRAGIONE_SOCIALEle n. 2072 del 24/08/2009, previa declaratoria di illegittimità, invalidità ed inefficacia dei tagli operati dalla RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi, eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudico ordinario in favore del giudice amministrativo e chiedeva, nel merito, il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande attoree.
La causa veniva definita con la sentenza n. 803/2019, con la quale il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava le domande avanzate da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e condannato la parte attrice alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, che però veniva respinto, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del grado.
In particolare, per quanto ancora d’interesse, la Corte territoriale riteneva che i l sopra citato ‘Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 -2013’ era vincolante per le parti, osservando che al bando di gara per la concessione dell’agevolazione F.S.E. in esame, approvato dalla Giunta prRAGIONE_SOCIALEle con la deliberazione n. 570/2009 era allegato l’ ‘Avviso per la presentazione di progetti di formazione’, il cui art. 4, intitolato ‘Costi ammissibili’, prevede va che i documenti di riferimento per detti costi fossero: le nuove regole generali sull’ammissibilità della spesa contenute nel d.P.R. n. 196 del 2008 di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Sviluppo regionale, sul RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sul RAGIONE_SOCIALE di coesione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17/12/2008; il nuovo Vademecum della spesa 2009. Aggiungeva che entrambi i documenti erano messi a disposizione sul ‘sito del Servizio FSE http://wwvv.prRAGIONE_SOCIALE.bz -it/fse/ nella Sezione ‘Home > Gestire un progetto’. Inoltre con la sottoscrizione della convenzione fra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE del 19 /08/2010, quest’ultima si era obbligata a ‘a) rispettare le direttive e le circolari della RAGIONE_SOCIALE, quale Autorità di Gestione, pubblicate anche sul sito internet www.prRAGIONE_SOCIALE.bz.it/fse;’, nonché ‘b) al rispetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni comunitarie, statali e della RAGIONE_SOCIALE … per quanto concerne lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività formative e la rendicontazione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute…’ (art.4, lett. a e b).
Ad opinione della Corte, pertanto, il bando di gara, perfettamente autosufficiente, richiamava espressamente tutte le norme di rilievo e, con particolare riguardo ai costi ammissibili, il ‘Vademecum della spesa 2009’ , evidenziando che tale bando, esplicitamente menzionato nelle premesse della convenzione stipulata il 19/08/2010 tra le parti, era stato fatto proprio da RAGIONE_SOCIALE con la firma dell’appena menzionato accordo. Da ciò discendeva, contrariamente alle deduzioni
dell’impugnante, che la regolamentazione dettata nel Vademecum non poteva non trovare applicazione vincolante per il beneficiario dei contributi.
La stessa Corte specificava che il Vademecum era puntuale nel prescrivere, al capitolo ‘Aspetti speciali 1. Affidamento di parte RAGIONE_SOCIALE attività a terzi’ (pag. 21 e ss.), non solo che tutti gli elementi caratterizzanti la delega dovessero essere ‘dettagliatamente descritti e motivati nell’offerta progettuale ed espressamente approvati e autorizzati dall’autorità competente’, ma, altresì che per forniture, servizi ovvero di deleghe a terzi del valore da € 20.000,01 a € 50.000,00 era necessaria la ‘consultazione di almeno tre operatori qualificati e scelt a del più conveniente (a seconda dell’oggetto dell’affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione’. Rilevava, quindi, che, nel caso di specie, in nessuna parte del progetto consegnato all’Ufficio F.S.E. da parte di RAGIONE_SOCIALE era stata fatta menzione della RAGIONE_SOCIALE, soggetto destinatario della fatturazione finale e nessuna gara competitiva era stata posta in essere da RAGIONE_SOCIALE per la scelta del terzo fornitore del servizio.
Avverso tale statuizione, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di doglianza.
La RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Con decreto comunicato il 19/09/2025 è stata fissata l’adunanza camerale del 28/10/2025 per la trattazione del ricorso.
Le parti non hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché la parziale revoca del contributo a carico di RAGIONE_SOCIALE, confermata dalla sentenza gravata, era stata ritenuta fondata
sulla violazione RAGIONE_SOCIALE regole di rendicontazione RAGIONE_SOCIALE spese stabilite dal ‘Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE’, asseritamente richiamato per relationem nella convenzione di finanziamento firmata da RAGIONE_SOCIALE, e quindi per essa vincolante, mentre, invece, la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare il testo integrale del compendio contrattuale – senza limitare la ricerca della comune volontà RAGIONE_SOCIALE parti in base ad una lettura isolata di singole clausole del Vademecum, trascurando altre clausole, di segno letterale diametralmente opposte -e considerare che il Vademecum stesso, peraltro mai approvato dai competenti organi prRAGIONE_SOCIALEli, aveva valenza di atto di indirizzo politico e coordinamento RAGIONE_SOCIALE azioni tra Stato, Regioni e Province RAGIONE_SOCIALEome, come tale, privo di valenza precettiva, idonea a creare obblighi in capo ad RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, 1362, 1263 e 1346 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , per essere l ‘evocata valenza negoziale del Vademecum priva di fondamento, in mancanza di qualsiasi riferimento testuale nella convenzione di finanziamento n. 59/39 del 19/08/2010, rivelandosi la convenzione nulla in parte qua , per la totale indeterminatezza dell’oggetto , posto che l’eventuale richiamo del Vademecum era oltremodo indiretto e incerto.
Occorre preliminarmente rilevare che la fissazione dell’adunanza per il giorno 28/10/2025 risulta essere stata comunicata in data 19/09/2025.
Com’è noto l’art. 380 bis .1 c.p.c. prevede che «Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati RAGIONE_SOCIALE parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima dell’adunanza …» .
Ne consegue che, con riferimento alla presente adunanza, non risulta rispettato il termine di sessanta giorni, previsto dalla norma appena riportata.
Le parti non hanno depositato memorie difensive, sicché non può valutarsi l’eventuale raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 2726 del 11/02/2015, con riguardo al termine di cui al previgente art. 380 bis c.p.c., e Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 con riferimento al termine di cui all’art. 377, comma 2, c.p.c.) .
Deve, quindi, essere disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con rinnovo della comunicazione della fissazione della prossima adunanza nei termini di legge.
P.Q.M.
La Corte
dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa, mandando alla cancelleria di comunicare la fissazione della prossima adunanza nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME