Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30075 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30075 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15919/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, per RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PERUGIA in R.G. 2211/2015 depositato il 17/12/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Perugia, in sede di rinvio, ha rigettato i ricorsi riuniti proposti in opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ex art. 98 l.fall., da RAGIONE_SOCIALE, e per essa dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE;
-quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE intimato ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, nella quale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, cui ha fatto seguito la memoria in replica di parte ricorrente.
Considerato che:
-va preliminarmente accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente notificato;
3.1. -il fallimento de quo risulta dichiarato nel 2009 ed è quindi sicuramente applicabile ratione temporis la disciplina dell’art. 99 l.fall. , come novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006, in base alla quale, in tema di opposizione allo stato passivo, avverso il decreto reso dal tribunale può essere esperito il ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione alle parti ad opera della cancelleria (cfr. Cass. 8573/2018, 1625/2015);
3.2. -dagli atti di causa risulta ed è pacifico che, a fronte di un provvedimento comunicato dalla cancelleria in data 04/03/2016 (come da documentazione prodotta da parte controricorrente), il ricorso per cassazione è stato notificato in data 17/06/2016, dunque ben oltre la scadenza del termine previsto dall’art. 99, comma 12, l.fall., che, pur in difetto di espressa previsione, deve ritenersi perentorio, in quanto diretto -in ossequio alla fondamentale esigenza, di interesse pubblico, della certezza del diritto -a rendere non più contestabile il decreto ivi disciplinato in caso di omessa tempestiva impugnazione (Cass. 5825/2022);
3.3. -l’art. 99, comma 12, l.fall. integra una disposizione derogatoria e speciale rispetto alla regola generale enunciata dall’art. 133, comma 2, c .p.c. (secondo cui il termine per la proposizione dell’impugnazione decorre dalla notificazione eseguita
ad istanza di parte), che nell’ ambito della discrezionalità del legislatore trova fondamento nella natura degli interessi tutelati dalla procedura concorsuale, i quali giustificano una disciplina in larga parte eccentrica rispetto a quella dettata dal codice di rito ed ispirata prevalentemente ad esigenze di accelerazione del processo, senza che ciò comporti né una disparità di trattamento, né una lesione del diritto di difesa o al giusto processo ex art. 6 CEDU (posto che il termine de quo decorre dalla piena conoscenza del decreto che si ha con la comunicazione della cancelleria e non risulta affatto ‘giugulatorio’ ), realizzando invece un ragionevole equilibrio tra celerità e affidabilità del rito (da ultimo, Cass. 5825/2022);
-né vale addurre, come fa in memoria parte ricorrente, che il ricorso sarebbe tempestivo in quanto proposto avverso un provvedimento reso in sede di rinvio, nell’assunto che «nel caso della rimessione, come anche nel caso del rinvio restitutorio, il giudizio prosegue, senza le preclusioni e i condizionamenti tipici del rinvio prosecutorio, dinanzi al giudice ad quem , il quale pronuncerà una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione», e che pertanto il ricorso nel caso di specie sarebbe stato ritualmente proposto nel termine ordinario di sessanta giorni dalla comunicazione;
4.1. -a prescindere dal rilievo dirimente che anche il termine di sessanta giorni non risulta affatto rispettato, è comunque opportuno dare atto che la disposizione di cui al l’art. 392 c. p.c., laddove stabilisce che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si fa con citazione, deve in ogni caso essere adattata al rito di volta in volta applicabile, nel caso in esame quello disciplinato da ll’art . 99 l.fall., le cui prescrizioni vanno integralmente rispettate anche a seguito della cassazione con rinvio di un primo provvedimento reso dal tribunale sull’opposizione allo stato passivo (cfr. Cass. 12668/2022);
-segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese, come meglio liquidate in dispositivo;
6. -sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 25.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/09/2023.