Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14094 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14094 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
Oggetto: brevetto domanda di concessione rilievi dell’Ufficio termine per risposta
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15284/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore
– intimato – avverso la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. 37/24, depositata il 27 maggio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio
RAGIONE_SOCIALE, depositata il 27 maggio 2024, di reiezione del suo ricorso avverso il rifiuto della domanda di brevetto per invenzione;
dalla sentenza impugnata si evince che un primo provvedimento di rifiuto, disposto, sulla base delle risultanze del Rapporto di Ricerca e dell’esaminatore dell’EPO, a seguito della rilevata mancanza della novità e dell’altezza inventiva, era stato annullato in sede di autotutela in quanto erroneamente inviato al legale rappresentante della società e non già al domicilio eletto dal richiedente, dott. NOME COGNOME e a ciò a veva fatto seguito l’emissione di nuovo provvedimento di rifiuto, correttamente indirizzato al domicilio eletto;
la Commissione ha disatteso il ricorso avverso tale provvedimento evidenziando che l’annullamento del primo provvedimento e la conseguente adozione di uno nuovo, correttamente indirizzato, non determinava la riapertura del termine endoprocedimentale per la replica al Rapporto di ricerca, già correttamente assegnato e infruttuosamente decorso;
il ricorso è affidato a due motivi;
il Ministero delle Imprese e del Made in RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 173 e 193 c.p.i. e 152 cod. proc. civ., per aver la Commissione ritenuto che il termine assegnato al richiedente per rispondere ai rilievi formulati dall’Ufficio abbia carattere perentorio ;
con la medesima censura lamenta la mancata concessione della restitutio in integrum di cui al predetto art. 193 c.p.i. in quanto la risposta a tali rilievi non era stata ricevuta dall’Ufficio per un errore «tecnico/informatico» occorso alla sua casella di posta elettronica;
con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 45, 46 e 48 c.p.i., per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’invenzione oggetto di esame fosse priva dei requisiti della novità e
della altezza inventiva, benché la domanda per la concessione del brevetto europeo avente a oggetto la medesima invenzione fosse poi stata accolta dall’Ufficio Europeo dei Brevetti;
il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;
quanto alla natura del termine per rispondere ai rilievi formulati dall’Ufficio si rileva che l’art. 173 c.p.i. prevede, in proposito, al primo comma, che «I rilievi ai quali dia luogo l’esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione», stabilendo, al quarto comma, che «Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l’istanza è respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell’istanza con raccomandata con avviso di ricevimento … »;
dal combinato disposto da tale due norme si evince che tale termine, la cui durata è rimessa al potere discrezionale dell’Ufficio, ma che non può essere inferiore a due mesi, ha natura perentoria;
difatti, accanto ai termini espressamente dichiarati perentori dalla legge ve ne sono altri il cui carattere di perentorietà, in assenza di previsione normativa, discende dalla loro intrinseca conformazione; – la perentorietà, cioè, si ha tutte le volte in cui il termine, per lo scopo che persegue e per le funzioni che è destinato ad assolvere, deve essere rigorosamente osservato, per cui i termini perentori sono tali o perché la legge lo prevede espressamente o perché la perentorietà consegue allo scopo e alla funzione adempiuta (cfr. Cass. 19 settembre 2013, n. 21468; Cass. 27 febbraio 2007, n. 4506; Cass. 8 febbraio 2006, n. 2787; Cass. 19 gennaio 2005, n. 1064);
nel caso di specie, l’effetto di reiezione della domanda quale conseguenza del la mancata risposta ai rilievi dell’Ufficio nel termine assegnato evidenzia, a fortiori , la perdita definitiva del potere procedimentale in questione;
quanto, invece, alla mancata concessione della invocata restitutio in integrum , la doglianza non si confronta espressamente con la decisione impugnata, la quale, ha ritenuto che « la richiesta … non è supportata dal alcun riscontro documentale che giustifichi o spieghi le cause della mancata risposta: non è, infatti, sufficiente il generico e non documentato richiamo a problemi di natura informatica per ottenere la restitutio in integrum»;
sotto altro aspetto, la censura si risolve in una implicita critica alla valutazione operata sul punto dalla Commissione che, attenendo ad accertamenti ad essa riservati, non può essere sindacata in questa sede per violazione o falsa applicazione della legge;
il secondo motivo è inammissibile;
la questione ivi dedotta non risulta essere stata trattata nella sentenza impugnata;
in una siffatta evenienza è onere della parte ricorrente allegare la avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, onde consentire a questa Corte di poter verificare l’ammissibilità delle censure, sotto il profilo dell’assenza di novit à, oltre che la sua fondatezza, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito (cfr. Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);
infatti, non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 30 marzo 2007, n. 7981), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte (così, anche, Cass. 26 marzo 2012, n. 4787);
parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;
nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di valida attività difensiva della parte vittoriosa
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 maggio 2025.