Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30906 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30906 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22644-2023 proposto da: AVV_NOTAIO
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’ COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la SENTENZA N. 719/2023 della CORTE D ‘ APPELLO DI VENEZIA, depositata il 30/3/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio dell ‘ 11/11/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza con la quale il tribunale di Verona h a dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
1.2. NOME COGNOME, assumendo l’intervenuta notificazione della sentenza in data 30/3/2023, ha chiesto la sua cassazione con ricorso notificato in data 30/10/2023.
1.3. La Liquidazione Giudiziale è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che il ricorso per cassazione, essendo stato notificato il 30/10/2023, è tardivo in quanto proposto: oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 51, comma 13, c.c.i.i.; – oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327, comma 1°, c.p.c., decorrente dal momento in cui, in data 30/3/2023, la sentenza impugnata è stata depositata e , come stabilito dall’art. 9, comma 1, c.c.i.i., non assoggettato alla sospensione feriale ( tra l’1 agosto e il 31 agosto) prevista d all’art. 1 della l. n. 742/1969 .
Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.
Nulla per le spese del giudizio in difetto di costituzione in giudizio della Liquidazione.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso ; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l ‘ 11 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME