Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10951 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10951 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4617-2023 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Oggetto
Revocazione Ricorso tardivo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/10/2023
CC
avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
PULLI;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 27680/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/12/2020 R.G.N. 36318/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME.
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
La parte ricorrente, in epigrafe indicata, propone ricorso per revocazione e contestuale istanza per correzione di errore materiale avverso l’ordinanza n. 27680 del 2020 pubblicata, mediante deposito in cancelleria, in data 3 dicembre 2020, con la quale questa Corte aveva ritenuto inidonea la dichiarazione reddituale, ex art. 152 disp. att., cod.proc.civ., agli effetti della regolazione delle spese, per essere temporalmente antecedente al deposito del ricorso e tardiva la dichiarazione in seguito allegata alla memoria illustrativa;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito , con controricorso, ed eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività;
l’Ufficio del Pubblico ministero non ha rassegnato conclusioni scritte;
il ricorso per revocazione, notificato in data 5 gennaio 2023, è tardivo perché proposto oltre il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento del quale è chiesta la revocazione o la correzione;
il termine perentorio per la sua proposizione (che non è annuale ma quello semestrale previsto dal vigente testo dell’art. 391 bis c.p.c., applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016) è decorso dalla pubblicazione dell’ordinanza impugnata (avvenuta in data 3.12.2020) ed è
scaduto in data 3.6.2021, non essendo soggetto a sospensione del periodo feriale, in quanto relativo a controversia in materia di previdenza;
inoltre, diversamente da quanto assume parte ricorrente, ai fini della proposizione dell’impugnazione, il termine c.d. lungo fissato dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, prescinde dal rispetto o meno dell’obbligo di comunicazione alle parti ad opera della cancelleria (fra tante, Cass.n. 7981 del 2022 ed ivi ulteriori precedenti);
secondo ii consolidato orientamento giurisprudenziale, la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto; tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall’impugnazione, per l’avvenuto decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c., si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall’omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità (fra le alte, Cass. n. 17704 del 2010);
questa Corte ha, infatti, già affermato che è ravvisabile un errore di diritto, che non può ritenersi incolpevole e giustificare quindi la rimessione in termini rispetto alla decadenza dai termini per impugnare, ove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass. n. 5946 del 2017);
l’istanza di correzione dell’errore materiale è anch’essa inammissibile, poiché non solo non evidenzia, come necessario, un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del
giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, che sia rilevabile dal semplice raffronto fra la parte del provvedimento che ne sarebbe inficiata e le altre considerazioni svolte nella motivazione e che sia causato da mera svista o disattenzione rilevabile ictu oculi (cfr. Cass. n. 16877/2020), ma soprattutto perché non si appalesa coerente con il decisum che, come rimarcato nei paragrafi precedenti, ha motivato, con doppia ratio decidendi , sull’inidoneità e intempestività della dichiarazione redditual e, onde l’errore che si prospetta esula del tutto dalla procedura di correzione di errore materiale;
non si provvede alla regolazione delle spese per essere stata puntualmente allegata , al ricorso ora all’esame, idonea dichiarazione reddituale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nell’ Adunanza camera le dell’11 ottobre 2023