Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3142 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3142 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
ORDINANZA
R.G.N. 25497/21
C.C. 21/01/2025
Vendita –
Simulazione assoluta – Sospensione
processo –
Riassunzione – Estinzione
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25497/2021) proposto da:
TAVAGLIONE NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, i primi tre giusta procura in calce al controricorso e la quarta giusta procura speciale per atto notarile del 21 ottobre 2021, rep. n. 154, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-controricorrenti –
NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO, quale curatrice dell’eredità giacente di COGNOME NOMECOGNOME
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 448/2021, pubblicata il 12 marzo 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
viste le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, ai sensi dell’art. 380bis .1., secondo periodo, c.p.c.;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1., terzo periodo, c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2005, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di COGNOME NOME, convenivano, davanti al Tribunale di Lucera, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME, al fine di sentire: A) condannare i convenuti al risarcimento dei danni per la prematura scomparsa di COGNOME NOME, per effetto dell’omicidio perpetrato a suo danno da COGNOME; B) dichiarare la simulazione, nullità e inefficacia della compravendita immobiliare per atto pubblico del
22 dicembre 1998, rep. n. 10.668, racc. n. 4.728, concluso tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di alienanti, e COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di acquirenti (quali nipoti dei venditori).
Si costituivano in giudizio COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME, le quali dichiaravano la loro estraneità al giudizio per avere rinunciato all’eredità di COGNOME NOMECOGNOME rappresentando la necessità di chiamare in causa gli eredi effettivi.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza parziale n. 173/2013, depositata il 12 settembre 2013, previa separazione della causa vertente sulla domanda di simulazione assoluta della vendita, dichiarava l’inammissibilità della domanda risarcitoria per difetto di legittimazione passiva dei convenuti.
Con ordinanza in pari data, era ordinata l’integrazione del contraddittorio sulla domanda di simulazione assoluta della vendita immobiliare nei confronti degli eredi di COGNOME NOME, con la conseguente nomina di un curatore speciale dell’eredità giacente, che rimaneva contumace.
2. -Con atto di citazione notificato l’11 dicembre 2013, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano appello avverso la pronuncia parziale.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 33/2019, depositata il 9 gennaio 2019, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata quanto all’accertamento del difetto di legittimazione passiva delle controparti, mutando la regolamentazione delle spese di lite.
3. -Al contempo, proseguiva il giudizio davanti al Tribunale di Foggia (all’esito della soppressione del Tribunale di Lucera).
Tale giudizio si concludeva con la sentenza definitiva n. 1038/2016, depositata l’11 aprile 2016, che dichiarava la simulazione assoluta della vendita di unità immobiliari e del circostante terreno.
4. -Con atto di citazione notificato il 3 giugno 2016, COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME interponevano appello avverso la sentenza definitiva, lamentando: 1) l’improcedibilità del giudizio per difetto di contraddittorio e l’irritualità dell’ordinanza del 12 settembre 2013; 2) l’improcedibilità della domanda di simulazione per carenza di legittimazione attiva, la violazione del giudicato e l’intervenuta prescrizione estintiva; 3) la carenza dei presupposti e delle prove per la dichiarazione della simulazione dell’atto di vendita, con l’errata interpretazione della domanda; 4) la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con la conseguente integrazione di un vizio di ultrapetizione.
Si costituivano nel giudizio d’appello COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali instavano per l’inammissibilità del gravame o per il suo rigetto.
Con ordinanza del 29 marzo 2019, la Corte d’appello sospendeva il giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., onerando la parte più diligente di chiedere la fissazione di una nuova udienza nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza n. 33/2019 della stessa Corte d’appello.
Con istanza depositata il 17 settembre 2019, le appellanti COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME
riassumevano il giudizio, in ragione del passaggio in giudicato della citata sentenza.
Le parti appellate eccepivano preliminarmente la tardività della riassunzione, rilevando che la sentenza n. 33/2019 risultava già notificata sin dal 6 febbraio 2019, con il conseguente passaggio in giudicato ben oltre tre mesi prima della riassunzione.
All’esito, con la sentenza di cui in epigrafe, era dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 307, terzo comma, c.p.c.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la sentenza d’appello n. 33/2019 era stata notificata dagli appellanti verso le appellate il 6 febbraio 2019, cosicché era passata in giudicato l’8 aprile 2019, con la conseguenza che l’istanza di riassunzione depositata il 17 settembre 2019 era tardiva, poiché il termine di tre mesi per la riassunzione era decorso l’8 luglio 2019; b ) che la notifica della suddetta sentenza in data 8 maggio 2019 verso le parti contumaci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME non aveva determinato la posticipazione del passaggio in giudicato di detta sentenza, con la conseguente tempestività della riassunzione; c ) che, infatti, la natura inscindibile dei rapporti dedotti in giudizio aveva ingenerato il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione sin dalla primaria notifica verso le parti appellate, a nulla rilevando che fossero presenti altre parti, tra l’altro es tranee al giudizio; d ) che non rilevava altresì l’attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria, poiché il passaggio in giudicato costituiva effetto giuridico determinato dalla decorrenza
dei termini previsti dalle norme processuali, che prescindeva dal rilascio della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., avente valore probatorio ma non sostanziale.
-Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Hanno resistito, con controricorso, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
É rimasta intimata la curatrice dell’eredità giacente.
6. -Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte.
Le ricorrenti e i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo articolato le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 297, 325, 326 e 332 c.p.c. nonché dell’art. 124 disp. att. c.p.c., per avere la Corte di merito pronunciato l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione del processo, effettuata dopo il decorso del termine assegnato con ordinanza del 29 marzo 2019 di sospensione necessaria del processo per pregiudizialità, nonostante il termine trimestrale non fosse decorso.
Obiettano gli istanti che la riassunzione non sarebbe stata tardiva, poiché, a fronte della scindibilità dei giudizi conseguenti alla richiesta di risarcimento danni nei confronti degli eredi del danneggiante, il termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione sarebbe decorso dall’ultima notifica nei confronti dei
convenuti contumaci del 1013 maggio 2019, con l’effetto che la riassunzione avvenuta con atto depositato il 17 settembre 2019 sarebbe stata tempestiva, in quanto perfezionata entro il termine trimestrale dal passaggio in giudicato formale della sentenza n. 33/2019, passaggio in giudicato perfezionatosi il 12 luglio 2019.
I ricorrenti espongono, inoltre, che l’attestazione della cancelleria in ordine al passaggio giudicato risaliva al 19 luglio 2019.
1.1. -Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Infatti, la sentenza impugnata ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui, nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l’ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale, è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per la proposizione dell’impugnazione, con la conseguenza che la notificazione della sentenza eseguita da una delle parti segnerebbe, nei confronti della parte notificante e della parte destinataria della notifica, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti e la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplicherebbe effetto nei confronti di tutte le parti (Cass. Sez. 63, Ordinanza n. 667 del 15/01/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018; Sez. L, Sentenza n. 986 del 20/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 03/07/2014; Sez. 3, Sentenza n. 19869 del 29/09/2011; Sez. L, Sentenza n. 16254 del 19/08/2004).
Per converso, nella fattispecie, la domanda risarcitoria proposta nel processo definito con la sentenza n. 33/2019, del cui passaggio in giudicato si discute, era stata rivolta nei confronti dei coeredi ( recte dei chiamati all’eredità) di Bergantino
NOME per i danni da questi cagionati agli eredi di COGNOME NOME.
Ora, i debiti del de cuius -nel caso di specie, il debito risarcitorio per i danni da lui provocati in conseguenza dell’omicidio di COGNOME NOME si ripartiscono fra i coeredi parziariamente, senza vincolo di solidarietà fra gli stessi, ai sensi dell’art. 752 c.c., con la conseguente scindibilità del rapporto e l’insussistenza di un litisconsorzio necessario tra gli eredi, né in primo, né in secondo grado (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 8487 del 29/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 4199 del 03/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 13644 del 04/06/2010; Sez. 3, Sentenza n. 5100 del 09/03/2006; Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001; Sez. 2, Sentenza n. 785 del 27/01/1998).
Ne discende che il decorso del termine breve per impugnare deve essere parametrato alla suddetta situazione di scindibilità e di assenza di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il termine per impugnare non è più unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l’unica sentenza (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023; Sez. 6-3, Ordinanza n. 16141 del 19/05/2022; Sez. 3, Sentenza n. 8413 del 10/04/2014; Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010; Sez. L, Sentenza n. 1825 del 29/01/2007; Sez. 3, Sentenza n. 2799 del 13/02/2004).
Sicché, in esito alla notifica nei confronti delle parti appellate, il termine breve per l’impugnazione non poteva decorrere verso le parti contumaci, non destinatarie di alcuna notificazione della sentenza.
In conseguenza, all’esito della sospensione in attesa che si formasse il giudicato sulla causa pregiudicante, tale giudicato avrebbe dovuto formarsi nei confronti di tutte le parti legate da un rapporto scindibile e non nei confronti di solo alcune di esse. E solo per effetto del passaggio in giudicato nei confronti di tutte le parti sarebbe decorso il termine assegnato per la riassunzione.
Nel rapporto scindibile con i contumaci in grado di appello, pertanto, il termine breve per l’impugnazione della sentenza n. 33/2019 cominciava a decorrere dal 13 maggio 2019, con il conseguente passaggio in giudicato nei loro confronti in data 12 luglio 2019 e la tempestività dell’istanza di riassunzione depositata il 17 settembre 2019.
2. -In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai seguenti principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
‘In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell’unitarietà del termine dell’impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si
tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio’.
‘I debiti del de cuius -ivi compresi quelli risarcitori -si ripartiscono fra i coeredi parziariamente, senza vincolo di solidarietà fra gli stessi, ai sensi dell’art. 752 c.c., con la conseguente scindibilità del rapporto e l’insussistenza di un litisconsorzio necessario tra gli eredi, né in primo, né in secondo grado’.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda