Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3573 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
Oggetto: ricorso per
cassazione – termine
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3363/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvAVV_NOTAIO, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO in Selargius, in persona dell’amministratore pro tempore
– intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 294/2021, depositata il 24 giugno 2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023 e, riconvocatosi il Collegio, nella medesima composizione, il 5 febbraio 2024;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro, depositata il 4 giugno 2021, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato non dovute le somme richieste dalla società al INDIRIZZO in Selargius, relative a conguaglio di «partite pregresse» indicate nella fattura 2016000500111626 del 28 aprile 2016;
il Tribunale ha disatteso il gravame della società ritenendo non dovute le maggiori somme a titolo di conguagli per gli anni precedenti in relazione all’introduzione del nuovo metodo tariffario, a seguito della disapplicazione, limitatamente al rapporto dedotto in giudizio, della deliberazione della Autorità indipendente in materia tariffaria per illegittimità della stessa nella parte in cui, oltre a prevedere per il futuro i conguagli annuali quale componente ordinaria necessaria al recupero dei costi e al riequilibrio dei conti, ha previsto il recupero del deficit di bilancio pregresso, in quanto in contrasto con il principio di irretroattività degli atti amministrativi;
il ricorso è affidato a tre motivi;
il INDIRIZZO in Selargius non spiega alcuna attività difensiva;
la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-va preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata il 24 giugno 2021 e il ricorso in esame è stato notificato il successivo 26 gennaio 2022;
appare evidente che la presente impugnazione è stata proposta successivamente allo scadere del termine di sei mesi di cui all’art. 327 , primo comma, cod. proc. civ., pur tenendo in considerazione il periodo di sospensione feriale dei termini, per cui va dichiarata inammissibile;
nulla deve disporsi in tema di governo delle spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2023 –