Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17218 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17218 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21178-2022 proposto da:
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Opposizione avverso cartella per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice RAGIONE_SOCIALEa strada – Denuncia RAGIONE_SOCIALE ‘ omessa conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto Rimedio esperibile – Opposizione all’esecuzione Esclusione Opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 Necessità.
R.G.N. 21178/2022
COGNOME, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
COGNOME.
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-RAGIONE_SOCIALE, MINISTERO Ud. 31/01/2024
DELL’INTERNO , PREFETTURA DI ROMA;
Rep.
– intimati Adunanza camerale
Avverso la sentenza n. 1805/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 4/02/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell ‘adunanza camerale del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1805/22, del 4 febbraio 2022, del Tribunale di Roma, che -accogliendo il gravame esperito dall’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 13438/20, del 6 agosto 2020, del Giudice di pace di Roma -ha rigettato l’opposizione avverso estratto del ruolo, proposta dal COGNOME.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere venuto a conoscenza -a seguito RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione di un estratto di ruolo -di un proprio, preteso, debito di € 1.458,50, relativo a cartella esattoriale emessa per violazione di norme del codice RAGIONE_SOCIALEa strada.
Proposta, pertanto, opposizione, per contestare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo, in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale, l’adito Giudice di pace l’accoglieva, ritenendo che fosse rimasta sfornita di prova la circostanza secondo cui l’indirizzo ‘EMAIL‘, utilizzato per la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella, era stato estratto dai pubblici registri, escludendo, per tale ragione, che la notificazione si fosse perfezionata.
Esperito gravame dall’RAGIONE_SOCIALE, il giudice di appello qualificata espressamente l’opposizione come ‘recuperatoria’ -lo accoglieva, ritenendo che, in prime cure, sarebbe stato necessario provocare il contraddittorio su tale circostanza, ovvero la riferibilità al COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo ‘EMAIL‘ suddetto. Difatti, ciò avrebbe consentito all’opposta, già in quella sede, di pr odurre l’estratto INIPEC, attestante la conformità RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo telematico, presso il quale era stata notificata la cartella, con quello risultante dai registri pubblici, senza dover costringere
l’RAGIONE_SOCIALE ad operare tale produzione -da ritenersi, per tale motivo, ammissibile -soltanto in appello.
Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 320, 345 e 615 cod. proc. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non sarebbe ‘correttamente motivata’, e ciò ‘nel momento in cui, distinguendo il termine ordinatorio ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 dal termine perentorio ex art. 416 cod. proc. civ. conclude per la «prevalenza» del primo’. Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che ‘l’unica deroga al principio di decisione previo contraddittorio è costituita dall’art. 23, primo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981 che prevede la possibilità per il Giudice di pace di dichiarare l’inammissibilità del ricorso nel caso in cui lo stesso sia stato proposto oltre il termine di decadenza previsto’, di talché ‘la decisione di carenza probatoria in materia di notifica a mezzo pec (sotto lo specifico profilo RAGIONE_SOCIALEa mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE‘estratto ‘IN -PEC’) non eccepita dall’appellante postulava che le parti venissero invitate a precisare le conclusioni prima RAGIONE_SOCIALEa decisione anche sul punto, il che avrebbe consentito ad RAGIONE_SOCIALE di integrare il corredo pr obatorio’. Si assume che la sentenza impugnata avrebbe ‘sovrapposto due riti completamente distinti’, giacché quello in esame sarebbe un giudizio regolato dall’art. 615 cod. proc. civ. e non dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, che a propria volta rimanda alla legge n. 689 del 1981. Inoltre, la ‘riqualificazione’ operata dal Tribunale
di Roma sarebbe avvenuta in spregio di un ‘giudicato interno implicito’, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE mai contestato che quella proposta fosse un’opposizione all’esecuzione. La sentenza, pertanto, nell’argomentare sull’esistenza di un termine meramente ordinatorio per la produzione documentale risulterebbe del tutto erronea.
Infine, si rileva come la ‘dicotomia’ tra l’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 151 del 2011 e l’art. 416 cod. proc. civ. sia ‘mera astrazione processuale’, dato che nel procedimento davanti al giudice di pace, non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale. Di conseguenza, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l’operatività di tale preclusione rinviando ad un’udienza successiva alla prima , al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 320, comma 4, cod. proc. civ., fattispecie peraltro non configurabile rispetto ad un presupposto di proponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, per il quale la documentazione deve essere prodotta già con l’atto introduttivo (è citata Cass. Sez. 3, ord. 3 agosto 2017, n. 13959).
Sono rimasti solo intimati l’RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura di Roma.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso va rigettato.
7.1. Non è, infatti, fondata la censura del ricorrente, che addebita alla sentenza impugnata di aver distinto -sulla base di una ‘astratta dicotomia’ il termine ordinatorio ex art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 dal termine perentorio ex art. 416 cod. proc. civ., assegnando ‘prevalenza’ al primo.
Questa Corte, proprio con riferimento alle c.d. ‘opposizion i recuperatorie ‘ -quale è stata espressamente qualificata quella proposta dal COGNOME e quale essa, obiettivamente, si presentava, facendo valere la mancata notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento (irrilevante essendo la ‘non contestazione’ RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) -ha più volte affermato che ‘il termine di cui all’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito RAGIONE_SOCIALEa documentazione strettamente connessa all’atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello pre visto dall’art. 416 cod. proc. civ., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall ‘ amministra zione’, sicché ‘la trasmissione tardiva di quegli atti non li rende inutilizzabili’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 giugno 2019, n. 15887, Rv. 654292-01, che richiama Cass. Sez. 2, sent. 18 aprile 2018, n. 954, Rv. 64804801 e Cass. Sez. 6-2, ord. 9 agosto 2016, n. 16853, Rv. 64099601; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2021, n. 14266, Rv. 661443-02).
Né è stato posto all’esame di questa Corte -che non può, quindi, esaminarlo di ufficio -il tema RAGIONE_SOCIALEa violazione del divieto di ‘ nova ‘ in appello, ciò che avrebbe però postulato la censura RAGIONE_SOCIALEa ‘ ratio decidendi ‘ RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale capitolino (che non è, invece, colta, né quindi contrastata, dal ricorrente),
secondo cui l’adozione di una sentenza RAGIONE_SOCIALEa ‘terza via’, quale nella sostanza è stata ritenuta quella resa dal Giudice di pace, consentiva all’RAGIONE_SOCIALE di essere rimessa in termini a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, comma 3, cod. proc. civ.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo rimasti l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura di Roma solo intimati.
A carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa