Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20376 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 20376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 17091/2020 proposto da:
NOME NOME, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
Prefettura di Bologna;
-intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2148/2019 depositata l’ 8/10/2019.
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica dal consigliere NOME COGNOME; udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G., NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per il ricorrente.
Fatti di causa giunzione (è) da emettere entro il termine di 120 giorni ex art. 204 CdS -superamento di orientamento giurisprudenziale precedente.
Pubblica 11/6/2024
udienza
Nel luglio del 2018 NOME COGNOME ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di Imola opposizione avverso ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa di circa € 2012 per aver guidato il suo veicolo durante il periodo di sospensione della patente. L’ opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado.
Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo di ricorso, illustrato da memoria. La pubblica amministrazione è rimasta intimata. L’interlocutoria n. 184/2022 ha rimesso la trattazione del ricorso all’ udienza pubblica per la valenza nomofilattica della questione sollevata dal ricorso. In vista della pubblica udienza il Sostituto P.G., AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento .
Ragioni della decisione
L’unico motivo di ricorso fa valere la tardività dell’emissione e della notificazione dell’ordinanza (l’ infrazione è del 1/12/2017, l’ ordinanza ingiunzione è stata emessa il 13/6/2018). Si argomenta che l’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada (c.d.s.) della quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta è da emanare entro il termine di 120 giorni ex art. 204 co. 1 c.d.s., applicato analogicamente.
2. – Il ricorso è fondato.
Nei casi – come quello attuale, di guida del veicolo durante il periodo di sospensione della patente (art. 218 co. 6 c.d.s.) -in cui è escluso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (art. 202 co. 3-bis c.d.s.), l ‘orientamento finora maggioritario rit iene che: (a) la mancata impugnazione del verbale di contestazione non determina la formazione del titolo esecutivo; (b) è impugnabile solo l’ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale ex artt. 18 e 22 l. n. 689 del 1981, la quale non prevede un termine per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, ma solo un termine di prescrizione di cinque anni (decorrente dal giorno della violazione) del
diritto dell’amministrazione alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione (cfr., tra le altre, Cass. n. 13676/2019).
Tale orientamento è da superare nel senso auspicato dal ricorrente e dal P.M., poiché esso non tiene nel debito conto di Corte cost. n. 380/2008. Tale pronuncia ha suggerito per questa ipotesi, come soluzione adeguatrice conforme a Costituzione, l’applicazione analogica del termine perentorio di 120 giorni ex art. 204 c.d.s. , per l’emanazione dell’ordinanza -ingiunzione.
Tale soluzione è qui accolta.
Con ciò si ritorna all’ orientamento precedente (cfr., tra le altre, Cass. n. 11823/2007).
Sotto il profilo strutturale, il mutamento di indirizzo è sostenuto dall’accento (già posto da Corte cost. 380/2008) sul carattere speciale della disciplina applicata così analogicamente, rispetto a quella ex art. l. n. 689/981.
Sotto il profilo funzionale, si impone la salvaguardia della certezza nel trattamento delle situazioni giuridiche, nonché, più specificamente, delle condizioni fattuali di esercizio delle facoltà difensive del sanzionato, che sarebbero irragionevolmente indebolite (ad es., per dispersione di mezzi di prova disponibili) ove si consentisse alla pubblica amministrazione di perfezionare il procedimento sanzionatorio a distanza di anni dalla infrazione.
– È accolto il ricorso, è cassato il provvedimento impugnato e, con decisione nel merito, è annullata l’ordinanza ingiunzione per essere il Prefetto decaduto dall’azione intimata . È disposta la compensazione delle spese dei due giudizi di merito e di quello di legittimità, stante il non univoco orientamento giurisprudenziale il cui ripensamento è stato sollecitato dalla pronuncia della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza ingiunzione; dispone la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Così deciso Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile,