Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11653 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8041/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- nonchè contro
NOME COGNOME MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI
-intimati-
avverso l’ ORDINANZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4217/2022 depositata il 09/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 10.10.2022, il Comune di San Gennaro Vesuviano ha proposto opposizione avverso la stima dell’indennizzo liquidato in favore di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Giovanni, a seguito di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del D.P.R. 327/2001 adottato dal Commissario ad acta con provvedimento del 25.11.2021.
L’opposizione è stata dichiara inammissibile per decorso del termine di giorni 30 previsto dall’art. 29 del d. lgs. n. 150 del 2011, decorso sia che si consideri la data di adozione del provvedimento di acquisizione sanante (25.11.2021), che quella di pubblicazione presso l’Albo pretorio (2.12.2021), che la data di pubblicazione della sentenza del Tar n. 2551/2022 con la quale è stata dichiarata inammissibile l’impugnazione del provvedimento proposta in via amministrativa (14.4.2022).
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Comune affidandosi a un motivo. I COGNOME hanno svolto difese con controricorso eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nonché la violazione del giudicato amministrativo di ottemperanza. Entrambe le parti hanno depositato memorie
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 29 del d. lgs. n. 150 del 2011 e dell’art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 327 del 2001. Parte ricorrente deduce
che l’ordinanza impugnata è viziata da violazione e falsa applicazione di legge nella parte in cui ha, illegittimamente, ritenuto applicabile al giudizio di opposizione alla stima contenuta nel decreto di acquisizione sanante il termine decadenziale di cui all’art. 29 del d. lgs n. 150 del 2011.
2.- I controricorrenti hanno opposto eccezioni preliminari, che non sono fondate.
I controricorrenti deducono che con sentenza n. 4333/2016 del 16.9.2016, il Tar ha ordinato al Comune di San Gennaro Vesuviano la restituzione in loro favore dell’area occupata sine titulo previa rimessione in pristino, facendo salva la possibilità per l’Ente comunale di verificare la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;ne seguiva giudizio di ottemperanza e nominato il commissario ad acta, l’adozione del decreto di acquisizione sanante sensi dell’articolo 42 bis del TUE. In data 25 novembre 2021 avverso il predetto provvedimento il Comune aveva proposto reclamo ai sensi dell’articolo 114 comma 5c.p.a. innanzi al Tar che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
Non si discute dunque in questa sede della questione della restituzione degli immobili illecitamente occupati ai proprietari (cioè la vicenda pregressa) bensì semplicemente della opposizione alla stima riportata nel decreto di acquisizione sanante ex art 42 bis cit. adottato dal commissario ad acta, pacificamente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, come peraltro riconosciuto dal giudice amministrativo, avendo l’indennità avente carattere unitario, e sulla quale nessun giudicato si è ancora formato, stima che anche il Comune è legittimato a contestare (Cass. sez. un. 15283 del 2016, Cass. n. 21113 del 07/10/2014; Cass. n. 24817 del 18/08/2023; Cass. n. 10720 del 24/05/2016).
Peraltro, in mancanza di impugnazione incidentale deve ritenersi l’esistenza del giudicato interno sulla giurisdizione, ed, avendo il giudice amministrativo dichiarato inammissibile il ricorso per l’esistenza del giurisdizione del giudice ordinario, non è configurabile, avuto riguardo al contenuto dell’eccezione preliminare, alcun giudicato amministrativo sostanziale.
3.- Il motivo di ricorso è fondato.
Con sentenza 18 dicembre 2023 n. 35287/2023. la prima sezione civile di questa Corte, superando in pubblica udienza un precedente orientamento, cui si richiama la Corte di merito, ha affermato che il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, del D.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis del D.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione; infatti, l’art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato D.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l’esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell’espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d’appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi.
Si osserva infatti nella motivazione ‘ Secondo un primo orientamento, il termine perentorio, previsto dall’art. 54, commi 2, t.u. e, poi, dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 per la contestazione della determinazione dell’indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione della determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis t.u., sia perché tale termine si riconnette ad un iter procedimentale estraneo all’istituto dell’acquisizione cd. sanante, sia perché l’art. 42 -bis non contiene alcun richiamo all’art. 54 t.u. (che già prevedeva la «decadenza») né l’art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 contiene richiami all’istituto di cui al previgente art. 42 -bis, sicché, vertendosi in tema di termini a pena di decadenza e inammissibilità per la tutela giurisdizionale di diritti, non ne è consentita una interpretazione estensiva o analogica in mancanza di espressa previsione normativa (cfr. Cass. n. 11687/2020). Un secondo orientamento (cfr. Cass. n. 22298/2020, n. 9871, 10018 e 15188/2023) è in senso opposto sulla base dei seguenti argomenti: a) l’art. 29 d.lgs. n. 150/2011 «non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto, quale quello della acquisizione sanante , introdotto nell’ordinamento solo in epoca successiva»; b) comune alla espropriazione ordinaria e al decreto di acquisizione ex art. 42-bis è la natura indennitaria della prestazione spettante a chi subisce la privazione o compressione del diritto dominicale, già valorizzata dalle Sezioni Unite (a partire dalla sentenza n. 15283/2016); c) comune a entrambe le forme espropriative è la natura espropriativa o ablativa dei due istituti (espropriazione «ordinaria» e acquisizione ex art. 42-bis). In questa prospettiva il termine ex art. 29, comma 3, d. lgs. n. 150/2011 è fatto decorrere dalla adozione o notifica del decreto di acquisizione contenente la liquidazione delle indennità, ex art. 42bis t.u’…… all’applicazione in via di interpretazione estensiva del termine a pena di
inammissibilità di cui all’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 all’azione diretta a contestare il quantum dell’indennizzo liquidato nel decreto ex 42bis, in forza di un’astratta finalità di omologazione degli istituti espropriativi, è di ostacolo la diversità strutturale dei relativi procedimenti, essendo il suddetto termine riferibile, nell’espropriazione ordinaria, alla «opposizione» a stime configurabili come definitive nell’accezione formale e garantista di cui si è detto, caratteristica di cui è priva la stima contenuta nel decreto ex art. 42-bis ‘
L’orienta mento suddetto, confermato anche dalle ordinanze di questa Corte n. 28647 del 2024, n. 30533 del 2024, n. 33868 del 2024, n. 4791 del 2025, nonché dalla sentenza n. 10078 del 2025, costituisce ormai consolidata giurisprudenza e non vi è alcuna ragione di contrasto che determini la necessità di rimessione alle sezioni unite, come richiesto dai controricorrenti.
Ha pertanto errato la Corte d’appello a ritenere applicabile anche all’opposizione alla stima contenuta nel decreto reso ex art 42 bis del TUE il termine di cui all’art . 29 comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, e a dichiarare inammissibile il ricorso per superamento del termine di 30 giorni ivi previsto.
Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME