Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22007 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 22007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
SENTENZA
sul ricorso 16974-2023 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 454/2023 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/06/2023 R.G.N. 5/2023;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/07/2024
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per accoglimento IV, V, VI motivo e rigetto degli altri; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME.
FATTO
Con sentenza 26 giugno 2023, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato il 21 settembre 2020 da RAGIONE_SOCIALE a NOME per omessa motivazione e condannato la società al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio ai sensi dell’art. 8 legge n. 604/1966, in misura di sei mensilità pari all’ultima retribuzione globale di fatto (€ 6.133,14), oltre rivalutazione ed interessi come per legge: così riformando, in parziale accoglimento del reclamo della società, la sentenza di primo grado, di decadenza della società opponente, in difetto di impugnazione dell’ordinanza del Tribunale, all’esito della fase sommaria del rito COGNOME, nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c., non essendogliene dovuta comunicazione, di accertamento della nullità del licenziamento e di condanna della società datrice alla reintegrazione del lavoratore e al risarcimento del danno in misura delle mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione effettiva.
Diversamente dal Tribunale, la Corte territoriale ha ritenuto la tempestività (con ricorso depositato il 6 giugno 2022) dell’opposizione della società, cui non era stata comunicata l’ordinanza emessa il 6 luglio 2021, ai sensi
dell’art. 1, comma 49 legge n. 92/2012, né essendo ad essa applicabile il termine di impugnazione dell’art. 327 c.p.c. per la specialità del rito COGNOME, per il quale esso è previsto soltanto in caso di reclamo e di ricorso per cassazione (art. 1, comma 61 e 64 legge cit.). E ha così fatto decorrere il termine di trenta giorni per l’opposizione dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, stabilito dall’art. 1, comma 51 legge cit., dall’incontestata conoscenza della sua esistenza, da parte del lavoratore, soltanto il 9 maggio 2022, in occasione dell’accesso al fascicolo relativo alle domande di tutela retributiva e risarcitoria, diverse da quella di impugnazione del licenziamento, separate con ordinanza di mutamento del rito COGNOME e proseguite con l’ordinario rito lavoristico.
3. Nel merito, essa ha escluso l’applicabilità al rapporto di lavoro tra le parti della disciplina di quello domestico, ritenuto il licenziamento inefficace per difetto di motivazione, a norma dell’art. 2 legge n. 604/1966 e pertanto applicabile, ricorrendone il requisito dimensionale, la tutela risarcitoria stabilita dall’art. 8 legge cit. E ciò, nonostante l’indiscussa intimazione di licenziamento nella vigenza della normativa emergenziale (per pandemia da Covid) di divieto dei licenziamenti per ragioni economiche, indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati nell’impresa (art. 46 d.l. 18/2020 conv. in legge n. 27/2020 e mod. dall’art. 80 d.l. 34/2000 conv. in legge n. 77/2020), per non avere il lavoratore (imbarcato come marittimo su un natante da diporto ad uso non commerciale della società, utilizzata dall’unico socio per vacanze con amici e familiari) richiesto l’accertamento della motivazione del recesso datoriale allegata dalla datrice per la prima volta in sede di opposizione (di risoluzione del rapporto per suo grave inadempimento, essendo rimasto assente dal lavoro senza giustificato motivo,
mentre l’imbarcazione si trovava in crociera) cui anzi il predetto si era opposto, assumendone l’inammissibilità. In ogni caso, così restando la fattispecie nell’area di tutela obbligatoria stabilita dall’art. 8 legge n. 604/1966, con ipotesi assimilabile per eadem ratio a quella prevista dall’art. 18, sesto comma legge n. 300/1970.
Con atto notificato l’11 agosto 2023, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, cui ha resistito la società con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 327, primo e secondo comma c.p.c., per averne la Corte territoriale erroneamente fissato la decorrenza, anziché dalla data di pubblicazione, da quella di conoscenza certa dell’esistenza e del contenuto del provvedi mento da opporre, pure introducendo un’ipotesi non prevista alle deroghe tassativamente previste alla decorrenza dalla data di pubblicazione, per la parte contumace che non ne abbia avuto conoscenza.
Con il secondo, egli ha dedotto omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio e nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la sentenza affermato l’applicabilità dell’art. 327 c.p.c., senza poi applicarlo correttamente.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., 111, 24 e 3 Cost., per avere la Corte territoriale violato il giudicato, avendo consentito un’opposizione in realtà intempestiva .
Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati.
5. L’odierna controversia pone, sotto il profilo (processuale) qui in esame, la delicata questione di contemperare i due differenti interessi, di pari dignità costituzionale: a ) del diritto della parte, che deliberatamente adotti la scelta processuale della contumacia (priva di alcun effetto interpretabile a suo sfavore, non potendosi presumere conseguenze fondate sulla volontà della parte per il solo fatto del suo non essersi costituita in giudizio: Cass. 23 giugno 2009, n. 14623; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4161; Cass. 24 maggio 2023, n. 14372), di avere conoscenza di un provvedimento idoneo, come appunto l’ordinanza (qui emessa in data 6 luglio 2021) in esito alla fase sommaria del rito COGNOME (art. 1, comma 49 legge n. 92/2012), al passaggio in giudicato in caso di omessa opposizione (Cass. S.U. 18 settembre 2014, n. 1674; Cass. 6 settembre 2018, n. 21720), a tutela dell’esercizio del proprio diritto di difesa;
b ) del diritto della (contro)parte, che abbia convenuto in giudizio un soggetto dichiarato ritualmente contumace, di avere certezza del titolo giudiziale acquisito in esito ad un regolare giudizio civile, così da poterne disporre una volta che esso abbia acquisito indiscussa stabilità, secondo una più ampia esigenza di certezza e appunto di stabilità dell’ordinamento, a garanzia della sicurezza e prevedibilità delle relazioni e del traffico economico -giuridico.
In assenza di una previsione normativa dell’obbligo di comunicazione alla parte contumace dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 1, comma 49 legge cit. né rientrando l’ordinanza 12 maggio 2021 (di separazione delle domande retributive e risarcitorie da ll’impugnazione di licenziamento e che per quest’ultima aveva ordinato la prosecuzione nel rito specifico ex lege 92/2012) tra gli atti (da notificare personalmente al contumace) previsti dall’art. 292 c.p.c. e nemmeno dovendo al medesimo contumace essere notificata
a norma dell’art. 426 c.p.c., in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 14/1977, che ha dichiarato incostituzionale il disposto originario dell’art. 426 c.p.c., nella parte in cui non prevede la notifica anche al contumace dell’ordinanza che dispone il mutamento del rito da ordinario a speciale del lavoro (artt. 409 c.p.c. e seguenti) e fissa un termine perentorio per l’integrazione degli atti (come dalla Corte fiorentina esattamente osservato agli ultimi tre capoversi di pg. 7 della sentenza, pure chiosando trattarsi, nel caso di specie, di mutamento di rito tra due speciali, senza necessità di integrazione degli atti processuali in conseguenza del passaggio a un rito a più forti preclusioni) -occorre, allora, ricercare in via interpretativa un mezzo che soddisfi entrambi i suenunciati diritti, garantendone un equilibrato contemperamento, senza arrecare danno ad alcuno di essi, nei limiti di compatibilità del sistema.
Appare evidente come tale rimedio, per così dire ‘di chiusura’, non possa essere ricercato, né tanto meno individuato, nel sistema delle impugnazioni (artt. 323 ss. c.p.c.), cui appunto appartiene l’art. 327 c.p.c., che è norma ‘di chiusura’ di quel sistema.
Sicché, al di là della palese inammissibilità del vizio motivo, per effetto dell’ormai risalente novellazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053) oltre che della manifesta inconfigurabilità di una nullità della sentenza per motivazione apparente (Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758), l’infondatezza dei primi due motivi risiede nel veicolare una censura decisamente ‘fuori fuoco’ rispetto al percorso argomentativo e decisionale della sentenza impugnata.
Infatti, lungi dall’applicarlo non correttamente introducendo, nel caso di contumacia della parte, ipotesi non previste rispetto a quelle tassative di deroga al termine di decorrenza
dell’art. 327 c.p.c., la Corte territoriale ne ha escluso l’applicazione (al terz’ultimo capoverso di pg. 9 della sentenza), con netta affermazione inequivoca, in esito a critico ed argomentato ragionamento giuridico (dal penultimo capoverso di pg. 8 al secondo di pg. 9 della sentenza).
6.1. Questa Corte condivide, siccome corretta, la negazione dell’applicazione della norma denunciata, posto che l’opposizione regolata dall’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012 non integra un atto di natura impugnatoria (Cass. 11 dicembre 2015, n. 25046; Cass. 30 settembre 2016, n. 19552; Cass. 3 febbraio 2020,n. 2364).
È noto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, essa costituisca una prosecuzione, a cognizione piena, della precedente fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore (Cass. 21 novembre 2017, n. 27655). Per tale ragione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in pendenza del termine per l’opposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012, costituendo essa appunto fase a cognizione piena nell’ambito dello stesso grado di giudizio (Cass. S.U. 11 novembre 2022, n. 33362, in quanto la pronunzia adottata all’esito della fase sommaria è suscettibile di essere rivista nel giudizio di opposizione anche d’ufficio ed a prescindere da una censura della parte interessata).
D’altro canto, è risaputa la peculiare specialità del rito COGNOME, che, proprio in ragione di essa, ha fatto esplicito ricorso, per la necessità di integrare il particolare sistema di impugnazione in relazione alla decorrenza dei termini dalla comunicazione di cancelleria della sentenza (tanto per il reclamo: Cass. 7 novembre 2019, n. 28751; tanto per il ricorso per cassazione: Cass. 10 dicembre 2019, n. 32263), alla norma ‘di chiusura’ del sistema impugnatorio: l’art. 327
c.p.c., che non a caso ha appunto richiamato per la disciplina del reclamo (art. 1, comma 61 legge n. 92/2012) e del ricorso per cassazione (art. 1, comma 64 legge cit.).
Ma ciò evidentemente non può essere, per le ragioni esposte, per l’opposizione in parola.
Occorre allora appuntare la ricerca nel sistema dei procedimenti che presentino con il modulo procedimentale del rito COGNOME una stretta analogia, per essere articolati in una fase sommaria, idonea a soddisfare l’esigenza acceleratoria di formazione di un titolo giudiziale, eventualmente trasformabile (in virtù di un’opposizione al provvedimento che definisca la prima fase) in una a cognizione piena.
La Corte capitolina l’ha individuato, attingendo ad un proprio precedente, ‘nell’analogo procedimento di opposizione ex art. 28 L. 300/1970 (… decisione 20.10.2020, resa nel procedimento n. 162/2020, pres. COGNOME, est. AVV_NOTAIO)’ , per cui, similmente a quanto ritenuto per la pendenza della fase di opposizione nel rito COGNOME, le Sezioni Unite di questa Corte hanno reputato ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione durante la pendenza del giudizio di opposizione al decreto conclusivo del procedimento, posto che il decreto costituisce, fino al momento di conferma o revoca in sede di opposizione, un atto processuale provvisorio che non può contenere alcuna implicita statuizione concernente la giurisdizione, sulla quale possa formarsi il giudicato (Cass. S.U. 19 aprile 2004, n. 7464; Cass. S.U. 24 settembre 2010, n. 20161).
Ed ha così assunto quale dies a quo , per la proposizione dell’opposizione, l’unico termine (di trenta giorni dalla notificazione, o dalla comunicazione se anteriore, dell’ordinanza) espressamente previsto dall’art. 1 comma 51, fissandone la decorrenza, analogamente al precedente
richiamato, ‘ da quando la parte aveva avuto conoscenza certa della esistenza e del contenuto del provvedimento da opporre ‘ (al penultimo capoverso di pg. 9 della sentenza). Sicché, ha ritenuto tempestivo il deposito dell’opposizione, da parte della società datrice, il 6 giugno 2022, avendo essa ‘appreso dell’esistenza del provvedimento conclusivo della fase sommaria del procedimento ex lege 92/2012 solo il 9 maggio 2022, quando aveva avuto accesso al fascicolo relativo alle domande la cui trattazione era proseguita nel rito ordinario’ (così all’ultimo capoverso di pg. 9 della sentenza). Ma ciò che è stato possibile alla Corte territoriale, per risolvere la specifica controversia, non lo è per questa Corte di legittimità che, insieme con lo jus litigatoris , amministra lo jus constitutionis . E pertanto, non può indicare al giudice di merito una soluzione variabile a seconda della differente specificità dei casi, ma offrire piuttosto un orientamento uniforme di sicuro ancoraggio normativo, nei limiti di coerenza e di compatibilità con il sistema procedimentale nel quale il rito COGNOME si colloca: così da indirizzare con certezza l’interprete nell’ipotesi, come quella in esame, di individuazione del termine di decorrenza dell’opposizione per la parte contumace nella fase sommaria del rito COGNOME, in difetto di alcuna previsione di legge in ordine alla sua comunicazione. E ciò, si ribadisce, in funzione dell’adeguata tutela di un’armonica ed equilibrata coesistenza dei due concorrenti (più che contrapposti) diritti indicati sub a ), b ) del superiore punto 5.
7.1. In questa prospettiva, appare sotto il profilo sistematico pertinente il riferimento, nell’ambito dei procedimenti speciali (Libro IV del codice di procedura civile), e specificamente sommari (Titolo I), al procedimento monitorio (Capo I, artt. 633 ss. c.p.c.), per la sua modulazione, appunto sommaria, che mette (precariamente) capo, su domanda del creditore
con ricorso in assenza di contraddittorio tra le parti, ad una statuizione di condanna (decreto ingiuntivo), suscettibile, in caso di mancata tempestiva opposizione (art. 647, primo comma c.p.c.), di assumere efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. 28 novembre 2017, n. 28318; Cass. 24 settembre 2018, n. 22465). Ed esso, qualora sia emesso nei confronti dei soci di una società di persone, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti di quello, tra loro, che non abbia proposto tempestiva opposizione, il quale neppure può giovarsi dell’estensio ne degli effetti dell’accoglimento dell’opposizione proposta da altro coobbligato, posto che la facoltà prevista dall’art. 1306, secondo comma c.c. presuppone, oltre a un’espressa dichiarazione in tal senso, che il condebitore sia rimasto estraneo al giudizio, non potendo essa pertanto giovare ove questi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi confronti, in virtù della mancata opposizione contro il decreto ingiuntivo (Cass. 26 luglio 2016, n. 15376; Cass. 16 dicembre 2022, n. 36942).
7.1.1. Giova qui sottolineare, a rinforzo della corretta assimilazione del procedimento monitorio al giudizio di primo grado del rito COGNOME (chiarite le debite distinzioni), come un procedimento esattamente modulato come questo secondo (ossia a cognizione sommaria eventualmente trasformabile, in caso di opposizione al provvedimento di definizione della stessa, in giudizio a cognizione ordinaria di primo grado), quale l’accertamento dello stato passivo (artt. 96 ss. legge fallimentare: r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore alle riforme con d.lgs. 5/2006 e d.lgs. 169/2007), sia stato ricondotto alla suddetta categoria di
appartenenza del procedimento monitorio da un’importante sentenza della Corte costituzionale (22 aprile 1986, n. 102, di pronuncia dell’illegittimità costituzionale dell’art. 98, primo comma r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con l’art. 24, secondo comma Cost., nella parte in cui stabilisce che i creditori esclusi o ammessi con riserva possano fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo , anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento , con le quali il curatore deve dare notizia dell’avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo; con conseguente sostituzione nella funzione di dies a quo , al deposito dello stato passivo, della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il curatore è, ai sensi dell’art. 97, comma terzo, tenuto a darne notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva), sia pure per relationem a posizioni della dottrina (Corte cost. 22 aprile 1986, n. 102, p.to 5 Considerato in diritto : ‘ … la diversa struttura delle due verifiche evidenziata dalla natura amministrativa dell’elenco dei creditori ammessi e esclusi, formato dal commissario della l.c.a.’ (liquidazione coatta amministrativa) ‘non consentiva di far leva sul collegamento tra formazione dello stato passivo e opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi che ha indotto correnti dottrinali ad inserire l’accertamento del passivo fallimentare nella categoria dei processi di accertamento sommario di cui al Ca po I del Libro IV del codice di procedura civile’ ).
7.1.2. Come è noto, l’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un’autonoma valutazione di tut ti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa
dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che abbia chiesto l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all’opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass. 7 ottobre 2011, n. 20613; Cass. 28 maggio 2019, n. 14486).
È evidente che la fase eventuale a cognizione piena del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (così come l’opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012), ancorché non sia come questa una prosecuzione del giudizio (a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria e una seconda a cognizione piena) di primo grado in forma ordinaria (Cass. 6 settembre 2018, n. 21720), in assenza di una prima fase sommaria nel contraddittorio tra le parti (posticipato alla fase eventuale del giudizio di opposizione; sommario essendo soltanto l’accertamento giudiziale, per così dire, ‘inaudita altera parte ‘), si radichi tuttavia in un procedimento avviato su domanda della parte (ricorso per decreto ingiuntivo) e definito (provvisoriamente) da una statuizione giudiziale di condanna, come detto idonea al giudicato (decreto ingiuntivo): ricorso e decreto ingiuntivo, che devono essere ‘notificati per copia autentica a norma degli artt. 137 e seguenti’ (art. 643, secondo comma c.p.c.) e la cui notificazione ‘determina la pendenza della lite’ (art. 643, terzo comma c.p.c.) ed altri rilevanti effetti (tra i quali l’interruzione della prescrizione: Cass. 23 settembre 2022, n. 27944).
Qui allora può essere individuato lo strumento riconciliativo delle concorrenti esigenze di tutela: dell’esercizio pieno, da una parte, del diritto di difesa della parte contumace nella fase sommaria del rito COGNOME, ignara dell’emissione
dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 1, comma 49 legge n. 92/2012, non essendo previsto da alcuna norma che essa ne riceva comunicazione o notificazione; di stabilità, dall’altra, del diritto in essa accertato e della conseguente condanna, di modo che la parte che, legittimamente si sia attivata in giudizio ed abbia ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti della propria controparte, deliberatamente rimasta contumace, possa realizzarlo entro un tempo certo e predeterminato, salva in questo tempo l’instaurazione dell’opposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge cit.
Proprio le norme sul procedimento monitorio indicano che il nostro ordinamento può tollerare soltanto per un tempo limitato un periodo di incertezza (una sorta di ‘limbo’), che può diversamente evolvere, a seconda che: a ) la parte provveda alla notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo (art. 643, secondo comma c.p.c.), nell’eventuale opposizione della parte ingiunta (art. 645 c.p.c.) o nell’esecutività ( idest , nel giudicato: Cass. 28 novembre 2017, n. 28318; Cass. 24 settembre 2018, n. 22465) del decreto ingiuntivo, in caso di mancata opposizione ad esso o di inattività dell’opponente (art. 647, primo comma c.p.c.), salva l’ipotesi di opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.); b ) la parte non provveda invece alla notificazione, nella conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo (art. 644 c.p.c.).
La norma che allora può venire in fondato soccorso nell’ipotesi in esame è l’art. 643, secondo comma c.p.c., da cui si trae un principio interpretativo ben applicabile all’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012, così integrandone l’ipotesi, non prevista né tanto meno regolata, della contumacia della parte convenuta nella fase sommaria del rito COGNOME: quello per il quale la parte, che abbia ottenuto un’ordinanza ai sensi dell’art. 1, comma 49 legge cit. a sé favorevole, ha l’onere di notificarla alla controparte rimasta contumace, affinché per
la predetta parte il termine per opporla decorra dal ricevimento della notificazione dell’ordinanza integrale. In tal modo è assicurata la sua conoscenza, certa e in forma predeterminata, dell’ordinanza così che essa assuma responsabilmente la scelta di opporla, con la conseguente instaurazione del relativo giudizio ovvero di non opporla, con la conseguente sua definitiva stabilizzazione, con la formazione del giudicato (Cass. S.U. 2014, n. 19674; Cass. 6 settembre 2018, n. 21720).
L’esigenza di giustizia di entrambe le parti trova pertanto soddisfazione, con l’assicurazione di stabilità dell’ordinanza in un tempo certo e comunque dipendente dalla parte (ricorrente in rito COGNOME) e al tempo stesso di tutela del diritto di difesa (della controparte contumace).
D’altro canto, neppure in caso di mancata notificazione dell’ordinanza, esse subiscono un danno ingiusto (procurato da altri): non la seconda, ignara delle sorti del procedimento sommario nel quale sia rimasta contumace, senza essere per ciò solo attinta da alcuna conseguenza pregiudizievole; né la parte ricorrente, che per propria scelta resti per un tempo indeterminato (salvi i termini di prescrizione del diritto) con un’ordinanza priva di effetti (senza peraltro neppure incorrere nella sanzione di inefficacia, diversamente dall’ipotesi prevista dall’art. 644 c.p.c. per il decreto ingiuntivo non notificato).
È evidente la natura di ortopedia interpretativa del ragionamento condotto.
Esso non è peraltro procedimento ermeneutico sconosciuto a questa Corte, che lo ha anzi praticato, quando necessario e ancora recentemente reiterato dalle Sezioni Unite, sia pure in altra materia e a diversi effetti, ma sempre per la fissazione di termini di decorrenza, di conoscenza certa e mediante forme chiaramente predeterminate, per lo svolgimento di
adempimenti processuali delle parti. Così è stato, in materia di interruzione del processo, per effetto di apertura del fallimento, automatica ai sensi dell’art. 43, terzo comma l. fall., con l’individuazione della decorrenza del termine per la relativa riassunzione o prosecuzione (al fine di evitare gli effetti di estinzione previsti dall’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito) dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte: qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, secondo comma c.p.c., con la sua notificazione (non prevista) alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario (Cass. S.U. 7 maggio 2021, n. 121549).
Pare a questa Corte opportuno che le superiori articolate argomentazioni trovino espressione nell’enunciazione, a norma dell’art. 384, primo comma c.p.c., del seguente principio di diritto:
‘Qualora la parte convenuta in giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 48 legge n. 92/2012, sia dichiarata contumace, il termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge cit., decorre dalla notificazione ad essa, a cura del ricorrente, dell’ordinanza integrale, emessa ai sensi dell’art. 1, comma 49 legge cit., in riferimento interpretativo sistematico all’art. 643, secondo comma c.p.c.’ .
8. Con il quarto motivo, il ricorrente ha quindi dedotto omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, quale non avere il lavoratore assolto al proprio onere di contestazione e di richiesta di accertamento dell’infondatezza della natura disciplinare del licenziamento intimatogli.
Con il quinto, egli ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ed omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale posto a carico del lavoratore l’onere di richiedere l’accertamento della motivazione del licenziamento, anziché ritenerne sufficiente la contestazione dell’allegazione datoriale, con evidente inversione dell’onere probatorio .
Con il sesto, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 46 d.l. 18/2020 conv. in legge n. 27/2020 e mod. dall’art. 80 d.l. 34/2000 conv. in legge n. 77/2020, per avere posto a carico del lavoratore l’onere di una domanda di accertamento di inesistenza o di infondatezza del motivo disciplinare allegato dal datore di lavoro, anziché ritenere sufficiente la sua opposizione alla relativa prova ex adverso dedotta, qualora da un tale accertamento conseguano effetti (di nullità) più gravi di una mera inefficacia.
Anch’essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati.
Al di là della palese inammissibilità del vizio motivo, per effetto dell’ormai risalente novellazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053), la Corte territoriale ha accertato l’inefficacia, per difetto di motivazione incontestato tra le parti (al terzo capoverso di pg. 11, al penultimo di pg. 12 e al primo di pg. 15, in riferimento al secondo e terzo capoverso di pg. 2 e al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), del licenziamento intimato da RAGIONE_SOCIALE il 21 settembre 2020 a NOME COGNOME (all’ultimo capoverso di pg. 10 della sentenza), pure nella vigenza del divieto per il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai
sensi dell’articolo 3 legge 15 luglio 1966, n. 604 (agli ultimi due capoversi di pg. 11 della sentenza).
Essa ha pertanto ritenuto applicabile, ricorrendo il requisito dimensionale di un numero di lavoratori nell’impresa inferiore alle quindici unità (così al primo capoverso di pg. 11 della sentenza), il regime di tutela obbligatoria dell’art. 8 della medesima legge, secondo un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della novella del 2012 modificativa anche dell’art. 18 legge n. 300/1970, con la previsione così, nella medesima ipotesi di omessa motivazione del licenziamento, esclusivamente di una tutela risarcitoria (Cass. 5 settembre 2016, n. 17589; Cass. 15 giugno 2022, n. 19323).
12.1. La Corte d’appello ha quindi reputato irrilevante accertare la motivazione del recesso per l’identità delle conseguenze sanzionatorie, salva l’esigenza di evitare che il datore di lavoro possa avvantaggiarsi della propria condotta illegittima di omissione dei motivi del recesso, per sottrarsi alle più gravi sanzioni conseguenti al difetto di giustificazione del licenziamento: ipotesi prevista dall’art. 18, sesto comma legge n. 300/1970, laddove prevede, anziché una tutela indennitaria, una tutela anche reintegratoria qualora ‘il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento’ (così dal penultimo capoverso di pg. 12 al secondo di pg. 13 della sentenza).
In linea generale, la medesima Corte ha ritenuto ad essa assimilabile la presente fattispecie, per la temporanea disciplina di divieto dei licenziamenti economici, comportante l’applicabilità, se violata, della tutela reintegratoria, indipendentemente dal requisito dimensionale dell’impresa (dal secondo al quarto capoverso di pg. 14 della sentenza). Ma non, tuttavia, nel caso di specie, non avendo ‘il lavoratore
… chiesto che si indagasse in ordine alla motivazione del recesso’ , essendosi ‘anzi … espressamente opposto a tale indagine, assumendone l’inammissibilità’ (così al primo periodo di pg. 15 della sentenza), a fronte dell’allegazione datoriale, in sede di opposizione, delle ragioni del licenziamento, non già per giustificato motivo oggettivo, bensì per il grave inadempimento indicato nella parte espositiva ( sub p.to 3), con relativa deduzione probatoria, che avrebbe potuto consentire, in caso di esito sfavorevole alla società deducente, l’accertamento della natura non disciplinare, e pertanto economica vietata, del licenziamento (così al secondo capoverso di pg. 12 e all’ultimo di pg. 14 della sentenza).
12.2. Deve pertanto essere escluso che, ferma la spettanza al datore di lavoro della prova dell’illegittimità del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 5 legge n. 604/1966 (Cass. 29 novembre 1999, n. 13352; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2988; Cass. 22 giugno 2018, n. 16597, secondo cui, a norma dell’art. 5 legge n. 604/1966, il datore di lavoro, su cui grava l’onere di provare la condotta comportante l’irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l’addebito sia costituito dall’assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre sul lavoratore grava l’onere di provare elementi che possano giustificarlo), la Corte territoriale abbia operato l’inversione dell’onere probatorio denunciata.
Indiscussa la verificata inefficacia del licenziamento per omessa motivazione, nel caso di specie si tratta invece del diverso accertamento che il giudice, su richiesta del lavoratore esplicitamente normata (all’art. 18, sesto comma, ult. parte legge n. 300/1970), sia tenuto a compiere a tutela del medesimo: essendo finalizzato ad evitare che il datore
possa avvantaggiarsi della propria condotta illegittima, consistente nell’omissione appunto dei motivi del recesso, per sottrarsi alle più gravi sanzioni conseguenti al difetto di giustificazione del licenziamento. E ciò per dover essere, in materia di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la tutela del lavoratore individuata nei commi 4 (c.d. tutela reintegratoria attenuata) e 5 (tutela indennitaria forte, con risarcimento dalle 12 alle 24 mensilità) dell’art. 18 legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012: rispettivamente applicabili, in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento, ovvero in tutti gli altri casi in cui sia accertato che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo; non essendo invece applicabile la tutela prevista dal sesto comma del medesimo articolo (c.d. tutela indennitaria debole, con risarcimento dalle 6 alle 12 mensilità), esclusivamente operante nelle ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione, della procedura di cui all’art. 7 legge n. 300/1970, ovvero della procedura conciliativa prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966 (Cass. 18 dicembre 2017, n. 30323).
Nell’odierna controversia, tuttavia, non soltanto una tale richiesta è, come detto, mancata, ma addirittura il lavoratore ha rifiutato l’ammissione delle dedotte istanze istruttorie datoriali, ad essa opponendosi.
13. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, in ragione della particolare complessità della questione, esigente un delicato approfondimento argomentativo esitato in una integrazione interpretativa della norma processuale applicata e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti
processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2024