Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 2636  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13698-2022 proposto da:
PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/03/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica impugnava il decreto di liquidazione delle  spese  di  giustizia  emesso  in  data  31.07.2018  dal  giudice monocratico del Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, con il quale era stato determinato il compenso a favore dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO  a  carico  dell’erario  per  attività  professionale  di  patrocinio  da
– intimato –
questi svolta in favore di un cittadino extracomunitario, nell’ambito di un procedimento di c.d. protezione internazionale. Il P.M. rilevava lo svolgimento di attività defensionale fittizia o comunque insignificante, per come desumibile dalle attività svolte, stante la serialità dei ricorsi in materia presentati dall’AVV_NOTAIO.
2. Il Tribunale di Roma, XI Sezione Civile, con l’ ordinanza qui impugnata, dichiarava inammissibile l’opposizione in quanto tardiva. A sostegno RAGIONE_SOCIALE sua decisione, il giudice – richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ritiene valida la comunicazione eseguita in forme equipollenti a quelle previste dagli artt. 136 cod. proc. civ., idonee ad integrare l’effettiva ed integrale conoscenza dell’atto da parte del destinatario – riteneva che l’annotazione «al visto NUMERO_DOCUMENTO.» apposta sul decreto di liquidazione in data 10.10.2018, benché non certifichi l’effettiva conoscenza dell’atto da parte RAGIONE_SOCIALE Procura in quella specifica data (come spiega la nota sottoscritta dal Direttore dell’Ufficio Affari Civili del Tribunale prodotta dal P.M. nelle note autorizzate), dimostra tuttavia che nei giorni immediatamente successivi il fascicolo con il decreto di liquidazione è stato materialmente trasmesso all’ufficio affari civili RAGIONE_SOCIALE Procura entrando, quindi, nella sfera di conoscibilità del destinatario. Sempre secondo il giudice dell’opposizione, si deve ritenere che nel nostro sistema processuale, al pari di quello previsto in ambito sostanziale per gli atti recettizi disciplinati da ll’art. 1335 cod. civ., la comunicazione di cancelleria si perfezioni nel momento in cui il provvedimento sia portato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Infine, per il principio RAGIONE_SOCIALE vicinanza RAGIONE_SOCIALE fonte di prova, incombeva al ricorrente l’onere di provare che la comunicazione inviata dalla cancelleria del giudice a quo ha raggiunto la sua sfera di conoscibilità nei trenta giorni precedenti il deposito del ricorso introduttivo. Diversamente opinando concludeva l’ordinanza – si consentirebbe ad
una parte di scegliere unilateralmente il dies a quo per il decorso del termine ex art. 170 D.P.R. 115 del 2002 e 702quater cod. proc. civ., sulla base di proprie concrete esigenze organizzative interne.
Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Roma, affidandolo a due motivi.
NOME  COGNOME  e  il  RAGIONE_SOCIALE  sono  rimasti intimati.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 136 cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente P.M. che non avrebbe mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto: le risultanze RAGIONE_SOCIALE schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID non sarebbero in grado di attestare che l’atto era stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di procedura civile, sebbene l’Ufficio di Procura fosse dotato di un indirizzo EMAIL.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto la decisione gravata non avrebbe preso in considerazione l’attestazione del 24.04.2021 redatta dal Direttore A mministrativo dell’ Ufficio Affari Civili RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. Né poteva gravarsi il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità.
Rileva il collegio che il ricorso è, innanzitutto, inammissibile per l’inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in quanto
risulta del tutto carente RAGIONE_SOCIALE sommaria esposizione dei fatti di causa. Infatti, dopo aver indicato in epigrafe l’ordinanza impugnata, il ricorso fa seguire in via immediata la formulazione dei motivi di ricorso, e ciò non  consente  una  conoscenza  chiara  e  completa  dei  fatti  di  causa sostanziali  e  processuali,  nonché  delle  vicende  relative  ai  pregressi gradi di giudizio.
In ogni caso, il ricorso non supera lo scrutinio di cui all’art. 360 -bis n. 1) cod. proc. civ., avendo il Tribunale deciso la questione di diritto in  modo  conforme  all’interpretazione  di  questa  Corte,  seppur  con motivazione in parte da correggere nei termini che seguono.
4.1.  Il  Tribunale  di  Roma  ha,  infatti,  concluso  per  la  tardività dell’opposizione,  sul  presupposto  che,  pur  essendo  stata  fornita  la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE comunicazione del decreto opposto all’Ufficio del Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica, sia pure con modalità diverse da quelle prescritte dal codice di rito, l’opponente non aveva dimostrato che il ricorso fosse  stato proposto  nei  trenta  giorni  dalla conoscibilità dell’atto.
I  motivi  di  ricorso,  da  esaminare  congiuntamente  per  la  loro evidente connessione, criticano tale conclusione, negando la rilevanza che  il  giudice  dell’opposizione  ha  assegnato  alla  trasmissione  del fascicolo per il visto del PM.
4.2 . Occorre rilevare quanto segue. A norma dell’art. 84, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE), è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170. Tale opposizione è disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. 01.09.2011, n. 150. Il ricorso è proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; per i
provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace è competente il Presidente del T ribunale. L’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso -emesso dal giudice ed opponibile in nanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702quater cod. proc. civ. Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016). In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data RAGIONE_SOCIALE pubblicazione del decreto, il termine lungo d’impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass. n. 16893 del 2018; Cass. n. 32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020; arg. anche da Cass. Sez. Unite 5 ottobre 2022, n. 28975).
4.3. Depone per la generale applicabilità del termine semestrale ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ. (in assenza di un’espressa esclusione da parte del legislatore), anche la giurisprudenza costituzionale. Infatti, Corte Cost. 297/2008, nel dichiarare l’infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. per lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., ha ritenuto che la norma operi un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa e che la decorrenza dalla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza. In linea di continuità si pone Corte cost. 106/2016 che, nell’estendere all’opposizione ex art. 170 d.p.r.
115/2002 il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di cui all’art. 702 -quater cod. proc. civ., ha sottolineato che la soluzione è  imposta  dall’esigenza  di  evitare  che  l’opposizione  sia  sottratta  a qualsiasi termine, sicché è il termine semestrale ex art. 327, comma 1,  cod.  proc.  civ.  a  sopperire  a  tale  esigenza,  ove  sia  mancata  la comunicazione.
4.4. Ne consegue che è rimasta, comunque, accertata l’inammissibilità per tardività ex art. 327 cod. proc. civ. dell’opposizione  propost a  in  data  06.10.2020  dalla  Procura  RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Roma  avverso il decreto di liquidazione  emesso  31.07.2018  (annotato  «a  visto  PM»  in  data 10.10.2018), perciò ben oltre il termine semestrale (pur con l’aggiunta di  quello  RAGIONE_SOCIALE  sospensione  feriale)  previsto  dal  citato  art.  327  del codice di rito civile.
Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.
Nulla  a  disporre  quanto  alle  spese,  sia  perché  il  ricorso  è  stato proposto dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività  giurisdizionale,  per  il  quale  è  esclusa  la  condanna  al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. S.U. nn. 5165/2004 e 5079/2005, nonché Cass. n. 3824/2010 e Cass. n.  19711/2015),  sia  in  ragione  del  mancato  svolgimento  di  attività difensiva da parte degli intimati.
Non ricorrono ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 – i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALE  seconda sezione civile, il 5 luglio 2023.
La Presidente NOME COGNOME