Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1619 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1619 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 9957-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 552/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/10/2020 R.G.N. 162/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Opposizione
decreto ex art.
28 st. lav. –
termine –
decorrenza
RNUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 02/12/2025
CC
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Fatti di causa
La Corte di Appello di Firenze ha confermato l’inammissibilità dell’opposizione avverso il decreto , emanato il 27.8.2019 ai sensi dell’art. 28 St. Lav. dal Tribunale di Lucca , che aveva dichiarato l’antisindacalità di condotta della società RAGIONE_SOCIALE; entrambi i giudici di merito hanno giudicato tardiva l’opposizione, in quanto non intervenuta nel termine di 15 giorni, così come previsto dal terzo comma dell’art. 28 c it.; in particolare, la Corte d’Appello ha rilevato che, in assenza di comunicazione del decreto ex art. 28 al datore di lavoro rimasto contumace nella fase sommaria, doveva darsi rilevanza all’effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento, in quanto depositato in altro giudizio in cui il medesimo datore di lavoro era parte e ne aveva preso atto.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la società con cinque motivi; resiste l’RAGIONE_SOCIALE. con controricorso, illustrato da memoria; il PG ha depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposit o dell’ordinanza.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 28, comma 3, legge 300/1970, 327 e 326 cpc, 12 preleggi; sostiene che la Corte di merito ha erroneamente escluso l’applicabilità al decreto ex art. 28 Stat. Lav. della disciplina delle impugnazioni
ordinarie e quindi del termine lungo in caso di mancata notifica della sentenza.
Con il secondo motivo deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione di norme processuali (artt. 326, 327, 132 c.p.c.), contestando la motivazione della sentenza sull’inapplicabilità al contumace del termine lungo per impugnare.
Con il terzo motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 133 c.p.c., 28 Stat. Lav., 324, 326 c.p.c.; sostiene che la Corte di Firenze ha errato nell’escludere la necessità della comunicazione di cancelleria al contumace e nel ritenere comunque formato il giudicato dopo il decorso del termine di decadenza di 15 giorni.
Con il quarto motivo deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione di norme processuali (artt. 292, 324, 325, 326, 132 c.p.c.), censurando la motivazione circa la dichiarata inammissibilità dell’opposizione.
Con il quinto motivo (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.) deduce violazione degli artt. 156, 157, 160, 325, 326, 327, 285, 292 c.p.c., 28 Stat. Lav., sostenendo che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sanata la mancanza della notifica per effetto della conoscenza del provvedimento prodotto in altro giudizio.
Il ricorso è complessivamente fondato.
Come osservato dal PG, questa Corte ha affermato, a partire dalle decisioni n. 1343/1992 e n. 11684/2003, che, ai fini della decorrenza del termine di quindici giorni per l’opposizione al decreto emesso ai sensi dell’art. 28, della legge n. 300/1970, è equipollente alla comunicazione del decreto, prevista dall’art. 28 cit., la notificazione dello stesso eseguita a istanza di una delle parti, così come la notificazione è equipollente alla comunicazione nell’ipotesi disciplinata dall’art.
47, comma 2, c.p.c., dove (come per il procedimento di repressione della condotta antisindacale) la comunicazione d’ufficio ha la finalità di assicurare una rapida definizione della questione sub iudice .
8. In mancanza di comunicazione o notificazione è necessario quindi verificare se la conoscenza del provvedimento è sufficiente a far decorrere il termine per l’opposizione, e in ipotesi in cui dette forme legali non siano state rispettate (né comunicazione né notificazione), come nel caso in esame, se tale carenza possa essere superata ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.; infatti, se è vero che può essere pronunciata la nullità di un atto (processuale) mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, è altrettanto vero che detta nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
9. Ciò premesso, è necessario evidenziare che ogniqualvolta la comunicazione di un provvedimento giurisdizionale serva, oltre che a far conoscere quanto accaduto nel corso del processo, anche a individuare (come nel caso di specie) il momento iniziale per la decorrenza di un termine perentorio, contrariamente a quanto avviene negli altri casi in cui la funzione della comunicazione è limitata unicamente a finalità partecipative, la sola conoscenza di fatto del provvedimento non comunicato non può avere efficacia sanante della nullità dell’atto. Le particolari esigenze di certezza processuale, sottese all’individuazione dell’inizio del termine perentorio, in ragione delle gravi conseguenze per le parti ricollegabili dalla decadenza di detto termine, spiegano perché tale momento debba essere documentalmente accertabile anche al fine di consentire provvedimenti giurisdizionali idonei a riflettere con esattezza il vero svolgersi degli eventi processuali.
10. Pertanto, nel caso di procedimento ex art. 28 St. Lav. è necessario che il decreto che conclude la fase sommaria sia comunicato, con attività del Cancelliere, organo infungibilmente deputato a tale incombenza processuale, ovvero giunga formalmente a conoscenza del destinatario con modalità strettamente contigua, quale la notificazione (cfr. Cass. n. 2991/2006).
11. Ne consegue che la circostanza della conoscenza del decreto ex art. 28 da parte del datore di lavoro meramente indiretta e fattuale, peraltro non temporalmente precisata, è inidonea a determinare la decorrenza del termine per l’impugnazione. Appare, infatti, estraneo al sistema delle impugnazioni l’ancoraggio dei termini brevi, anziché all’esperimento di atti formali come tali agevolmente e indiscutibilmente collocabili nel tempo, a mere valutazioni di ordine empirico quali quelle che intendono accertare, sulla base di meri indici di fatto, l’avvenuta conoscenza dell’atto da parte del titolare del diritto di impugnazione in un determinato momento.
12. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per procedere all’esame nel merito dell’opposizione (non rientrando la fattispecie tra quelle, tassative, disciplinate dagli artt. 353 e 354 c.p.c.).
13. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 2 dicembre 2025 .
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME