Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2205 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2205 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso iscritto al n. 24618/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Trevico, in persona del legale rappresentante sig. COGNOME NOME, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
Comune di Bari, in persona del sindaco, rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza n. 786/2022 del Tribunale di Bari, pubblicata il 28. 2. 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
R.G. N. 21054/2022.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con sentenza n. 786 del 28. 2. 2022 il Tribunale di Bari rigettò l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE per la riforma della decisione di primo grado, che aveva respinto la sua opposizione avverso il verbale che, quale proprietaria dell’automezzo, le aveva contestato la violazione, commessa il 24. 7. 2018, dell’art. 179, comma 2, codice della strada, per avvenuta circolazione del mezzo senza inserimento nel cronotachigrafo della carta personale del conducente, ed irrogato la sanzione di euro 864,60.
Il Tribunale motivò la decisione affermando che il verbale di contestazione della infrazione era stato notificato alla società sanzionata tempestivamente entro il termine di 90 previsto dall’art. 201 codice della strada, tenuto conto che il mezzo era stato fermato in data 30. 7. 2018, che la violazione era stata accertata in data 18. 8. 2018, quando dall’esame dei dati estratti dal cronotachigrafo era stato verificato che il 24. 7. 2018 il mezzo era stato condotto senza inserimento della scheda personale del conducente, e che il verbale di accertamento era stato inviato a mezzo posta con consegna del plico il 19. 10. 2018. Nel caso di specie, infatti, la decorrenza del termine di cui all’art. 201 citato doveva individuarsi nel momento in cui l’ amministrazione, dopo l’estrazione ed esame dei dati contenuti nel cronotachigrafo, aveva potuto accertare la sussistenza della violazione. Precisò altresì che, poiché tale termine doveva ritenersi osservato anche nel caso in cui si fosse ritenuto fondato l’assunto de lla società appellante secondo cui la notifica del verbale sarebbe avvenuta il 6. 11. 2018, la querela di falso dalla stessa presentata avverso la relata di notifica del 19. 10. 2018 era irrilevante.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato l’1. 9. 2022, ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi.
Il comune di Bari ha notificato controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria.
R.G. N. 21054/2022.
Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell’art. 132, comma 1 n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. stesso codice, censura la sentenza impugnata perché la sua motivazione non sarebbe pertinente rispetto ai fatti di causa, avendo il Tribunale erroneamente individuato la condotta sanzionata nella violazione dell’art. 174, comma 8, codice della strada, che punisce la conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone o di cose per un tempo prolungato senza interruzione, mentre la sanzione e ra stata irrogata per la violazione dell’art. 179, comma 2, codice della strada, che punisce la circolazione dei predetti automezzi senza inserimento nel cronotachigrafo della scheda del conducente. Tale errore, sostiene il ricorso, ha portato il Tribunale a non valutare correttamente le ragioni dedotte dalla società nel proprio atto di appello. Il motivo non è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il Tribunale, nel riassumere lo svolgimento del processo, ha fatto espresso riferimento al numero di verbale di contestazione impugnato e precisato che la violazione contestata era quella prevista dall’art. 179, commi 2 e 9, codice della strada. Deve darsi atto però che, nel prosieguo, il giudicante ha fatto riferimento all’art. 174 codice della strada ( pag. 4 ) ed alla diversa fattispecie concreta sanzionata da questa disposizione ( pag. 5 ). Al riguardo può osservarsi che il primo richiamo non è significativo della svista denunciata, apparendo funzionale all’orientamento della giurisprudenza citato in motivazione, formatosi proprio in relazione a tale disposizione, in ordine alle modalità di accertamento delle infrazioni risultanti dalla estrazione dei dati registrati nel cronotachigrafo di cui sono muniti i mezzi adibiti al trasporto. Il secondo riferimento alla fattispecie di cui all’art. 174, comma 8, codice della strada , contenuto a pagina 5 della sentenza introduce invece una effettiva incertezza sul contenuto della decisione, apparendo in contrasto con la precedente affermazione che la sanzione opposta era stata irrogata per la violazione de ll’art. 179, commi 2 e 9, codice della strada.
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Pur registrandosi tale incertezza, deve però ritenersi che essa non abbia assunto un ruolo decisivo nel procedimento di formazione della decisione della causa, incentrata tutta sulla questione della osservanza, da parte del comune, del termine previsto dall’art. 201 codice della strada per la notifica del verbale di contestazione della violazione alla RAGIONE_SOCIALE, e, più specificatamente, se tale termine decorresse dalla data di commissione del fatto o dal quella di estrazione dei dati del cronotachigrafo effettuata dagli agenti di polizia in occasione del controllo ovvero dal momento in cui tali dati vengono sviluppati e sono oggetto di verifica, da parte della autorità amministrativa, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni poste a carico degli autotrasportatori e quindi l’esistenza di eventuali infrazioni. Questione che appare indipendente dalla specificità della violazione contestata, una volta che si consideri che entrambe le infrazioni, quella di cui all’art. 179, commi 2 e 9, e quella p revista dall’art. 174, comma 8, codice della strada, riguardano i doveri dei conducenti degli automezzi muniti di cronotachigrafo e sanzionano condotte diverse, ma tali da poter emergere proprio attraverso l’estrazione dei dati in esso registrati.
Il Tribunale ha motivato il rigetto dell’appello sulla base della considerazione che, nel caso di specie, la contestazione differita era legittima, essendo necessaria , per accertare l’infrazione, la verifica delle stampe dei dati, non possibili in occasione del controllo su strada, richiedendo tempi non compatibili con gli impegni del conducente e le esigenze operative degli agenti di polizia.
Alla luce di queste considerazioni deve ritenersi che la motivazione del Tribunale, nella vicenda sottoposta al suo giudizio, non solo è rispondente alle questioni sollevate in giudizio, ma anche che non sarebbe stata diversa in assenza dell’evidenziato errore.
Deve darsi così atto che l’errore o svista commess a dal Tribunale non ha avuto incidenza diretta o indiretta sulla motivazione della sentenza e sul convincimento del giudice e, pertanto, non appare decisiva al punto di determinare la nullità della sentenza, la quale, per orientamento
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consolidato di questa Corte, è ravvisabile solo nei casi in cui la motivazione non consenta di ravvisare le ragioni della decisione.
Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell’art. 201 codice della strada e dell’art. 14 legge n. 689 del 1981 , censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il termine di 90 giorni per la notifica del verbale decorreva nel caso di specie, attesa la necessità del compimento delle operazioni di verifica dei dati estratti dal cronotachigrafo, dal momento in cui esse erano state ultimate, coincidente con la data del 18. 8. 2018. Si sostiene, in contrario, che l’art. 201 citato è chiaro nell’indicare che tale termine decorra dalla commissione della infrazione, risalente al 24. 7. 2018.
Il motivo non merita di essere accolto.
Il Tribunale, dopo avere rilevato che dalla relata di notifica del verbale di contestazione della violazione, risultava che esso era stato spedito il 19. 10. 2018, ha precisato che, anche a voler considerare come data di spedizione del verbale quella indicata dalla opponente, vale a dire il 6. 11. 2018, il termine di decadenza risultava comunque rispettato, dovendo esso farsi decorrere, nel caso di specie, dal momento in cui erano state ultimate le operazioni necessarie per l’accertamento della infrazione, consistenti nella estrazione ed esame dei dati contenuti nel cronotachigrafo e nelle verifiche dei registri di servizio, i cui risultati erano pervenuti all’amministrazione in data 18. 8. 2018. Per tale ragione ha ritenuto priva di rilievo pratico la querela di falso proposta dalla opponente avverso la relata di notifica del 19. 10. 2018. Il Tribunale ha ritenuto quindi, come sopra evidenziato, giustificata la contestazione differita del verbale, rispetto alla data del controllo sull’automezzo, avvenuto il 30.7. 2018, essendo pacifico che la violazione non riguardava il conducente del mezzo presente al momento dell’effettuato controllo, ma quello, rimasto ignoto, che ne era alla guida il 24. 7. 2018, e che la sussistenza della violazione era per l’appunto emersa successivamente, a seguito di un’attenta analisi dei dati registrati nel cronotachigrafo.
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Sulla base di tali circostanze puntualmente riportate dalla sentenza impugnata e tenuto conto dell’oggetto della violazione, il ragionamento svolto dal Tribunale si sottrae alle censure sollevate, avendo fatto corretta applicazione del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di applicazione dell’art. 14 legge n. 689 del 1981, secondo cui la data di accertamento della violazione amministrativa, da cui decorre il termine stabilito dalla legge per la sua contestazione all’inc olpato, non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell’illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti ( Cass. n. 27702 del 2019; Cass. n. 7681 del 2014; Cass. n. 18574 del 2014; Cass. n. 26734 del 2011 ).
Tale principio risulta inoltre specificamente seguito anche in relazione alle violazioni del codice della strada accertate mediante l’estrazione dei dati contenuti nel cronotachigrafo presente nel mezzo, essendosi precisato, anche mediante richiamo alla circolare del Ministero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 27. 7. 2011, prot. 15598, in armonia con il Regolamento CE 561/2006, che in tali fattispecie è consentita la contestazione differita, ‘ in ragione del tempo necessario al download dei dati e delle difficoltà concernenti l’esame degli stessi ‘ , decorrendo dal compimento di queste operazioni il termine di notifica della contestazione prescritto dall’art. 201 codice della strada ( Cass. n. 36429 del 2021 ). La tesi sostenuta dalla società ricorrente non può pertanto essere condivisa. Il termine per la contestazione non può farsi decorrere dalla data del fatto, per la ragione evidente che in tale momento la violazione è ancora ignota, essendo emersa solo successivamente; né può farsi decorrere comunque dall’operazion e materiale di download dei dati del cronotachigrafo, stante la necessità del loro esame ai fini dell’accertamento di eventuali infrazioni , che, richiedendo un controllo sui dati registrati per un periodo di diversi giorni, non può evidentemente essere compiuto direttamente dagli agenti che
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effettuano il controllo su strada dell’automezzo, f ermo il principio che esso deve essere svolto in un termine ragionevolmente breve.
In contrario non vale richiamare il principio, accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disposizione generale in tema di contestazione delle violazioni amministrative, dettata dall’art. 14 legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla regolamentazione speciale prevista in materia di infrazioni delle norme sulla circolazione stradale, di cui agli artt. 200 e 201 codice della strada. Invero, il citato art. 200, al comma 1, dispone, in via generale, che la violazione ” fuori dei casi di cui all’art. 201, comma 1-bis, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata ” tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta, trovando altrimenti applicazione il successivo art. 201. Il senso della locuzione ” quando è possibile ” è chiarito dall’art. 384 reg. esec. codice della strada, che indica ‘ a titolo esemplificativo ‘ alcuni casi di impossibilità, tra cui, alla lett. f), l’ipotesi dell’accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Nel caso concreto ciò è quanto avvenuto, atteso che, dalla ricostruzione del fatti accolta dalla sentenza impugnata, risulta che la violazione è stata accertata, a seguito dell’esame dei dati del cronotachigrafo, in assenza sia del proprietario dell’automezzo che dell’autore della infrazione, rimasto ignoto. La contestazione, in altre parole, non poteva essere immediata, anche perché l’autista del mezzo fermato al momento del controllo non era il trasgressore.
La sentenza impugnata si sottrae pertanto alle censure sollevate, essendosi conformata a questi principii.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere fondato la sua decisione in ordine alla decorrenza del termine per la contestazione sulla premessa che l’amministrazione avesse co mpiuto verifiche sui dati estratti dal cronotachigrafo ed acquisito i registri di
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servizio presso la RAGIONE_SOCIALE, laddove nessun elemento istruttorio dimostrava lo svolgimento di tali operazioni.
Il motivo è infondato e in parte inammissibile.
Che la violazione sia stata accertata dalla autorità amministrativa a seguito della verifica dei dati estratti dal cronotachigrafo, successiva al controllo dell’automezzo, avvenuto il 30. 7. 2018, costituisce circostanza pacifica in causa, risultando dallo stesso verbale di contestazione riprodotto nel ricorso, ove si dà atto della impossibilità di procedere alla contestazione immediata della infrazione.
Il motivo per il resto risulta inammissibile, in quanto investe un giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di giudizio di legittimità.
Il quart o motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 355 c.p.c. lamentando che il Tribunale non abbia dato ingresso alla querela di falso avanzata dalla odierna ricorrente avverso la relazione di notifica del verbale in data 19. 10. 2018.
Il motivo, che la ricorrente stessa dichiara subordinato all’accoglimento dei precedenti motivi, va dichiarato assorbito in considerazione delle ragioni per cui essi sono stati respinti. Ed invero appare corretta l’argomentazione spesa dal Tribunale, laddove ha rilevato l’irrilevanza della querela di falso presentata dalla opponente avverso il verbale di notifica della contestazione del 19. 10. 2018, atteso che, dovendo il dies a quo del termine di novanta giorni farsi decorrere dal 18. 8. 2018, esso sarebbe stato comunque osservato anche nel caso in cui, come dedotto dalla ricorrente, la spedizione fosse avvenuta non il 19. 10. 2018 ma il 6. 11. 2018.
In conclusione, il ricorso è respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
R.G. N. 21054/2022.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.