Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26815 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7023 – 2023 proposto da:
TRAMONTANA NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 3433/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, pubblicato il 22/09/2022//20;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2024 dal consigliere COGNOME; rilevato che:
con decreto n. cronol. 3433/2022 del 22/09/2022 la Corte d’appello di Catania, accogliendo l’opposizione del Ministero proposta ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/01, ha dichiarato inefficace, perché notificato oltre il termine di cui all’art. 5, comma 2, legge cit., il decreto monocratico pronunciato il 3/11/2021, in accoglimento della domanda di equo indennizzo proposta da NOME COGNOME;
per la cassazione di tale decreto NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di un solo motivo, a cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, eccependo che il ricorrente avrebbe dovuto chiedere la rimessione in termini per provvedere alla notifica;
considerato che:
-con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., COGNOME ha denunciato l’erronea interpretazione dell’art. 5 comma 2 della l. 89/2001, in relazione all’art. 24 Cost., per avere la Corte d’appello ritenuto che il termine di trenta giorni possa decorrere pur in difetto, come accaduto nella specie, della comunicazione del decreto monocratico pronunciato dal Consigliere delegato;
il motivo è fondato atteso che nella fattispecie, il decreto monocratico, depositato in Cancelleria oltre centocinquanta giorni dalla proposizione del ricorso per equa riparazione e, perciò, oltre il termine di trenta giorni indicato nel comma 4 dell’art. 3 della l. 89/2001, non è stato comunicato dalla cancelleria al ricorrente COGNOME che ha provveduto alla sua notifica quando ne ha avuto diretta conoscenza mediante accesso al fascicolo telematico;
sul punto, questa Corte ha già stabilito che il termine di trenta giorni per la notifica del decreto di accoglimento della domanda deve intendersi decorra dalla data di comunicazione RAGIONE_SOCIALE stesso alla parte istante, nonostante il riferimento, contenuto nel comma 2 del l’art. 5 della l. n. 89 del 2001, alla data del deposito; il comma 4 della medesima norma, infatti, ne prevede la comunicazione «altresì» al Procuratore Generale della Corte dei conti ed ai titolari dell’azione disciplinare e l’utilizzo dell’avverbio con valore aggiuntivo intanto s i giustifica in quanto la comunicazione sia prevista anche per la parte istante in equa riparazione, come peraltro era stabilito dall’art. 5 nella sua formulazione originaria, precedente la modifica del 2012; questa interpretazione è necessitata dalla circostanza che, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di inefficacia ex art. 644 cod. proc. civ., nel caso di tardività della notifica del decreto ex l. 89/2001, la domanda non è riproponibile ex art. 5, comma 2, della stessa l. n. 89 del 2001 (Cass. Sez. 6 – 2, n. 7185 del 21/03/2017, Sez. 2, n. 1 del 02/01/2023); la Corte d’appello non ha applicato questo principio;
per queste considerazioni, diversamente da quanto sostenuto dal Ministero controricorrente, non ricorreva nella specie un’ipotesi di rimessione in termini perché il termine perentorio previsto dall’art. 5, non decorrendo dal deposito, non poteva proprio dirsi compiuto in mancanza di comunicazione;
in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, perché, applicato il principio suesposto sulla decorrenza del termine del comma 2 dell’art. 5, provveda al riesame della domanda di equo indennizzo e, decidendo in rinvio, statuisca anche sulle spese di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda