Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25819 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5077/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE legale rappresentate pro tempore , rapp.ta e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione del decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli n. 1936/2022, depositato il 20 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso ex art. 3 l . n. 89/2001 alla Corte d’Appello di Napoli, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva il riconoscimento dell’indennizzo a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, dichiarata fallita dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Fallimentare, con sentenza n. 654/34/2001 depositata in data 21 giugno 2001.
La Corte di Appello di Napoli, con decreto del 7 agosto 2022, accoglieva parzialmente la domanda, liquidando l’indennizzo nei limiti di quanto distribuito in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente con il piano di riparto finale (euro 442,59).
-La società proponeva opposizione ex art. 5ter l. 89/2001 avverso il decreto, assumendone l’erroneità in merito alla quantificazione RAGIONE_SOCIALE somma riconosciuta. Assieme al ricorso, veniva notificato il decreto di fissazione dell’udienza del 30 novembre 2022, nella quale era fissato per la costituzione RAGIONE_SOCIALE controparte il termine di dieci giorni prima RAGIONE_SOCIALE suddetta udienza.
Il RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio con comparsa con opposizione incidentale, depositata in data 28 novembre 2022.
La Corte d’Appello di Napoli accoglieva il ricorso in opposizione, dando atto RAGIONE_SOCIALE tardiva costituzione, in data 28 novembre 2022, del RAGIONE_SOCIALE, onerato -giusto decreto di fissazione dell’udienza di comparizione di costituirsi entro 10 giorni prima RAGIONE_SOCIALE data di udienza. Pertanto, attesa la tardività, dichiarava inammissibile l’opposizione incidentale .
-Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
La Procura Generale ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 -ter l. 89/2001, dell’art. 152 e degli artt. 737 ss. cod. proc. civ. e dell’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Parte ricorrente censura la violazione delle norme in rubrica, per avere la Corte d’Appello erroneamente dichiarato tardiva e conseguentemente inammissibile la costituzione con opposizione incidentale del RAGIONE_SOCIALE, atteso che il deposito è avvenuto oltre il termine fissato nel decreto di fissazione udienza. Al riguardo si evidenzia che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’opposizione ex art. 5ter l. 89/2001 non costituisce una impugnazione in senso tecnico, ma dà luogo ad una fase a contraddittorio pieno successiva all’emissione di un decret o emesso inaudita altera parte , a contraddittorio non integro. Pertanto, pur se qualificata come opposizione incidentale, l’atto di costituzione in giudizio del RAGIONE_SOCIALE non ha valenza impugnatoria, con la conseguenza che l’Amministrazione non è incorsa in alcuna preclusione a seguito del mancato rispetto del termine indicato nel decreto.
In secondo luogo, si evidenzia che comunque a tale termine non può essere conferito valore perentorio. Difatti, un termine può essere qualificato perentorio solo qualora tale qualificazione sia espressamente prevista da una norma o sia desumibile dalle conseguenze che la legge stabilisce in conseguenza del suo superamento. A tal proposito, l’art. 152 del codice di rito stabilisce che ‘I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espres samente perentori.’ Pertanto, in assenza di alcuna
specifica disposizione rintracciabile negli artt. 737 ss., relativi al procedimento camerale ed espressamente richiamati dall’art. 5 -ter l. 89/2001, il termine eventualmente fissato dal giudice per la costituzione del convenuto nel giudizio di opposizione non è qualificabile come perentorio.
Infine, si contesta la decisione nella parte in cui la Corte d’Appello ha motivato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione incidentale sulla scorta del fatto che ‘l’udienza di comparizione era fissata in trattazione scritta e parte opponente ha ritualmente e tempestivamente depositato le note di trattazione scritta in data 25 novembre 2022, ben prima RAGIONE_SOCIALE predetta costituzione’.
Sul punto si deduce che nel decreto di fissazione dell’ udienza notificato all’RAGIONE_SOCIALE distrettuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non vi era alcuna indicazione in merito allo svolgimento dell’udienza nelle forme RAGIONE_SOCIALE trattazione scritta.
1.1. -Il motivo è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’opposizione di cui all’art. 5-ter RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass., Sez. VI-2, 26 maggio 2020, n. 9728; Cass., Sez. VI-2, 22 dicembre 2016, n. 26851; Cass., Sez. II, 3 settembre 2009, n. 19120).
Si tratta di un procedimento non assimilabile all’appello, in cui l’effetto devolutivo è pieno e non preclusa alcuna forma di accertamento (Cass., Sez. II, 28 settembre 2017, n. 22704), né è ipotizzabile una limitazione dei thema decidendum (Cass., Sez. VI2, 18 giugno 2020, n. 11856; Cass., Sez. VI-2, 12 ottobre 2015, n. 20463) o la formazione di un giudicato interno sulla base delle
contestazioni mosse dalle parti al decreto opposto (Cass., Sez. II, 17 maggio 2018, n. 12122).
In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2014, n. 5700). Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass., Sez. II, 6 giugno 2023, n. 15763; Cass., Sez. VI-2, 15 settembre 2015, n. 18113; Cass., Sez. VI-2, 10 aprile 2014, n. 8421).
Se dunque il termine concesso all’opponente per notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio, a maggior ragione non può ritenersi tale il termine di costituzione per la proposizione dell’opposizione incidentale.
-Il ricorso, quindi, va accolto nei termini di cui in motivazione.
La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione