Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2915 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
Oggetto:
Responsabilità
civile
–
Circolazione stradale.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8206/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO;
-resistente ricorrente incidentale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE);
-intimata –
C.C. 13.11.2023
r.g.n. 8206/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
avverso sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 39/2022 pubblicata il 18/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dalla consigliera relatrice dr.ssa NOME COGNOME;
Considerato che
NOME COGNOME ha convenuto NOME COGNOME, quale proprietario della vettura CITROEN, con atto di citazione notificato il 15 ottobre 2004, unitamente alla sua compagnia di assicurazione per la rRAGIONE_SOCIALEcRAGIONE_SOCIALEa. RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Giudice di pace di Sala Consilina chiedendo che venisse accertata la esclusiva responsabilità di questi nella causazione del sinistro avvenuto il 20 ottobre 2003 in Sala Consilina e il ristoro dei danni materiali subìti dalla propria vettura FIAT TIPO;
Il Giudice di pace rigettava la domanda e anche quella riconvenzionale proposta dal convenuto, affermando la responsabilità esclusiva dell’attore.
NOME COGNOME impugnava la sentenza del Giudice di pace e il Tribunale di Lagonegro in funzione di giudice d’appello dichiarava inammissibile l’appello per tardività, con condanna dell’appellante alle spese del grado;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; ha resistito NOME COGNOME proponendo impugnazione incidentale fondata su un unico motivo;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c. per il 23 marzo 2023;
con ordinanza n. 15825/2023 questa Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso a RAGIONE_SOCIALE, e la causa è stata fissata il 13 novembre 2023 in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.;
sebbene intimata, con l’atto di rinnovazione della notificazione del ricorso, la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese nel giudizio di legittimità;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;
parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memoria;
Ritenuto che
Il ricorrente principale denuncia:
1.1. con un primo motivo di ricorso, la nullità del procedimento e della conseguente sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 1, della l. 18/06/2009 n. 69 in relazione all’articolo 360 comma 1, n. 4 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente escluso l’applicabilità del vecchio termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. al giudizio in esame instaurato in prime cure nel 2004, ritenendo inammissibile l’appello perché tardivo;
1.2. con un secondo motivo, la nullità del procedimento in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c per violazione dell’art. 281 sexies e 190 c.p.c.;
c on l’unico motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME lamenta la tempistica della costituzione in giudizio dell’odierno ricorrente in ordine alle richieste formulate dall’AVV_NOTAIO alla prima udienza e deduce la evidente tardività della richiesta di domanda riconvenzionale di chiamata in causa di terzo;
v enendo all’esame del ricorso principale, il primo motivo è fondato;
invero, nel caso di specie, non sussiste la tardività del ricorso in appello per violazione del termine lungo (annuale) di cui all’art. art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis vigente , tenuto conto che al presente giudizio, iniziato in primo grado il 15 ottobre 2004, non si applica il termine lungo (semestrale) come ridotto dalla modifica all’art. 327 c.p.c. introdotta dall’art. 58, comma 1, della l. n. 69 del 2009, applicabile ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009 (cfr. di recente, Cass. Sez. 6-3, 01/12/2021 n. NUMERO_DOCUMENTO).
3.1. dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento del secondo motivo.
l ‘unico motivo di ricorso incidentale è inammissibile.
Il motivo non è articolato secondo i criteri indicati dall’ art. 360 c.p.c. per il ricorso per cassazione; va richiamato il consolidato indirizzo secondo cui, nel giudizio di cassazione, il ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., ha l’onere della indicazione specifica
C.C. 13.11.2023
r.g.n. 8206/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
C.C. 13.11.2023
r.g.n. 8206/2022
Pres. NOME COGNOME
EstRAGIONE_SOCIALE I. RAGIONE_SOCIALE dei motivi di impugnazione, dovendo indicare con precisione gli errori contenuti nella sentenza impugnata, atteso che – per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione – il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16763 del 27/11/2002; in senso conforme: Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018); addirittura, infine, il motivo si duole di un preteso errore processuale del giudice di prime cure.
Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, il rigetto del ricorso incidentale, e per l’effetto la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Lagonegro in funzione di giudice d’appello , in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, rigetta l’incidentale , cassa la sentenza impugnata, e rinvia al Tribunale di Lagonegro in funzione di giudice d’appello , in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della