Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28531 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28531 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2025
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 19686 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), titolare della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME o NOME (C.F.:
rappresentata e difesa dall’avvocat CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Roma n. 1576/2023, pubblicata in data 2 marzo 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
22 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il RAGIONE_SOCIALE Nepi ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’atto di precetto di pagamento della somma di € 15.987,25, intimatogli da NOME COGNOME , titolare dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, sulla base di titolo di formazione giudiziale, in data 15 marzo 2019.
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 22/10/2025 C.C.
R.G. n. 19686/2023
Rep.
L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Viterbo, che ha dichiarato l ‘ inefficacia parziale del precetto, avendo accertato il diritto dell ‘intimante al pagamento della minor somma di € 902,98.
La Corte d’a ppello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’opposta COGNOME .
Ricorre la COGNOME, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di Nepi.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Non è necessario dare conto del contenuto dei singoli motivi posti a base del ricorso, essendo questo in radice inammissibile, in quanto proposto tardivamente.
La sentenza impugnata risulta, infatti, pubblicata in data 2 marzo 2023 .
Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nel 2019, onde il termine cd. lungo per impugnare, ai sensi dell’art 327 c.p.c., è di sei mesi dalla pubblicazione, senza possibilità di applicazione del regime di sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione esecutiva (opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso intimazione di precetto di pagamento).
Il predetto termine scadeva, quindi, in data 2 settembre 2023 .
Il ricorso risulta datato e notificato in data 2 ottobre 2023 . Ne consegue che esso deve ritenersi inammissibile, in quanto tardivo, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (il che assorbe ogni altra questione).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Ric. n. 19686/2023 – Sez. 3 – Ad. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 3
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME