Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8566 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8566 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2164-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
Oggetto
CONTRIBUTI PREVIDENZA
R.G.N. 2164/2019
Ud. 26/02/2025 CC
avverso la sentenza n. 662/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/07/2018 R.G.N. 107/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con ricorso al Tribunale di Grosseto la RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di addebito e il presupposto verbale unico notificati dall’INPS per rilevate omissioni contributive e conseguente decadenza da agevolazioni contributive dovute. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Il Tribunale di Grosseto, con la senten za n. 20/2017 del 24/01/2017 accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di addebito impugnato.
Avverso detta sentenza proponeva appello l’INPS. La RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 662/2018 depositata il 03/07/2018 la Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro, accoglieva l’impugnazione e, annullato l’avviso di addebito opposto a seguito di un parziale riconteggio, condannava la società al pagamento nei confronti dell’INPS della somma di euro 17.752,78 oltre somme aggiuntive.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato a nove motivi. L’INPS si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Considerato che :
Il ricorso articola nove motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso si deduce v iolazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per non avere la Corte di Appello di Firenze
rilevato l’inammissibilità dell’atto di appello, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 112, 414 e 345 cod. proc. civ. in quanto la Corte di Appello di Firenze avrebbe errato nel pronunciare sulla base di allegazioni di circostanze di fatto nuove e documenti dedotti unicamente in sede di appello dall’I NPS in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Con il terzo motivo di ricorso si deduce v iolazione dell’art. 3 della legge 241/1990 in quanto la Corte territoriale avrebbe deciso la causa ignorando i vizi amministrativi dei provvedimenti impugnati in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 e 345, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello avrebbe stravolto l’equilibrio processuale trasformando di autorità la natura del giudizio da impugnatorio a giudizio sul merito del rapporto contributivo.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per avere la Corte di Appello disatteso il giudicato che si sarebbe formato sulla medesima vicenda e in relazione a precedenti sentenze.
Con il sesto motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Si lamenta che, per quanto dedotto al motivo cinque circa la mancata valutazione del dedotto giudicato, la sentenza difetterebbe di una completa motivazione con conseguente omesso esame di un fatto decisivo.
Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 14, comma 2, legge 689/1981, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. S i deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l’applicabilità dell’art. 14 della legge 689/1981 e del relativo termine di decadenza alle omissioni contributive alla base dell’avviso di addebito .
Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 10 legge 30/2003 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Si lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie la disposizione in questione.
Con il nono motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 4 e 5 l. 2248/1865, a ll. E (L.A.C.) dell’art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001, dell’art. 3 e 7 legge 241/1990 e dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma. N. 3, cod. proc. civ.. per non avere la Corte di Appello disapplicato il verbale di accertamento che si presume illegittimo.
Orbene, in via preliminare deve, tuttavia, essere esaminata l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dall’INPS nel controricorso.
11.1. L’eccezione è fondata.
11.2. La sentenza impugnata è stata pubblicata, con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione, in data 03/07/2018. Da quella data decorreva il termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. che scadeva il 03/01/2019. Il ricorso per cassazione è stato notificato via posta elettronica certificata in data 04/01/2019 e il giorno di scadenza non era giorno festivo ma era un giovedì.
11.3. Non è applicabile la sospensione feriale dei termini perché si tratta di controversia sottoposta al rito lavoro e fondata su omissioni contributive e richiesta dei contributi omessi (vedi Cass. ss. uu. 29/01/2021, n. 2145)
11.4. Il ricorrente ha affermato nel ricorso che la sentenza sarebbe stata pubblicata previo deposito in Cancelleria il 04/07/2018, ma in senso contrario vale rilevare che proprio nella copia conforme depositata dal ricorrente ad uso ricorso per cassazione si legge che all’udienza del 03/07/2018 il Presidente del collegio, assistito dal cancelliere, ha dato lettura del dispositivo e ha contestualmente depositato la motivazione.
11.5. Il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. decorreva, appunto, dalla pubblicazione che coincide con la lettura del dispositivo con deposito contestuale della motivazione. Tanto si evince dai principi riportati di seguito: «in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l’art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall’art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 – applicabile ratione temporis -prevede che il giudice all’udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell’art. 281 sexies c.p.c., il termine lungo per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza; viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito da parte del cancelliere» (Cass. 11/02/2021, n. 3394). Ed ancora: «in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l’art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall’art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 –
applicabile ratione temporis – prevede che il giudice all’udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell’art. 281-sexies c.p.c., il termine lungo per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza; viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, a i sensi dell’art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito da parte del cancelliere» (Cass. 30/05/2017, n. 13617).
11.6. Il ricorso è, dunque, tardivo e inammissibile.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, in euro 200,00 (duecento) per esborsi oltre accessori come per legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 26 febbraio 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)