Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8566 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 8566  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2164-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in  persona  del  suo  Presidente  e  legale  rappresentante  pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA,  INDIRIZZO,  presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  rappresentati  e  difesi  dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,  NOME,  NOME  COGNOME,  NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
CONTRIBUTI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 2164/2019
Ud. 26/02/2025 CC
avverso  la  sentenza  n.  662/2018  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  D’APPELLO  di FIRENZE, depositata il 03/07/2018 R.G.N. 107/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
 Con  ricorso  al  Tribunale  di  Grosseto  la  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  impugnava  l’avviso  di  addebito  e  il presupposto verbale unico  notificati  dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  per  rilevate  omissioni  contributive  e conseguente  decadenza  da  agevolazioni  contributive  dovute. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione. Il Tribunale di Grosseto, con la senten za n. 20/2017  del  24/01/2017  accoglieva  il  ricorso  e  annullava l’avviso di addebito impugnato.
Avverso  detta  sentenza  proponeva  appello  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.  La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione. Con la sentenza n. 662/2018 depositata il 03/07/2018  la  Corte  di  Appello  di  Firenze,  sezione  lavoro, accoglieva  l’impugnazione  e,  annullato  l’avviso  di  addebito opposto  a  seguito  di  un  parziale  riconteggio,  condannava  la società  al  pagamento  nei  confronti  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALEa  somma  di euro 17.752,78 oltre somme aggiuntive.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE affidato a nove motivi. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto.
 Il  ricorso  è  stato  trattato  dal  Collegio  nella  camera  di consiglio del 26/02/2025.
Considerato che :
Il ricorso articola nove motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso si deduce v iolazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 cod. proc. civ. per non avere la Corte di Appello di Firenze
rilevato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 112, 414 e 345 cod. proc. civ. in quanto la Corte di Appello di Firenze avrebbe errato nel pronunciare sulla base di allegazioni  di  circostanze  di  fatto  nuove  e  documenti  dedotti unicamente in sede di appello dall’I NPS in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Con il terzo motivo di ricorso si deduce v iolazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 241/1990 in quanto la Corte territoriale avrebbe deciso la causa ignorando i vizi amministrativi dei provvedimenti impugnati  in  relazione  all’art.  360,  primo  comma,  n.  3,  cod. proc. civ..
 Con  il  quarto  motivo  di  ricorso  si  deduce  violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 e 345, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art.  360,  n.  3,  cod.  proc.  civ.  perché  la  Corte  d’Appello avrebbe stravolto l’equilibrio processuale trasformando di autorità  la  natura  del  giudizio  da  impugnatorio  a  giudizio  sul merito del rapporto contributivo.
 Con  il  quinto  motivo  di  ricorso  si  deduce  violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.  324  cod.  proc.  civ.  in  relazione  all’art.  360,  primo comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ.  per  avere  la  Corte  di  Appello disatteso  il  giudicato  che  si  sarebbe  formato  sulla  medesima vicenda e in relazione a precedenti sentenze.
Con il sesto motivo di ricorso si deduce omesso esame circa  un  fatto  decisivo  per  il  giudizio  che  è  stato  oggetto  di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.  5,  cod.  proc.  civ..  Si  lamenta  che,  per  quanto  dedotto  al motivo cinque circa la mancata valutazione del dedotto giudicato, la sentenza difetterebbe di una completa motivazione con conseguente omesso esame di un fatto decisivo.
 Con  il  settimo  motivo  di  ricorso  si  deduce  violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 2, legge 689/1981, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. S i deduce l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui ha escluso l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981 e del relativo termine di decadenza alle omissioni contributive alla base RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito .
Con  l’ottavo  motivo  di  ricorso  si  deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.  10  legge  30/2003  in  relazione  all’art.  360,  primo comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ..  Si  lamenta  l’erroneità  RAGIONE_SOCIALEa sentenza  nella  parte  in  cui  avrebbe  ritenuto  applicabile  alla fattispecie la disposizione in questione.
Con il nono motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 4 e 5 l. 2248/1865, a ll. E (L.A.C.) RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 e 7 legge 241/1990 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma. N. 3, cod. proc.  civ..  per  non  avere  la  Corte  di  Appello  disapplicato  il verbale di accertamento che si presume illegittimo.
Orbene,  in  via preliminare deve,  tuttavia,  essere esaminata l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel controricorso.
11.1. L’eccezione è fondata.
11.2. La sentenza impugnata è stata pubblicata, con lettura del dispositivo e contestuale deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in data 03/07/2018.  Da  quella  data  decorreva  il  termine  semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. che scadeva il 03/01/2019. Il ricorso per cassazione è stato notificato via posta elettronica certificata in data 04/01/2019 e il giorno di scadenza non era giorno festivo ma era un giovedì.
11.3.  Non  è  applicabile  la  sospensione  feriale  dei  termini perché    si  tratta  di  controversia  sottoposta  al  rito  lavoro  e fondata  su  omissioni  contributive  e  richiesta  dei  contributi omessi (vedi Cass. ss. uu. 29/01/2021, n. 2145)
11.4. Il ricorrente ha affermato nel ricorso che la sentenza sarebbe  stata  pubblicata  previo  deposito  in  Cancelleria  il 04/07/2018,  ma  in  senso  contrario  vale  rilevare  che  proprio nella copia conforme depositata dal ricorrente ad uso ricorso per cassazione si legge che all’udienza del 03/07/2018 il Presidente del collegio, assistito dal cancelliere,  ha  dato  lettura del dispositivo e ha contestualmente depositato la motivazione.
11.5. Il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. decorreva, appunto, dalla pubblicazione che coincide con la lettura del dispositivo con deposito contestuale RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Tanto si evince dai principi riportati di seguito: «in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l’art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall’art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 – applicabile ratione temporis -prevede che il giudice all’udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e RAGIONE_SOCIALEe ragioni in fatto e diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione, sicché, in analogia con lo schema RAGIONE_SOCIALE‘art. 281 sexies c.p.c., il termine lungo per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, RAGIONE_SOCIALEa cancelleria dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza; viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità RAGIONE_SOCIALEa controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto deposito da parte del cancelliere» (Cass. 11/02/2021, n. 3394). Ed ancora: «in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l’art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall’art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 –
applicabile ratione temporis – prevede che il giudice all’udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e RAGIONE_SOCIALEe ragioni in fatto e diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione, sicché, in analogia con lo schema RAGIONE_SOCIALE‘art. 281-sexies c.p.c., il termine lungo per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, RAGIONE_SOCIALEa cancelleria dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza; viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità RAGIONE_SOCIALEa controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza, a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto deposito da parte del cancelliere» (Cass. 30/05/2017, n. 13617).
11.6. Il ricorso è, dunque, tardivo e inammissibile.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, in euro 200,00 (duecento) per esborsi oltre accessori come per legge;
a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.  13,  comma  1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio,  del  26 febbraio 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)