Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20668 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20668 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 12922 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
COGNOME Vincenzo (C.F.: MNT VCN 38M27 H962T)
avvocato costituito personalmente in giudizio, ai sensi dell’art, 86 c.p.c., e altresì rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DI GESÙ LAVORATORE, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , Suor NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
G942R)
-controricorrente-
per la cassazione dell ‘ordinanza collegiale del Tribunale di Roma pronunciata in data 22 ottobre 2021 e depositata in data 17 novembre 2021 nel giudizio iscritto al n. 85044 dell’anno 2017 del R.G. (Repert. n. 21826/2021 del 19 novembre 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto:
AVVOCATO LIQUIDAZIONE COMPENSI GIUDIZIALI CIVILI
Ad. 10/07/2025 C.C.
R.G. n. 12922/2022
Rep.
L’avvocato NOME COGNOME ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per € 140.000,00 nei confronti della Congregazione delle Suore Missionarie di Gesù lavoratore, a titolo di compensi per prestazioni professionali rese in favore della stessa, sulla base di un atto di riconoscimento di debito.
L’opposizione dell’ente ingiunto, previo mutamento del rito e applicazione del rito sommario di cognizione, è stata accolta dal Tribunale di Roma, con ordinanza collegiale.
Ricorre il Montone, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso la Congregazione delle Suore Missionarie di Gesù lavoratore.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo.
1.1 La sentenza impugnata risulta depositata in data 17 novembre 2021.
In base all’indirizzo sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, « nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art . 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l’ordinanza, a norma dell’art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 28975 del 05/10/2022).
Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nel 2017, onde il termine cd. lungo per impugnare, ai sensi dell’art 327 c.p.c., è di sei mesi dalla pubblicazione: il predetto termine scadeva, quindi, in data 17 maggio 2022.
Il ricorso risulta notificato in data 19 maggio 2021 (mercoledì). Parte ricorrente assume, nel ricorso stesso, che l’ordinanza decisoria sarebbe stata pubblicata in data 19 novembre 2021, facendo riferimento alla data di inserimento della stessa nel relativo Repertorio.
Ma dalla stessa copia del provvedimento prodotta risulta, in realtà, che il suo deposito è avvenuto già in data 17 novembre 2021 (la circostanza emerge dall’indicazione apposta dalla Cancelleria di « Accoglimento totale del 17/11/2021 », indicazione che non può che far riferimento alla data di deposito dell’ordinanza in Cancelleria).
Tale deposito integra la pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art. 133 c.p.c., avendo l’ordinanza in questione natura di sentenza in senso sostanziale (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16893 del 27/06/2018: « ai fini dell ‘ impugnazione dell ‘ ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione, il termine ‘ lungo ‘ di cui all ‘ art. 327 c.p.c. decorre dalla data della pubblicazione della stessa, la quale coincide con quella dell ‘ udienza in cui viene pronunciata, ovvero con quella del deposito, ove venga emessa fuori dell ‘ udienza »; conf.: Cass., Sez. U, Sentenza n. 28975 del 05/10/2022).
Resta del tutto irrilevante, anche in relazione alle peculiarità del caso, la data di attribuzione al provvedimento di un numero di repertorio, tanto integrando un adempimento di Cancelleria complementare e funzionale alla sola tenuta dei registri ed agli altri adempimenti al tempo connessi alla pubblicazione.
Ne consegue che il ricorso stesso deve ritenersi inammissibile, in quanto tardivo, ai sensi dell’art. 327 c.p.c..
1.2 Quanto sin qui esposto risulta assorbente.
Solo per completezza espositiva, può aggiungersi che il ricorso è, in realtà, inammissibile altresì perché non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..
Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 -01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 -01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 -01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle
difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo: nonostante la prolissa esposizione di fatti e circostanze non utili ai fini della presente impugnazione, non risulta adeguatamente illustrato l’effettivo sviluppo processuale del giudizio di primo e unico grado e, in particolare, il contenuto dei provvedimenti del tribunale relativi al rito applicato.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie , dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P .R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-