Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4682 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
Con ricorso al Tribunale di Roma, NOME COGNOME ha chiesto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a retrodatare la propria nomina a primo ricercatore con decorrenza dal 12.5.2005 o alle diverse successive date indicate nell’atto introduttivo ed in subordine a decorrere dal 1.1.2007, con conseguente condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alla ricostruzione della posizione giuridica ed economica, al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno da perdita di chance, essendole stato precluso l’accesso al concorso da 22 posti di dirigente di ricerca di primo livello professionale indetto con bando pubblicato nella G.U. del 4.1.2008.
Il Tribunale, integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, in parziale accoglimento della domanda, ha dichiarato il diritto della COGNOME alla retrodatazione della nomina con decorrenza al 23.1.2006 ed ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE alla ricostruzione della sua posizione lavorativa, nonché al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno da perdita di chance, liquidato in € 25.000,00, oltre interessi nei confronti della medesima, ed ha rigettato le altre domande.
La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno corrispondente alle differenze tra retribuzione percepita e quella di Ricercatore di I livello, a decorrere dal
23.1.2006 al 20.5.2008 in favore della RAGIONE_SOCIALE ed ha dichiarato assorbito l’appello incidentale di NOME COGNOME.
La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione ed ha rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE negli atti introduttivi non aveva dato contezza delle ragioni per le quali 5 dei 6 vincitori del concorso indetto in data 28.5.2004, con la medesima professionalità della COGNOME, erano stati assunti nel corso del 2005, prima dell’approvazione della graduatoria (avvenuta in data 23.1.2006), nonostante vigesse il blocco delle assunzioni, e per le quali non potesse essere fatto altrettanto per la COGNOME, assunta tre anni dopo.
Ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto procedere all’assunzione della COGNOME dal 23.1.2006, data di approvazione della graduatoria, e che il rinvio della suddetta assunzione all’anno 2008 aveva costituito espressione di arbitrio ingiustificato ed ingiustificabile; ha comunque escluso che al giudice ordinario sia consentito sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nella stipulazione del contratto e disporre la retrodatazione dei relativi effetti, ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria derivante dal ritardo nella stipula del contratto, ed ha ritenuto corretta la quantificazione operata dal primo giudice.
Il giudice di appello ha invece ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, evidenziando che qualora la COGNOME avesse potuto partecipare alla selezione per 22 posti di dirigente di ricerca di cui al bando pubblicato sulla G.U. del 4.1.2008, non avrebbe conseguito un punteggio sufficiente per collocarsi in posizione utile per ottenere uno dei posti messi a concorso.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
DIRITTO
Il primo motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 63, primo e secondo comma, d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma
primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che il giudice abbia il potere di costituire il rapporto di lavoro, se del caso con retrodatazione degli effetti.
Il secondo motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale posto a fondamento della pronuncia sul risarcimento del danno da perdita di chance un fatto nuovo, dedotto per la prima volta dall’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello, avendo il giudice di appello iudicato sulla base della graduatoria del concorso per 22 posti di dirigente di ricerca di cui al bando pubblicato sulla G.U. del 4.1.2008.
Lamenta il travisamento ed il mutamento di un fatto costitutivo della domanda, addebitando alla Corte territoriale di avere fatto malgoverno del principio di non contestazione.
Il terzo motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1223, 2697, 2727, 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che non era stata fornita la prova del danno da perdita di chance, sulla base di un giudizio ex post .
Evidenzia che il bene della vita perduto era costituito dalla possibilità di partecipare al concorso, precisando che avrebbe potuto far valere l’idoneità in future selezioni, che avrebbe potuto avvalersi dello scorrimento della graduatoria e della possibilità di essere assunta nei corrispondenti ruoli di altre Amministrazioni per effetto della mobilità esterna.
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, come eccepito dai controricorrenti.
La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata in data 6.6.2017; ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009 applicabile ratione temporis in quanto il giudizio di primo grado è iniziato nel 2011, il termine lungo per l’impugnazione, in mancanza di notifica, era pertanto di sei mesi.
Il ricorso per cassazione è datato 8.1.2018 ed è stato posto in notifica e notificato in data 8.1.2018.
Considerato che nelle cause di lavoro non trova applicazione la sospensione feriale, l’impugnativa è intervenuta dopo che il termine semestrale era spirato.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
9 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per la ricorrente , di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 23 gennaio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME