Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29899 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29899 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 4609 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sassari n. 767/2022, pubblicata in data 13 luglio 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio, nel 2018, nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE, per ottenere la dichiarazione di prescrizione dei crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada portati da una cartella di pagamento che gli sarebbe stata notificata nel 2010.
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE
Ad. 15/10/2024 C.C.
R.G. n. 4609/2023
Rep.
Il Giudice di Pace di Sassari, qualificata la domanda in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., l’ha accolta, annullando la cartella di pagamento impugnata.
Il Tribunale di Sassari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la validità ed efficacia della cartella, limitatamente all’importo di € 3.441,00 dovuto a titolo di crediti tributari.
Ricorre il COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « nullità della sentenza in relazione all ‘ art. 112 c.p.c., 161 comma 1 e 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per essersi pronunciata ultra petitum ».
Risulta, peraltro, preliminare ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo, in quanto esso risulta tardivo.
La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 13 luglio 2022 .
Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 201 8. Essendo, quindi, applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il termine per la notificazione del presente ricorso è quindi scaduto in data 23 gennaio 2023 .
Non è applicabile, nella specie, la sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata
( ex plurimis : Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 -01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 -01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 -01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 -01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 -01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 -01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 -01), tale dovendo essere qualificata l’opposizione avverso la cartella di pagamento notificata da ll’agente della riscossione, che equivale ad atto di precetto, non avendo, del resto, lo stesso ricorrente deAVV_NOTAIOo una eventuale diversa qualificazione della sua stessa domanda, essendo stata quest’ultima avanzata nei confronti del solo agente della riscossione (titolare dell’azione esecutiva, cioè del diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma non del credito sottostante) ed essendo stata, in ogni caso, in tali termini la predetta domanda qualificata dai giudici di merito, del tutto correttamente (onde, anche nella ipotesi in cui la suddetta qualificazione non fosse corretta, essa comporterebbe comunque l’applicazione del cd. principio dell’apparenza ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, valido anche in relazione alla operatività della sospensione feriale dei termini, onde l’esito del presente ricorso non muterebbe) .
Il ricorso risulta datato 10 febbraio 2022 e notificato, a mezzo P.E.C., in pari data.
Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli enti intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,