Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25665 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25665 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 17318/2023 R.G. proposto da:
NOME difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
NOMECOGNOME NOME COGNOME e COGNOME rappresentate e difese dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrenti –
e contro
COGNOME rappresentato e difeso da ll’ avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 100/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, depositata in data 22.2.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.7.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’avv. NOME COGNOME promosse un pignoramento presso terzi dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, contro NOME COGNOME, iscritto al N. 276/2020 R.G.E., nel quale intervennero ex art. 511 c.p.c. NOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME, creditrici del pignorante. Con ordinanza del 22.4.2021, il g.e. dichiarò l’improcedibilità della procedura esecutiva, in forza del provvedimento del 15.1.2021 del Tribunale di Fermo in composizione collegiale, liberando il terzo pignorato dagli obblighi di legge. L’COGNOME, con ricorso del 4.5.2021, propose quindi opposizione agli atti esecutivi avverso detta ordinanza, in seguito rinunciando all’istanza di sospensione. Fissato dal g.e. il termine per l’introduzione del giudizio di merito e costituitesi le subcollocatarie nonché il debitore esecutato, con sentenza depositata il 22.2.2023 il Tribunale di Ascoli Piceno rigettò l’opposizione, regolando le spese secondo soccombenza. Osservò l’adito giudice che correttamente il g.e. aveva rilevato il sopravvenuto difetto di titolo esecutivo, chiudendo anticipatamente il processo, difettando la principale condizione dell’azione esecutiva.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME sulla scorta di quattro motivi, illustrati da memoria, cui resistono con distinti
N. 17318/23 R.G.
contro
ricorsi NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME.
Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si denuncia ‘ ART.360 N.4: nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art.281 sexies comma 1 c.p.c.’ .
1.2 Con il secondo motivo si lamenta ‘ ART.360 N.3: violazione o falsa applicazione dell’art.669 terdecies c.p.c., in relazione alla ritenuta efficacia decisoria vincolante dell’ordinanza cautelare emessa in materia di reclamo, resa in altro Foro e giudizio ‘.
1.3 Con il terzo motivo si lamenta ‘ ART.360 N.5: omesso esame circa il difetto di interesse a contraddire delle richiedenti intervento NOME ed COGNOME, anche in relazione alla condanna alle spese disposta in loro favore ‘.
1.4 Con il quarto motivo si lamenta ‘ ART.360 N.5 C.P.C.: omesso esame circa la eccepita tardività dell’intervento delle COGNOME NOME ed NOME COGNOME ‘.
2.1 -Non mette conto esaminare partitamente i suddetti motivi in quanto il ricorso è inammissibile, giacché proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., dunque tardivamente.
Infatti, la sentenza è stata indiscutibilmente depositata (dunque, pubblicata, a mente dell’art. 133 c.p.c.) in data 22.2.2023, sicché -trattandosi di opposizione esecutiva, per la quale non opera la sospensione feriale dei termini (per tutte, Cass. n. 13797/2022) -il
ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 22.8.2023, nel c.d. termine lungo per impugnare. Esso, come eccepito dai controricorrenti COGNOME, è stato invece notificato solo il 24.8.2023, dunque oltre la scadenza del termine.
In memoria, il ricorrente sostiene che, prima del 24.2.2023 (data in cui la cancelleria inoltrò la comunicazione di avvenuto deposito e alla sentenza fu assegnato il numero di repertorio 218/2023), la sentenza stessa non fosse visibile né conoscibile, ma occorre rilevare che si tratta pur sempre di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis ) che, per legge, si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata: il che è inequivocamente avvenuto in data 22.2.2023, in cui le fu assegnato il numero identificativo (100/23), come anche sostanzialmente riconosciuto dal ricorrente nella stessa memoria (ove si afferma che la sentenza è stata effettivamente emessa il 22.2.2023 alle ore 17,40, benché in assenza dei difensori).
Del resto, anche ad applicare l’insegnamento della recentissima Cass. n. 10810/2025 (così massimata: ‘ Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della pronunzia nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione, sicché, se tali momenti sono impropriamente scissi
con apposizione in calce alla decisione di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività del gravame, il giudice deve accertare attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo ‘), e fermo restando che, nella specie, le date di deposito e di pubblicazione coincidono, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare la tempestività della propria impugnazione, offrendo a questa Corte ogni più utile elemento documentale a sostegno della dedotta effettiva conoscibilità della sentenza solo in data 24.2.2023. Quanto indicato in memoria al riguardo, dunque, avrebbe dovuto essere opportunamente documentato dal ricorrente, ma tanto non è avvenuto.
3.1 In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida per ciascun gruppo di controricorrenti in € 1. 9 00,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,
N. 17318/23 R.G.
oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 3.7.2025.
Il Presidente NOME COGNOME