Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31612 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31612 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24547/2022 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elett. dom.te in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 84/2022 pubblicata in data 11/03/2022, n.r.g. 1466/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 03/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello principale proposto da COGNOME NOME e, in accoglimento di quello incidentale proposto da COGNOME NOME, in proprio e quale procuratrice generale delle altre indicate in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della nullità del licenziamento
OGGETTO:
ricorso per cassazione termine lungo – computo
–
intimato al COGNOME COGNOME nota dell’01/08/2008 da l de cuius COGNOME NOME.
2.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione.
3.- COGNOME NOME e le altre indicate in epigrafe hanno resistito con controricorso.
4.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo.
La sentenza d’appello risulta pubblicata in data 11/03/2022 e non è stata notificata. Pertanto il termine lungo di sei mesi per proporre il ricorso (art. 327 c.p.c.) scadeva in data 11/09/2022. Infatti, trattandosi di controversia di lavoro, non si applica la sospensione del termine durante il periodo feriale (art. 3 della legge n. 742/1969).
Invece il ricorso per cassazione risulta notificato soltanto in data 06/10/2022, quando ormai il termine era scaduto e pertanto la sentenza d’appello era passata in giudicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in