SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE N. 118 2024 – N. R.G. 00000006 2024 DEL 12 08 2024 PUBBLICATA IL 13 08 2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
– RAGIONE_SOCIALE –
composta dai Signori Magistrati
AVV_NOTAIO.NOME COGNOME
– Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
– Consigliere rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
– Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza iscritta al n. 6 del Ruolo 2024 , promossa in questa sede con ricorso depositato il 9 gennaio 2024
da
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso in opposizione datato 06.06.2022 Parte_1
– appellante –
contro
, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ,  rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in forza di procura generale alle liti per atto del AVV_NOTAIO di Fiumicino del 23/01/2023, rep. n. 37590, racc. n. 7131 -appellato- Persona_1
contro
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
Controparte_1
Controparte_2
di Venezia per mandato in calce la comparsa di costituzione e risposta
-appellato –
contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI UDINE -PORDENONE  –  sede  di  PORDENONE-, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato
-appellato –
e contro
Controparte_3
–
– appellato contumace –
Oggetto  della  causa: appello  avverso  la  sentenza  n.  93/2023  pronunciata  dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 5.7.2023.
Causa chiamata all’udienza di discussione del 811 luglio 2024.
Conclusioni
Per l’appellante:
1. in via preliminare  cautelare, sospendersi  i provvedimenti  elencati  nella Intimazione di ,  con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
A. Vespucci  n.  1, n. 09120229000512431000  del  08.04.2022  notificata  il 17.05.2022.
E cioè, anche:
Cartella n.09120140004434757000 emessa dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_4
Cartella n.09120150005953266000 emessa dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_4
Cartella n.09120160005819817000 emessa dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_4
Cartella n.09120170004878876000 emessa dall’RAGIONE_SOCIALE
Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_1
CP_4
Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso di addebito n.39120140000470120000 emesso dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Nonché tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali;
2. nel merito, dichiararsi la illegittimità e/o nullità e/o annullarsi per i motivi di cui in Premessa la Intimazione predetta, tutti i provvedimenti nella stessa elencati e cioè:
Cartella n.09120140004434757000 emessa dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_4
Cartella n.09120150005953266000 emessa dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_4
Cartella n.09120160005819817000 emessa dall’ sede di RAGIONE_SOCIALE CP_4
NUMERO_CARTA nNUMERO_CARTA emessa dall’
[…]
Controparte_6
Avviso  di  addebito  n.NUMERO_CARTA  emesso  dall’ sede  di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso  di  addebito  n.NUMERO_CARTA  emesso  dall’ sede  di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso  di  addebito  n.NUMERO_CARTA  emesso  dall’ sede  di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso  di  addebito  n.NUMERO_CARTA  emesso  dall’ sede  di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso  di  addebito  n.NUMERO_CARTA  emesso  dall’ sede  di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso  di  addebito  n.39120140000470120000  emesso  dall’ sede  di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso  di  addebito  n.NUMERO_CARTA  emesso  dall’ sede  di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso  di  addebito  n.NUMERO_CARTA  emesso  dall’ sede  di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso  di  addebito  n.NUMERO_CARTA  emesso  dall’ sede  di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Avviso  di  addebito  n.NUMERO_CARTA  emesso  dall’ sede  di RAGIONE_SOCIALE CP_1
Nonché  tutti  gli  atti  connessi,  presupposti  e/o  consequenziali.  e  comunque accertarsi  l’infondatezza  di  tutte  le  pretese  avversarie,  rigettando  ogni  pretesa
) , e dell’ nei confronti del ricorrente. Controparte_7 CP_1
In subordine, ridursi congruamente tali pretese
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Per l’appellato CP_1
In  via  preliminare  dichiarare  l’inammissibilità  della  impugnazione tardivamente proposta, non avendo controparte rispettato il termine perentorio semestrale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado per la proposizione dell’impugnazione.
Dichiarare inammissibile nei confronti dell’ il ricorso in opposizione proposto da respingendo, in ogni caso, previa conferma della validità e dell’efficacia degli avvisi di addebito degli avvisi di addebito n. 391 2012 00001695 24, n. 391 2012 00008017 22, n. 391 2013 NUMERO_DOCUMENTO 11, n. 391 2013 00006278 33, n. 391 2014 NUMERO_DOCUMENTO 91, n. 391 2014 00004701 20, n. 391 2014 NUMERO_DOCUMENTO 46, n. 391 2014 00009703 00, n. 391 2015 00002424 51 e n. 391 2015 00005858 44, tutte le domande ed eccezioni svolte nei confronti dell’ , perché infondate in fatto e in diritto e non provate. Controparte_8 Parte_1 Controparte_8
Nel merito
Confermare la sentenza di primo grado, anche con motivazione diversa.
Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Confermare  gli  avvisi  di  addebito  n.  391  2012  00001695  24,  n.  391  2012 00008017 22, n. 391 2013 00001978 11, n. 391 2013 00006278 33, n. 391 2014 00001145 91, n. 391 2014 00004701 20, n. 391 2014 00007331 46, n. 391 2014 00009703 00, n. 391 2015 00002424 51 e n. 391 2015 CODICE_FISCALE 44.
Si chiede ad abundantiam la condanna del sig. al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi indicati negli avvisi di addebito, o del diverso importo  che  sarà  accertato  in  corso  di  causa  o  ritenuto  di  giustizia,  oltre  le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo contributivo. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento. Parte_1
voglia Codesta Ecc.ma Corte d’Appello, ogni contraria domanda eccezione e deduzione reiette,
1. respingere l’appello proposto, così come le domande tutte di parte appellante, siccome infondati per i motivi in narrativa esposti;
2. con rifusione di spese e competenze di lite.
Per l’ : Controparte_6
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita rigettare l’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata e conseguentemente l’ordinanza ingiunzione emessa, sotto ogni profilo
Spese di giudizio integralmente rifuse a carico del ricorrente.
  *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall’art.45 c.17 della legge 69/0–9)
Con ricorso depositato il 6.6.2022 avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento n.NUMERO_CARTA notificata in data 17.5.2022, relativa a contributi premi e sanzioni irrogate dall’ di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE. Parte_1 CP_ CP_4 Controparte_6
L’opponente eccepiva la nullità delle cartelle e degli avvisi di addebito, anch’essi impugnati, deducendo che non gli erano stati mai notificati;  eccepiva inoltre la carenza di motivazione dell’intimazione impugnata, e il difetto di sottoscrizione della stessa.
Il ricorrente  eccepiva  l’intervenuta  prescrizione  delle  pretese  creditorie,  per decorso del termine quinquennale, e l’infondatezza delle stesse, deducendo con riguardo alle sanzioni dell’ITL la violazione del procedimento di cui alla legge 689/1981.
L’ ,  costituendosi  in  giudizio,  aveva  eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione per decorso del termine perentorio di 20 giorni previsto dall’art.617 c.p.c., e contestato le deduzioni di cui al ricorso. Controparte_5
Anche l’ e l’ si erano costituiti in giudizio contestando le eccezioni dell’opponente, mentre l’ era rimasto contumace. CP_1 Controparte_6 CP_4
In sede di note di replica autorizzate l’opponente aveva eccepito che le notifiche a mezzo pec erano state inviate da indirizzo PEC non presente nei registri delle PA, ed  aveva  inoltre  eccepito  la  nullità  di  alcune  notifiche  in  quanto  eseguite  con deposito presso la casa comunale, senza rispettare l’art.140 c. p.c., nonché delle
notifiche  degli  avvisi  di  addebito  perché  effettuate  senza  il  rispetto  dell’art.8 L.890/92.
Con  la  sentenza  impugnata  il  giudice  rigettava  il  ricorso  ritenendo  provata  la notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Circa la procedura di notifica il primo giudice osservava che la notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito può avvenire, come nel caso di specie, anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e senza necessità di una apposita relata; per il perfezionamento è sufficiente che la raccomandata arrivi al domicilio del destinatario, senza altri adempimenti dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimento. Il giudice rigettava anche l’eccezione relativa all’indirizzo pec del mittente e quella di difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento, essendo la stessa formata in conformità al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta dal responsabile del procedimento.
Avverso la sentenza proponeva appello evidenziando con riguardo alla tempestività  dell’impugnazione  che  la  sentenza  era  stata  resa  conoscibile  alle parti  ad  opera  del  Cancelliere  solo il  10.7.2023  e  da  tale  data  deve  decorrere  il termine per impugnare. Pt_1
Con il primo motivo di gravame l’appellante contestava la sentenza nella parte in cui aveva affermato che la disciplina di cui all’art.26 DPR 602/1973 è speciale e alternativa a quella di cui alla L.890/1982 e al codice di rito.
Deduceva che non si  era tenuto conto dell’art.60  DPR n.600/1973 che prevede che  la  notifica  degli  avvisi  e  altri  atti  da  notificarsi  al  contribuente  vadano effettuate secondo le norme degli art.137 e ss c.p.c..
Osservava che al DPR n.600/1973 fa riferimento anche il DPR 602/73 richiamato in sentenza; sosteneva che le notificazioni avrebbero dovuto  rispettare le formalità espressamente richieste dall’art.140 c.p.c., e che ciò non è avvenuto.
Rilevava inoltre l’appellante che nel caso di specie non si tratta di irreperibilità assoluta in quanto dal 3.6.2014 al marzo 2020 egli risiedeva a Sacile, INDIRIZZO.
Con  il  secondo  motivo  la  sentenza  veniva  impugnata  nella  parte  in  cui  aveva ritenuto  che  nessuna  normativa  imponga  agli  Enti  di  utilizzare  un  determinato indirizzo EMAIL per la notifica degli atti di riscossione.
Con il  terzo  motivo  l’appellante  censurava  la  pronuncia  di  primo  grado  perché aveva  rigettato  il  ricorso  in  opposizione  sulla  sola  base  della  produzione  in giudizio  di  copia  degli  atti  impositivi  e  degli  atti  interruttivi  della  prescrizione dalle parti costituite in giudizio.
Deduceva che l’ ,  rimasta contumace, non aveva provato l’esistenza di un atto  impositivo  e  la  notifica  dello  stesso,  e  contestava  di  avere  mai  ricevuto alcunché  dall’ , con  conseguente  intervenuta  prescrizione  delle  pretese dell’Ente. CP_4 CP_4
L’appellante ribadiva inoltre l’eccezione di prescrizione ed eccepiva la decadenza dall’iscrizione a ruolo.
Con il quarto motivo l’appellante contestava la statuizione che ha ritenuto tardive le  questioni  che  avrebbero  dovuto  essere  proposte  nei  termini  di  cui  all’art.617 c.p.c., art.22 L.689/81 e art.24 D.LGS.46/1999; osservava infatti che essendo le notifiche nulle, le eccezioni potevano essere ritualmente proposte.
Quanto  al  difetto  di  motivazione  dell’intimazione  l’appellante  rilevava  che  ad essa  avrebbero  dovuto  essere  allegati  gli  atti  presupposti  e  che  non  vi  è  una motivazione per relationem né  sono  indicati  i  criteri  di  calcolo;  veniva  ribadita l’eccezione di difetto di sottoscrizione dell’intimazione di pagamento.
Con il  quinto  ed  ultimo  motivo  la  sentenza  veniva  censurata  con  riguardo  alla liquidazione delle spese di lite.
Si costituiva in questo grado l’ deducendo con riguardo  al  primo  motivo  che  le  notifiche  si  sono  perfezionate  in  quanto  vi  è Controparte_5
l’irreperibilità  assoluta  del  contribuente,  certificata  dall’Ufficiale  notificatore nelle relate di notifica, con attestazione valida fino a querela di falso.
Quanto  al  secondo  motivo,  relativo  agli  indirizzi  pec  di  provenienza  delle notificazioni,  l’appellata  eccepiva  la  tardività  delle  contestazioni  trattandosi  di opposizione agli atti esecutivi, e comunque ne deduceva l’infondatezza.
Con riguardo al terzo motivo ne deduceva l’incomprensibilità e comunque sosteneva di avere provato il compimento degli atti di sua competenza; sul quarto motivo ribadiva la violazione del termine ex art.617 c.p.c. e quanto all’ultimo motivo richiamava il principio di soccombenza. Si costituiva in giudizio anche in questo grado l’ eccependo preliminarmente la tardività dell’appello, in quanto la sentenza impugnata era stata emessa e pubblicata in data 5.7.2023 e l’impugnazione iscritta a ruolo il 9.1.2024, quando ormai il cd. termine lungo semestrale per il gravame era scaduto. Controparte_2 CP_1
Nel merito l’ richiamava quanto già dedotto in primo grado circa l’inammissibilità ed infondatezza delle domande proposte da CP_1 Parte_1
Si  costituiva  in  giudizio  anche  l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto dell’appello.
L’ non si costituiva in giudizio neppure nel presente grado. CP_4
                                                                *
L’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
È pacifico,  e  risulta  documentalmente,  che  la  sentenza  di  primo  grado  sia  stata pronunciata  all’udienza  del  5.7.2023,  all’esito  della  discussione:  ciò  risulta  dal verbale di udienza, tenuta con la modalità del collegamento da remoto, nel quale si dà atto che: Il giudice dà lettura del verbale di udienza; i procuratori a questo punto  si  allontanano  dall’aula  virtuale  dichiarando  di  rinunciare  ad  assistere alla lettura della sentenza.
Il  giudice  previa  camera  di  consiglio  pronuncia  sentenza  mediante  deposito telematico’.
La sentenza reca inoltre  la  data  del  5.7.2023  e  l’indicazione  in  calce  ‘ sentenza resa a verbale, ex art.429 c.p.c.’.
Dal 5 luglio 2023 decorreva quindi il termine per l’impugnazione, che in assenza di notificazione della sentenza, è quello semestrale.
L’appello  è  stato  proposto  da con  deposito  del  ricorso  in  data 9.1.2024, quindi oltre tale termine. Parte_1
Lo stesso appellante ne dà atto, posto che nel ricorso in appello a pagg.4 e 5, si indica che la sentenza è stata poi resa conoscibile alle parti mediante registrazione  della  stessa  in  data  10.7.2023  ad  opera  del  Cancelliere,  anche  se risulta il deposito interno in data 5.7.2023.
Non  può  applicarsi  al  caso  di  specie,  costituito  da  sentenza  con  motivazione contestuale, il  principio  indicato dalla  sentenza  della  Corte  di Cassazione  citata dall’appellante  n.2829/2023,  enunciato  con  riguardo  ad  un  decreto;  nel  caso  di specie  il  contenuto  della  sentenza  era  conoscibile  fin  dalla  sua  pronuncia  il 5.7.2023, pur avendo i procuratori delle parti in concreto rinunciato ad assistere alla lettura della stessa.
La Suprema Corte infatti, con sentenza n.3394/2021 ha affermato quanto segue:
‘In materia di controversie soggette al rito del RAGIONE_SOCIALE, l’art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall’art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 – applicabile “ratione temporis” – prevede che il giudice all’udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell’art. 281 sexies c.p.c., il termine “lungo” per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza; viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai
sensi  dell’art.  430  c.p.c.,  il  termine  decorrerà  dalla  comunicazione  alle  parti dell’avvenuto deposito da parte del cancelliere’.
In senso analogo ha già deciso questa Corte con sentenza n.28/2023.
Dichiarato inammissibile l’appello, le spese di lite, come in dispositivo liquidate per ciascuna parte appellata, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, RAGIONE_SOCIALE, definitivamente pronunciando, Dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n.93/2023 di data 5/7/2023; Parte_1
Condanna l’appellante a  rifondere  a ,. Parte_1 CP_1 Controparte_5
e RAGIONE_SOCIALE le spese del grado,  che  liquida  per  ciascuna  parte  appellata  costituita  a  titolo  di  compensi professionali in euro 3.291,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge; Dichiara  la  sussistenza  delle  condizioni  per  l’applicazione  dell’art.  13,  comma  1 […]
quater, del d.p.r. n. 115/2002.
Trieste, 11/7/2024.
L’ESTENSORE
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO COGNOME