Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 130 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 130 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21744/2021 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME GuglielmoCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Intra NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME tutti rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti –
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato (p.e.c. indicata: EMAIL), presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 458/2021, depositata il 21 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma ─ in riassunzione, a seguito di declinatoria di competenza, di giudizio inizialmente instaurato innanzi al Tribunale di Milano ─ la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in epoca anteriore all’anno accademico 1990/91 ;
il Tribunale capitolino accolse la domanda di alcuni e, tra queste, quelle dei dottori COGNOME COGNOME COGNOME e COGNOME in favore dei quali liquidò, per la esposta causale, l’importo di € 6.713,94 per ciascun anno della durata dei rispettivi corsi di specializzazione;
rigettò invece quelle dei dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME;
pronunciando, previa riunione, sui separati gravami ─ proposti (per quanto interessa in questa sede): a) da un lato, dalla Presidenza del Consiglio in relazione al l’accoglimento della domanda proposta dai
dottori COGNOME COGNOME e da altro medico (che si costituirono chiedendone il rigetto); b) dall’altro, dai dottori COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME e COGNOME, che si dolevano del mancato o inadeguato riconoscimento del vantato credito risarcitorio ─ la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 458/2021 depositata in data 21 gennaio 2021, ha rigettato l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha dichiarato inammissibile quello proposto dai medici testé menzionati sub lett. b) ;
con riferimento a tale secondo appello ha infatti ritenuto che lo stesso fosse stato tardivamente proposto al di là del termine lungo per impugnare;
avverso tale decisione NOME COGNOME e gli altri medici indicati in epigrafe, propongono ricorso con unico mezzo, cui resistono le amministrazioni intimate depositando controricorso;
è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; i ricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che:
la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non è stato notificato;
tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione dell’impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa;
con l’unico motivo i ricorrenti denunciano « violazione e falsa applicazione di legge ed, in particolare, dell’art. 46, comma 17, e dell’art. 58, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, nonché degli artt. 38, 50, 155 e 327 c.p.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. »
per avere la Corte d’appello ritenuto tardivo l’appello ;
rilevano infatti che il gravame, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 18 maggio 2016 ed essendo stato l’atto d’appello notificato il 16 giugno 2017, come attestato dalla stessa Corte d’appello, avrebbe dovuto considerarsi tempestivamente proposto entro la scadenza del termine lungo per impugnare, nel caso di specie pari ad un anno trattandosi di procedimento promosso in primo grado anteriormente all’entra in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dovendo pertanto trovare applicazione il testo previgente dell’art. 327 cod. proc. civ.;
il ricorso è inammissibile in quanto proposto dai dottori NOME COGNOME e NOME COGNOME
gli stessi, come emerge univocamente dalla sentenza impugnata e dalla stessa esposizione dei fatti di causa offerta in ricorso, non sono tra coloro che hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado, ma sono stati piuttosto destinatari del contrapposto appello della Presidenza del Consiglio, per resistere al quale hanno proposto controricorso (peraltro vittoriosamente, essendo stato quel ricorso rigettato), senza nemmeno proporre appello incidentale;
non hanno dunque alcun motivo di dolersi della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di merito con riferimento all’atto di appello proposto da altri medici e unitariamente trattato;
l’unico motivo di ricorso, riguardato con riferimento alla loro posizione, non si correla dunque alla motivazione ed al decisum della sentenza e va, come detto, dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.;
il motivo è invece fondato e va accolto con riferimento a tutti gli altri ricorrenti;
la compulsazione degli atti dà conferma di quanto dedotto circa le date rilevanti ai fini della valutazione di tempestività dell’appello e , segnatamente, circa l’introduzione della causa , che risulta
effettivamente avvenuta il 18 giugno 2009, in data dunque anteriore al 4 luglio 2009, giorno di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 che, come noto, modificando (con l’art. 46, comma 17) l’art. 327 cod. proc. civ., ha abbreviato a sei mesi il termine lungo per impugnare, prevedendone tuttavia ─ con la norma transitoria di cui all’art. 58, comma 1 ─ l’applicabilità ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore;
dovendo, dunque, nella specie, trovare applicazione il previgente testo della norma codicistica, l’appello, considerata la sospensione per il periodo feriale, risulta tempestivamente proposto, con atto notificato il 16 giugno 2017, entro il termine di un anno ivi previsto;
la sentenza impugnata va pertanto in parte qua cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese;
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto dai dottori COGNOME e COGNOME consegue la condanna degli stessi alla rifusione delle spese in favore delle amministrazioni resistenti, liquidate come da dispositivo;
va dato atto della sussistenza, limitatamente ai ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME Giovanni, dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
accoglie il ricorso in quanto proposto nell’interesse dei dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME COGNOME COGNOME, COGNOME COGNOME NOME, COGNOME, Lodi, COGNOME; cassa la sentenza in relazione e rinvia la causa ad altra
Sezione della Corte d’appello di Roma, comunque in diversa