Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 130 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO2021 R.G. proposto da COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE (p.e.c. indicata: EMAIL), presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 458/2021, depositata il 21 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma ─ in riassunzione, a seguito di declinatoria di competenza, di giudizio inizialmente instaurato innanzi al Tribunale di Milano ─ la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE.I.U.R., il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in epoca anteriore all’anno accademico 1990/91 ;
il Tribunale capitolino accolse la domanda di alcuni e, tra queste, quelle dei dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, in favore dei quali liquidò, per la esposta causale, l’importo di € 6.713,94 per ciascun anno RAGIONE_SOCIALE durata dei rispettivi corsi di specializzazione;
rigettò invece quelle dei dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME;
pronunciando, previa riunione, sui separati gravami ─ proposti (per quanto interessa in questa sede): a) da un lato, dalla RAGIONE_SOCIALE in relazione al l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda proposta dai
dottori COGNOME e COGNOME e da altro medico (che si costituirono chiedendone il rigetto); b) dall’altro, dai dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, che si dolevano del mancato o inadeguato riconoscimento del vantato credito risarcitorio ─ la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 458/2021 depositata in data 21 gennaio 2021, ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e ha dichiarato inammissibile quello proposto dai medici testé menzionati sub lett. b) ;
con riferimento a tale secondo appello ha infatti ritenuto che lo stesso fosse stato tardivamente proposto al di là del termine lungo per impugnare;
avverso tale decisione NOME COGNOME e gli altri medici indicati in epigrafe, propongono ricorso con unico mezzo, cui resistono le amministrazioni intimate depositando controricorso;
è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE; i ricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che:
la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non è stato notificato;
tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa;
con l’unico motivo i ricorrenti denunciano « violazione e falsa applicazione di legge ed, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 46, comma 17, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 58, comma 1 RAGIONE_SOCIALE legge 18 giugno 2009 n. 69, nonché degli artt. 38, 50, 155 e 327 c.p.c., in relazione al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. »
per avere la Corte d’appello ritenuto tardivo l’appello ;
rilevano infatti che il gravame, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 18 maggio 2016 ed essendo stato l’atto d’appello notificato il 16 giugno 2017, come attestato dalla stessa Corte d’appello, avrebbe dovuto considerarsi tempestivamente proposto entro la scadenza del termine lungo per impugnare, nel caso di specie pari ad un anno trattandosi di procedimento promosso in primo grado anteriormente all’entra in vigore RAGIONE_SOCIALE legge 18 giugno 2009, n. 69, e dovendo pertanto trovare applicazione il testo previgente RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 cod. proc. civ.;
il ricorso è inammissibile in quanto proposto dai dottori NOME COGNOME e NOME COGNOME;
gli stessi, come emerge univocamente dalla sentenza impugnata e dalla stessa esposizione dei fatti di causa offerta in ricorso, non sono tra coloro che hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado, ma sono stati piuttosto destinatari del contrapposto appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per resistere al quale hanno proposto controricorso (peraltro vittoriosamente, essendo stato quel ricorso rigettato), senza nemmeno proporre appello incidentale;
non hanno dunque alcun motivo di dolersi RAGIONE_SOCIALE declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di merito con riferimento all’atto di appello proposto da altri medici e unitariamente trattato;
l’unico motivo di ricorso, riguardato con riferimento alla loro posizione, non si correla dunque alla motivazione ed al decisum RAGIONE_SOCIALE sentenza e va, come detto, dichiarato inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 4 cod. proc. civ.;
il motivo è invece fondato e va accolto con riferimento a tutti gli altri ricorrenti;
la compulsazione degli atti dà conferma di quanto dedotto circa le date rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione di tempestività RAGIONE_SOCIALE‘appello e , segnatamente, circa l’introduzione RAGIONE_SOCIALE causa , che risulta
effettivamente avvenuta il 18 giugno 2009, in data dunque anteriore al 4 luglio 2009, giorno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 69 del 2009 che, come noto, modificando (con l’art. 46, comma 17) l’art. 327 cod. proc. civ., ha abbreviato a sei mesi il termine lungo per impugnare, prevedendone tuttavia ─ con la norma transitoria di cui all’art. 58, comma 1 ─ l’applicabilità ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore;
dovendo, dunque, nella specie, trovare applicazione il previgente testo RAGIONE_SOCIALE norma codicistica, l’appello, considerata la sospensione per il periodo feriale, risulta tempestivamente proposto, con atto notificato il 16 giugno 2017, entro il termine di un anno ivi previsto;
la sentenza impugnata va pertanto in parte qua cassata e la causa rinviata ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese;
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto dai dottori COGNOME e COGNOME, consegue la condanna degli stessi alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni resistenti, liquidate come da dispositivo;
va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza, limitatamente ai ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13
P.Q.M.
accoglie il ricorso in quanto proposto nell’interesse dei dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME; cassa la sentenza in relazione e rinvia la causa ad altra
Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma, comunque in diversa