Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30142 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25282/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDICOGNOME INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 363/2022 depositato il 08/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione («COGNOME su COGNOME»). Il processo presupposto è definito nella sua fase di cognizione da Cass. 17673/2015, che liquida € 6.500 a ciascun ricorrente. Omesso i l pagamento, sono instaurate procedure esecutive, definite con ordinanze di assegnazione, rimaste inattuate. Il giudizio di ottemperanza è promosso il 7/2/19 e si conclude il 9/8/2019. Il commissario ad acta rimane inadempiente. Il reclamo ex art. 114 co. 6 c.p.a. per contestare tale inerzia si conclude con ordinanza 24/9/2021 che ordina al commissario di depositare entro 30 giorni l’attestazione del pagamento. Ciò è avvenuto. Il 17/6/22 è instaurato il processo attuale. La domanda è accolta in sede monocratica, dichiarata inammissibile per tardività in sede di opposizione con la seguente motivazione: «il ricorso è stato depositato il 17/6/2022, ben oltre il termine semestrale dalla definitività RAGIONE_SOCIALE sentenza di ottemperanza (29/11/2019). Invero, la procedura di ottemperanza azionata si è definitivamente conclusa, trascorso il termine lungo di tre mesi, il 29/11/2019, in assenza di appello avverso la sentenza del Tar Lazio pubblicata il 9/8/2019. A nulla rileva il reclamo proposto avverso gli atti del commissario ad acta che non impedisce la formazione del
giudicato sull’ottemperanza, nonché l’ordinanza del 24/09/2021 emanata in detto procedimento ove è espressamente affermato il contenuto meramente interlocutorio del provvedimento, insuscettibile di passare in giudicato. In ogni caso la procedura di ottemperanza azionata si è definitivamente conclusa con la soddisfazione del credito indennitario, avvenuta con ordinativi di pagamento del giugno/luglio 2021, cosicché il ricorso ex lege COGNOME avrebbe dovuto essere proposto entro il mese di febbraio 2022».
Ricorrono i privati con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -L’unico motivo censura che la Corte di appello abbia ritenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto promuovere il ricorso per equa riparazione entro il termine di 6 mesi dalla soddisfazione del credito, avvenuto con gli ordinativi di pagamento emessi nei mesi di giugno/luglio 2021». Si deduce violazione degli artt. 4 l. 89/2001, 6 Cedu, 111 co 2, 117 Cost.
Nella memoria i ricorrenti invocano Cass. 17611/2024 ove si sostiene: «emanata un’ordinanza di assegnazione al termine del processo esecutivo, essa ha carattere definitivo, idoneo a far decorrere il termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per la proposizione del ricorso per l’equo indennizzo, se l’amministrazione corrisponde il pagamento. Altrimenti, se la parte privata instaura il giudizio di ottemperanza per essere soddisfatta RAGIONE_SOCIALE sua pretesa creditoria, come la durata del processo dinanzi al giudice amministrativo rileva ai fini del calcolo del termine ragionevole, così dalla definitività del giudizio di ottemperanza decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001. In caso di mancato adempimento spontaneo, diviene infatti necessario ricorrere al processo giurisdizionale (amministrativo) per ottenere l’effettivo soddisfacimento del credito, che è valore protetto dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Cedu sulla durata ragionevole del processo (in questo senso, cfr. tra le altre Cass. 2/2023)».
Pertanto – sostiene il ricorrente – sia che la «definitività» debba determinarsi in relazione alla data di deposito dell’ordinanza del Tar Lazio del 24/9/2021 (decisione sul reclamo ex art. 114 co. 6 c.p.a), sia che debba invece determinarsi in relazione alla data in cui il Commissario ad acta ha dato ad essa esecuzione e relazionato in merito (25/10/2021), il successivo avvio in data 17/6/2022 del giudizio ex l. 89/2001 avrebbe dovuto comunque essere ritenuto tempestivo. Infatti, l’ordinanza del 24/9/2021, non essendo stata impugnata dalle parti entro il termine (dimezzato ex art. 87 co. 2 e 3 c.p.a.) di tre mesi, è divenuta inoppugnabile soltanto il 24/12/2021; gli atti e la relazione depositati dal Commissario ad acta del 25/10/2021 non hanno formato oggetto di ulteriore reclamo nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 114 co. 6 c.p.a., scaduto il 24/12/2021. Con seguentemente nell’uno come nell’altro caso il termine semestrale ex art. 4 l. 89/2001 ha preso a decorrere unicamente dal 24/12/2021 e quindi è venuto a scadenza il 24/06/2022, il che implica la tempestività dell’attuale domanda.
2. – Il ricorso è infondato.
I ricorrenti avrebbero dovuto promuovere il ricorso per equa riparazione entro il termine ultimo di sei mesi dalla rispettiva soddisfazione del loro credito, che nel caso attuale è avvenuta nei mesi di giugno e luglio 2021 con l’emissione degli ordini amministrativi di pagamento. Da tale momento decorre il termine semestrale ex art. 4 l. 89/2001 per proporre domanda di equa riparazione. Ciò in applicazione dell’orientamento espresso da Cass. 18577/2022 (p. 12) secondo cui «il seguito attuativo svoltosi nelle forme dell’ottemperanza, non diversamente dall’esecuzione che principia col pignoramento, si considerare ultimato quoad effectum, vale a dire col soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE pretesa coattiva». Nel caso attuale, al 17/6/2022, il termine ex art. 4 l. 89/2001 era già scaduto. Soddisfatto il credito, non acquisisce rilevanza il seguito processuale cui
fanno riferimento i ricorrenti nel tentativo di posticipare il dies a quo del termine ex art. 4 l. 89/2001.
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.940 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10/09/2024.