Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21370 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21370 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22077/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME Leonardo (CODICE_FISCALE,
-controricorrente
nonchè contro
Comune di Bari e Agenzia delle Entrate – Riscossione, intimatiavverso il decreto del Tribunale di Bari al n. 2164/2020 depositato il 12/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Bari con decreto del 12/3/2020, comunicato in pari data, rigettava il reclamo, proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il decreto del Giudice Delegato del 30/10/2019 che aveva rigettato la richiesta di omologa del piano del consumatore presentata dai reclamanti, in quanto il piano non era conforme alle prescrizioni di cui all’art. 8, comma 4°, l.3/2012.
1.1 Il Tribunale rilevava che il piano non osservava i requisiti di cui all’art. 8, comma 4°, l.3/2012, essendo stato previsto il pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati entro un termine di gran lunga superiore a quello annuale ed avendo il creditore prelatizio dichiarato su tale deroga il proprio dissenso.
Di Bisceglie NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso mentre Comune di Bari e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 della l. 3/2012, 12, disp. att. c.c., 160, 186 bis e 177 l.fall., 11 e 12 bis , comma 4°, l.3/2012: si sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere inammissibile la durata ultrannuale del piano con riferimento al pagamento del creditore munito di privilegio ipotecario, in quanto avrebbe dovuto applicare analogicamente le norme sul concordato preventivo che consentono la dilazione di pagamento dei creditori privilegiati anche oltre l’anno attribuendo tuttavia a costoro il diritto di voto a fronte
della perdita economica o nel piano del consumatore la possibilità di esprimersi in merito alla proposta.
Il ricorrente contesta che la banca creditrice abbia manifestato tempestivamente una valida espressione di dissenso essendosi limitata a manifestare parere negativo nel corso dell’udienza di omologa.
2.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre i termini di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
2.1 Il decreto impugnato, prodotto dal ricorrente, risulta essere stato pubblicato in data 12/3/2020 e il ricorrente si limita a dichiarare in modo laconico e generico che il provvedimento impugnato è “non notificato”, senza nulla dire circa la sua avvenuta o meno comunicazione in forma integrale a cura della cancelleria.
2.2 A fronte della mancata produzione da parte della ricorrente della documentazione attestante la comunicazione del provvedimento impugnato, il Collegio ha verificato, previa acquisizione di informazioni e atti ad opera della cancelleria, che dal messaggio PEC risulta che il decreto, depositato in data 12/3/2020, è stato in pari data regolarmente comunicato – in forma integrale – dalla cancelleria del giudice emittente al difensore del reclamante.
2.3 Ciò premesso, va rilevato che questa Corte ha chiarito che in tutti i casi in cui, nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012, si ha un “rinvio per compatibilità” agli artt. 737 e s. c.p.c. (come nel caso in esame: v. art. 12, comma 3, l. n.3/2012 richiamato dall’art. 12 bis , comma 5), detto rinvio «è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento”, in quanto “consente un adattamento della disciplina della decorrenza del termine previsto dalla disposizione processuale per il reclamo verso una forma partecipativa dell’atto diversa dalla notifica ma pur
sempre individualizzata, tenuto conto della particolarità del procedimento di composizione della crisi”, pur con la precisazione che “tale notiziazione ad hoc del decreto deve essere effettuata nel suo testo completo, cioè comprensivo di dispositivo e motivazione secondo quanto risulta in termini integrali dalla sua pubblicazione, dunque non potendo farsi decorrere il termine breve d’impugnazione dalla sola notizia del dispositivo e dei dati del deposito, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendole necessaria la conoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa le ragioni a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità» (Cass. 7401/2017, 10243/2025). Solo in difetto di notificazione (Cass. 18514/2003, 12819/2016, 12972/2018), ovvero di comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria (Cass. 4326/2024, 5630/2025 e 17472/2025), il termine per la proposizione del ricorso per cassazione è quello, cd. “lungo”, di sei mesi dalla sua pubblicazione, previsto dall’art. 327, comma 1°, c.p.c.
2.4 Nel caso di specie, pur tenendo conto del periodo di sospensione straordinaria previsto dagli artt. 83 del d.l. n. 18/2020 e 36, comma 1° d.l. n. 23/2020, il termine per proporre ricorso per Cassazione veniva a scadere il 10/7/2020 laddove il ricorso è stato notificato in data 20/8/2020 e, quindi, abbondantemente oltre il termine previsto dall’art. 325, comma 2°, c.p.c. Ne discende la tardività della notifica del ricorso per cassazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025.