Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31718 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31718 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16396-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso
Oggetto
R.G.N. 16396/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 175/2021 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/06/2022 R.G.N. 64/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione di prime cure che aveva rigettato le opposizioni avverso plurimi avvisi di addebito;
ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE con ricorso, avverso il dispositivo della sentenza di gravame, notificato in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza di appello;
resistono, controricorso, INPS e ADER;
il ricorso è inammissibile: il termine semestrale di impugnazione della sentenza, previsto dall’art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l’impugnazione, salvo il caso particolare dell’appello con riserva di motivi, di cui all’art. 433, comma 2, c.p.c., non applicabile al ricorso per cassazione (Cass. n. 7364/2022);
le spese seguono la soccombenza;
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12