Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31175 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31175 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10624/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale in atti – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
– intimati
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 385/2024 depositata il 26/2/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 69/2018, dichiarava il fallimento di NOME, in accoglimento dell’istanza presentata dal creditore RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 503/2020, rigettava il reclamo proposto da NOME COGNOME.
Questa Corte, con ordinanza n. 4790/2023, cassava la decisione impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, per l’applicazione dei principi indicati dalla decisione.
La Corte d’appello di Firenze, a seguito della riassunzione del giudizio, rigettava il reclamo, una volta accertata, in conformità ai principi di diritto richiamati dall’ordinanza di rinvio della Cassazione, una decisa prevalenza e sproporzione dell’att ività di ricezione, ospitalità e locazione a terzi degli immobili rispetto a quella agricola.
NOME COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 26 febbraio 2024, prospettando quattro motivi di doglianza.
Gli intimati fallimento di NOME COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare la tardività del ricorso presentato.
La pronuncia di questa Corte con cui la prima sentenza pronunciata all’esito del giudizio di reclamo è stata cassata e rinviata alla Corte d’appello per un nuovo esame non ha alterato l’ambito processuale in cui la statuizione era stata assunta, che era e rimaneva quello disciplinato dall’art. 18 l. fall.
Infatti, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario (v. Cass., Sez. U., 11844/2016), regolata, a mente dell’art. 394, comma 1, cod. p roc. civ., dalle norme processuali ordinarie stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa, tenuto conto del rito applicabile ratione materiae e nei limiti della compatibilità.
Di conseguenza, la pronuncia adottata all’esito del giudizio di rinvio doveva essere impugnata avanti a questa Corte negli ordinari termini previsti dall’art. 18, comma 12, l. fall., vale a dire entro trenta giorni dalla notifica.
Nel caso di specie la decisione impugnata è stata non solo pubblicata, ma anche notificata dalla cancelleria in data 26 febbraio 2024, come precisato dallo stesso ricorrente in esordio al proprio ricorso.
Il ricorso per cassazione, invece, è stato notificato soltanto in data 24 aprile 2024, quando il termine per l’impugnazione era, oramai, irrimediabilmente spirato.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso, in conseguenza della tardività dell’impugnazione.
La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 12 novembre 2025.
Il Presidente