Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31194 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31194 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30386-2019 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso da sé stesso nonché dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
R.G.N. 30386/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2025
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
– intimato – avverso la sentenza n. 163/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/03/2019 R.G.N. 327/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza n. 163/2019 della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva rigettato il suo ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento.
Propone tre motivi di censura, cui resistono RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché tardivo.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente propone tre motivi di doglianza, così rubricati:
‘ 1) Art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e mancato esame in ordine alla carenza della capacità processuale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
2)Art. 360, comma 3, c.p.c. per omessa ed erronea motivazione in ordine alla qualificazione dell’azione promossa avverso l’avviso di intimazione di pagamento e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 24 d.lgs.46/99 e 615 c.p.c.
3)Art. 360 n. 3 (violazione art. 2945 cod. civ.) e 5 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. Prescrizione quinquennale e nullità del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.)’.
Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso, va rilevata l’inammissibilità dello stesso poiché tardivamente proposto.
La sentenza gravata è stata pubblicata il 12 marzo 2019 e non è stata notificata, come risulta dallo stesso atto introduttivo. Come chiarito da questa Corte, il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 18569 del 22/09/2016).
Il ricorso è stato notificato via Pec a tutti i controinteressati in data 4 ottobre 2019.
Trovando applicazione, quindi, il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., la notifica del ricorso risulta ampiamente tardiva rispetto alla scadenza del termine semestrale, da ciò derivando l’inammissibilità dell’impugnazione, non applicandosi la sospensione feriale dei termini alle controversie in materia di lavoro e previdenza e alle controversie inerenti, come nella
specie, alla pretesa creditoria di ente previdenziale per il versamento dei contributi e per il pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni, essendo tali controversie assoggettate al rito speciale del lavoro.
Dall’esito del giudizio discende la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese in favore dei controricorrenti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito quanto ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e in € 3000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi quanto a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME