Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17472 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17472 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1540/2024 R.G. proposto da :
DAL COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale:
EMAIL)
-ricorrente-
contro
INPS, RAGIONE_SOCIALE– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VICENZA
-intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE VICENZA n. 11825/2023 depositato il 04/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con istanza del 10.01.2023 NOME COGNOME, dopo la chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter, l. n. 3 del 2012 aperta a suo carico dal Tribunale di Vicenza con decreto del 16.2.2018, ha chiesto di accedere alla esdebitazione ex art. 14-terdecies l. 3/2012, e , all’esito del rigetto dell’istanza da parte del Giudice Delegato, per la ritenuta sussistenza di atti di
frode ai creditori ex art. 14-terdecies comma 2 lett. b), l. 3/2012, oltre che per il mancato versamento di rate residue, ha proposto reclamo che il Tribunale di Vicenza, con il decreto indicato in epigrafe reso in contraddittorio con Unipolsai Assicurazioni s.p.a., Inps e Prefettura-UTG di Vicenza (rimasta contumace), ha respinto.
-Avverso detta decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo (« Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 14 -ter co. 6 lett B della legge 27 gennaio 2012, n. 3, (per cui le somme di natura retributiva sono da escludere dalla liquidazione) ») si deduce che il tribunale avrebbe erroneamente messo a confronto valori monetari assoluti senza considerare il differente parametro temporale (mensili e una tantum ).
2.2. -Il secondo mezzo (« Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 14 ter e 14 terdecies L. 3/12, per cui non vi è un obbligo specifico di indicare il contenzioso pendente ») lamenta che le informazioni utili considerate dall’art. 14 -terdecies, comma 1, lett. a), l. 3/2012 sarebbero solo quelle indicate nel precedente art. 14ter, tra le quali non compare la pendenza di contenziosi.
2.3. -Con il terzo motivo (« Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione alla ratio della L. 3/2012 -artt. 14 terdecies co 5 lett b – 14 quaterdecies, per cui deve attribuirsi rilevanza alla gravità della condotta e all’entità delle somme ») si assume che ai fini dell’esdebitazione andrebbe considerata anche l’entità delle somme di cui si discute e, in generale il grado di gravità della condotta (posto che l ‘art. 14 -terdecies, comma 5, lett. b), l. 3/2012 richiede il dolo o la colpa grave ai fini della revoca del beneficio e altresì che sia stata sottratta/dissimulata ‘una parte rilevante’ dell’attivo) per cui avrebbe errato il tribunale a fare una comparazione non con il
passivo ma con l’attivo, per giunta limitandolo all’attivo mobiliare, a fronte di un attivo complessivo ben maggiore.
-Il ricorso, sebbene ammissibile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., in quanto rivolto contro un provvedimento (rigetto del reclamo contro il diniego dell’esdebitazione del sovraindebitato liquidato) che riveste i caratteri della decisorietà e definitività ed è idoneo ad incidere su diritti soggettivi (cfr. ex multis Cass.30948/2021, 35976/2022, 4326/2024), risulta però tardivo.
-Il decreto impugnato, prodotto dal ricorrente, è stato pubblicato in data 4.10.2023 mentre il ricorso per cassazione risulta notificato agli intimati in data 18.1.2024, dunque ben oltre il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del provvedimento.
4.1. -Al riguardo parte ricorrente si limita a dichiarare in modo ellittico che il provvedimento impugnato è « non notificato », senza nulla dire circa la sua avvenuta o meno comunicazione in forma integrale a cura della cancelleria.
4.2. -Questa Corte ha chiarito che in tutti i casi in cui, nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012, si ha un ‘rinvio per compatibilità’ agli artt. 737 e ss. c.p.c. (come nel caso in esame: v. art. 14-terdecies, comma 6), detto rinvio «è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento», in quanto «consente un adattamento della disciplina della decorrenza del termine previsto dalla disposizione processuale per il reclamo verso una forma partecipativa dell’atto diversa dalla notifica ma pur sempre individualizzata, tenuto conto della particolarità del procedimento di composizione della crisi», pur con la precisazione che «tale notiziazione ad hoc del decreto deve essere effettuata nel suo testo completo, cioè comprensivo di dispositivo e motivazione secondo quanto risulta in termini integrali dalla sua pubblicazione, dunque non potendo farsi decorrere il termine breve d’impugnazione dalla sola notizia del dispositivo e dei dati del deposito, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendole necessaria la conoscenza della motivazione al fine di
correlare ad essa le ragioni a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità» (Cass. 7401/2017, 10243/2025).
4.3. -Solo in difetto di notificazione (Cass. 18514/2003, 12819/2016, 12972/2018), ovvero di comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria (Cass. 4326/2024, 5630/2025), il termine per la proposizione del ricorso per cassazione è quello, cd. ‘lungo’, di sei mesi dalla sua pubblicazione, previsto dall’art. 327, comma 1, c.p.c.
4.4. -Nel caso di specie, a fronte della mancata produzione da parte della ricorrente della documentazione attestante la comunicazione del provvedimento impugnato, e della mancata costituzione delle parti intimate, il Collegio ha verificato, previa acquisizione di informazioni e atti ad opera della cancelleria, che dal messaggio PEC risulta che il decreto, depositato in data 4.10.2023, è stato in pari data regolarmente comunicato -in forma integrale -dalla cancelleria del giudice emittente al difensore del reclamante.
-Ne discende la tardività della notifica del ricorso per cassazione, come detto avvenuta solo in data 18.1.2024, senza necessità di statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione degli intimati.
-Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. U, 20867/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2025.