Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23036 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23036 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31160-2018 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliati presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 928 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 14 marzo 2018 (R.G.N. 8039/2013).
R.G.N. 31160/2018
COGNOME.
Rep.
C.C. 29/02/2024
giurisdizione Integrazione al minimo RAGIONE_SOCIALEa pensione in regime di pro rata internazionale.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–NOME signor NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli n. 928 del 2018, che, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha respinto la domanda di ripristino RAGIONE_SOCIALE‘integrazione al minimo sulla pensione in regime di pro rata internazionale.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso , notificato il 15 novembre 2018.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater , e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
5 -Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio.
-Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-È pregiudiziale l’esame RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di tardività del ricorso per cassazione, sollevata dalla parte controricorrente.
1.1. -L’eccezione si rivela fondata.
1.2. -È lo stesso ricorrente a dedurre che il giudizio di primo grado è stato incardinato il 28 novembre 2012 (pagina 3 del ricorso per cassazione).
Trova dunque applicazione l’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dall’art. 46, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 18 giugno 2009, n. 69, che così stabilisce: «Indipendentemente dalla notificazione, l ‘ appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i
motivi indicati nei numeri 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza».
Invero, in forza RAGIONE_SOCIALEa disciplina intertemporale dettata dall’art. 58, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa medesima legge n. 69 del 2009, la disposizione che sancisce il più esiguo termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazione si applica ai giudizi instaurati, come si riscontra nel caso di specie, dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge.
Entrata in vigore che dev’essere ancorata al 4 luglio 2009, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa legge n 69 del 2009 sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009 (n. 140) e RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 73, terzo comma, Cost., che sancisce in linea generale l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe leggi il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto.
1.3. -Nel computo del termine, occorre considerare che alle controversie in materia di previdenza, contraddistinte da esigenze di speditezza e di concentrazione, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt. 1 e 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass., sez. VI-L, 18 luglio 2018, n. 19079).
Dagli atti di causa emerge che la sentenza d’appello è stata pubblicata il 14 marzo 2018 e che il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto il 10 ottobre 2018, allorché l’invalicabile termine semestrale era già infruttuosamente decorso.
1.4. -La sequenza degli antefatti processuali, ricostruita nel controricorso (pagina 3) e corroborata dalla documentazione acquisita, non è stata contraddetta dalla parte ricorrente.
La memoria illustrativa (pagina 2), lungi dal confutare la tardività del ricorso, si limita a sollecitare a questa Corte «una lettura ontologica e non meramente formale» RAGIONE_SOCIALEa disciplina attinente alla sospensione feriale dei termini processuali e paventa un contrasto con l’art. 24 Cost. e con le «norme internazionali e comunitarie in materia».
La lettura alternativa, nondimeno, non è sorretta da argomenti che inducano a rimeditare la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema d’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa sospensione alle controversie previdenziali.
Né il dubbio di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa disciplina di legge, soltanto adombrato, è avvalorato da rilievi che valgano a dargli una più solida consistenza.
-Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
-Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
4. -La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione