Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18504 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18504 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31656/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE e NOMECOGNOME domiciliati presso l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che le rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
INGIUNTIVO
30/5/2025CC
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2431/2020 depositata il 30 aprile 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 10 settembre 2020, rigettava l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME a decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE
Proponevano appello RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME resisteva RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Milano, con ordinanza ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno presentato ricorso basato su un unico motivo; si è difesa con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Considerato che:
Il ricorso ha per presupposto l’ordinanza ex articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., che – come le stesse ricorrenti riconoscono, esponendo i fatti di causa – è stata depositata il 28 aprile 2021 e comunicata il 30 aprile 2021 dalla cancelleria alle parti.
Avendo allora superato i sessanta giorni di termine per impugnare così come configurati dal terzo comma dell’articolo 348 ter c.p.c. individuando il dies a quo nella comunicazione o, se anteriore, nella
notificazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità, il ricorso, essendo stato notificato il 29 novembre 2021, risulta tardivo (S.U. 25513/2016).
Ciò assorbe ogni altro profilo.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2025