Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5300 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
1.La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le domande proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME volte ad ottenere l’accertamento del loro diritto all’inquadramento, fin dall’inizio del rapporto lavorativo con il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nel livello II (rispettivamente profilo di ‘primo tecnologo’, fascia stipendiale IV e a partire dal 1° novembre 2007 fascia stipendiale V e ‘primo ricercatore’ fascia stipendiale V e a partire dal 1° marzo 2005 nella fascia stipendiale VI del CCNL RAGIONE_SOCIALE), nonché del loro diritto al mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata presso il RAGIONE_SOCIALE a decorrere dalla data di costituzione del rapporto (rispettivamente dal 1.7.1985 e dal 14.10.1970) nonché alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi.
La Corte territoriale ha ritenuto infondate le pretese relative al superiore inquadramento e al mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio .
Ha inoltre escluso che dal mantenimento RAGIONE_SOCIALEa contrattazione del Comparto ministeriale oltre la data di costituzione del nuovo ente (contrattualmente pattuito dalle parti sindacali) potesse desumersi che fosse derivato un danno agli attuali appellanti; ha in proposito evidenziato che il personale aveva continuato a fruire del medesimo trattamento economico e normativo di cui aveva sempre
goduto, anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa maturazione RAGIONE_SOCIALE‘anzianità che nel suo complesso sarebbe stata poi riconosciuta a fini economici nel nuovo Ente.
Il giudice di appello ha ritenuto pienamente legittima la scelta effettuata nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEe tabelle di equiparazione di non riconoscere la valenza RAGIONE_SOCIALE‘anzianità maturata nell’ambito del profilo di nuova destinazione, ferma restando la sua rilevanza a fini economici e previdenziali; ha aggiunto che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma contrattuale operata dal RAGIONE_SOCIALE era stata avallata dal Dipartimento RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Ha considerato inconferente l’allegazione secondo cui l’Ente avrebbe operato in favore di terzi riconoscimenti di anzianità più favorevoli ed avrebbe complessivamente garantito un trattamento economico migliorativo per il personale proveniente da altri profili.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME COGNOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
DIRITTO
Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 6, d. lgs. n. 454/1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 d. lgs. n. 165/2001.
Addebita alla sentenza impugnata di non avere correttamente valutato le deduzioni contenute nel ricorso, relative all’erroneo riconoscimento, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, di regimi giuridici diversi per le fattispecie di cui al comma 5 rispetto a quella del comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 9; lamenta l’omessa motivazione sul punto.
La seconda censura deduce la violazione degli artt. 2, 3, 35, 36 e 97 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2103 cod. civ.
Evidenzia che il quasi totale azzeramento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata prima del 31.12.2005 ha prodotto gravi danni ai ricorrenti (disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa maggiore professionalità, appiattimento del trattamento economico individuale, mortificazione RAGIONE_SOCIALEa personalità e svilimento del loro titolo di studio).
Il terzo mezzo lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa costituzionale sopra menzionata, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 6, d. lgs. n. 454/999, per avere la Corte territoriale escluso qualunque possibilità di contestazione, da parte dei singoli interessati, del prodotto di scelte operate dai sindacati.
Deduce che gli accordi sindacali non possono prevedere deroghe in peius riguardo all’inquadramento dei lavoratori rispetto alle previsioni di legge e RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e lamenta l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che ha equiparato le qualifiche dei ricorrenti presso il Comparto Ministeri e quella conferita presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il quarto motivo denuncia l’errore contenuto nella sentenza impugnata, evidenziando gli appellanti erano cinque, e non quattro.
Va premesso che nelle note finali i procuratori dei ricorrenti hanno dedotto che in data 22.8.2019 è deceduto l’AVV_NOTAIO.
Deve in proposito rammentarsi che nel giudizio di cassazione, dopo l’instaurazione del rapporto processuale, in caso di morte o di perdita RAGIONE_SOCIALEa capacità RAGIONE_SOCIALEa parte o del difensore non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 299 ss. cod. proc. civ. (Cass. n. 24635/2015; Cass. n. 7751/2020) Cass. n. 10824/2004).
L ‘impugnazione è inammissibile in quanto tardiva.
La sentenza impugnata è stata, infatti, pubblicata in data 3.5.2017; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009 , applicabile ratione temporis in quanto il giudizio di primo grado è iniziato nel 2011, il termine lungo per l’impugnazione, in mancanza di notifica, era pertanto di sei mesi.
Il ricorso per cassazione è datato 4.12.2017 ed è stato avviato per la notifica in pari data.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che «l’esclusione RAGIONE_SOCIALEe controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma RAGIONE_SOCIALEa L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. 8 aprile 2002 n. 5015, 26 ottobre 2004 n. 20732, 18 gennaio 2006 n. 820, 8 maggio 2006 n. 10452), comprese le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato (Cass. 9 aprile 2004 n. 6956)» ( Cass. S.U. n. 749/2007).
Parimenti consolidato è il principio secondo cui la tardività del ricorso deve essere rilevata d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 10212/2019) ed il rilievo è sottratto alla regola espressa dall’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ. – la quale impone al giudice di provocare il contradditorio sulla questione rilevata d’ufficio -, che è da riferire soltanto all’ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito (Cass. n. 15964/2011).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, perché proposto oltre la scadenza del termine semestrale.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità , che liquida in € 6.000,00 per competenze professionali, nonché al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,
RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 25 gennaio 2024.