Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14764 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1279/2019 R.G. proposto da: Provincia di Latina, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro
NOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-s exies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012;
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 2321/2018 depositata il 05/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da NOME COGNOME, nella qualità di lavoratore socialmente utile o di pubblica utilità presso la Provincia di Latina, intesa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 cod. civ. nei limiti RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, premesso che era pacifico che NOME COGNOME aveva prestato la propria attività lavorativa nel periodo dal 27 novembre 1996 al 30 giugno 2004 quale lavoratrice socialmente utile o di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 468 del 1997, venendo dapprima impiegata nel progetto denominato ‘informatica’ e, poi, dal 2000, nel progetto denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘, ha rilevato che l’attività lavorativa svolta esulava dal progetto ‘Info r matica’ nonché era del tutto estranea a quella contemplata dal progetto ‘RAGIONE_SOCIALE‘, con conseguente maturazione del diritto alla retribuzione in relazione al lavoro effettivamente svolto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 cod. civ.
Avverso tale pronuncia la Provincia di Latina propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resiste NOME COGNOME con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico mo tivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. n. 468 del 1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver e la Corte di merito ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina sul diritto alla retribuzione ex art. 2126 cod. civ.
In via preliminare, il ricorso è inammissibile perché tardivo, in quanto notificato in data 27 dicembre 2018 a fronte RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza avvenuta in data 5 giugno 2018, in materia sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 742 del 1969, riferito espressamente alle controversie individuali di lavoro.
Pertanto, il ricorso è stato proposto oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., applicabile nella specie, considerato che il
giudizio di primo grado, per quanto emerge dagli atti, risulta instaurato nel 2011 e, dunque, in epoca successiva all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 69 del 2009 (4 luglio 2009), di modifica del termine lungo per proporre impugnazione, a norma del citato art. 327.
– Alla soccombenza segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
– Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, antistatario.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10/05/2024