Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8878 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8878 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 16575 – 2017 R.G. proposto da:
CURATORE del fallimento della RAGIONE_SOCIALE in persona del dottor NOME COGNOME rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME.
contro
COMUNE di SANTA NOME COGNOME -c.f./p.i.v.a. NUMERO_DOCUMENTO -in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 109/2017,
udita la relazione nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso,
RILEVATO CHE
Con ricorso depositato in data 20.9.2013 il Comune di Santa Maria Capua Vetere domandava l’ammissione al passivo del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato dal Tribunale di Napoli.
Esponeva che con contratto del 4.1.2007 aveva affidato in appalto alla RAGIONE_SOCIALE poi fallita l’esecuzione dei lavori di recupero e di rifunzionalizzazione dell’ ex conservatorio ‘Santa Teresa’, da destinare a residenza universitaria ; che i lavori non erano stati eseguiti a regola d’arte e che il ripristino delle opere eseguite in difformità avrebbe imposto oneri per euro 713.560,87 (cfr. ricorso, pag. 4) .
Chiedeva l’ammissione in chirografo per l’importo di euro 713.560,87 .
Il giud ice delegato denegava l’ammissione .
Con ricorso depositato in data 17.7.2015 e notificato in data 30.7.2015 il Comune di Santa Maria Capua Vetere proponeva opposizione.
Resisteva il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE
Eccepiva peraltro l ‘inammissibilità dell’opposizione, siccome proposta tardivamente, il 17.7.2015, allorché a far data dal 15.1.2015, dì del decreto che aveva reso esecutivo lo stato passivo, era decorso il termine ‘lungo’ semestrale.
Espletata la c.t.u., con decreto n. 109/2017 il Tribunale di Napoli accoglieva in parte l’opposizione ed ammetteva l’opponente al passivo in chirografo per la somma di euro 277.676,48; condannava la curatela opposta alle spese di lite.
Premetteva il tribunale, in ordine all’eccezione pregiudiziale, che l’opposizione era stata proposta il 17.7.2015, entro il termine di trenta giorni dal 18.6.2015, dì della comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, ma oltre il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Evidenziava nondimeno che l ‘affidamento indotto dalla circostanza per cui il decreto di esecutività dello stato passivo era stato comunicato a distanza di oltre cinque mesi, era atto a determinare la prevalenza del termine ‘breve’ sul termine ‘lungo’, sebbene il termine ‘breve’ fosse venuto a scadenza dopo la scadenza de l termine ‘lungo’ (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Evidenziava del resto che l’estensione del termine ‘lungo’ all’opposizione ex art. 98 l.fall. era frutto della più recente elaborazione giurisprudenziale e la tesi avversa avrebbe comportato una ingiustificata compressione del diritto di difesa (cfr. decreto impugnato, pagg. 4 – 5) .
Evidenziava per altro verso -il tribunale – che era stata proposta in maniera del tutto generica per la prima volta in sede di opposizione l’eccezione secondo cui non vi era prova della denunzia dei vizi da parte del committente entro i termini di cui all’art. 1667 cod. civ. (cfr. decreto impugnato, pag. 5) .
Evidenziava, ‘dedotta, quindi, la prova della esistenza della pretesa creditoria sulla base della documentazione in atti’ (così decreto impugnato, pag. 6) , che alla quantificazione della pretesa poteva farsi luogo conformemente alle conclusioni del c.t.u., il quale, ‘analizzata la documentazione a sua disposizione, con un ragionamento privo di vizi logici’, aveva quantificato il danno subito dal Comune in euro 277.676,48 (cfr. decreto impugnato, pagg. 6 -7) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore -con distrazione – delle spese.
Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ. e dell’art. 99 l.fall.
Deduce che , contrariamente all’assunto del tribunale, le impugnazioni ex art. 98 l.fall. vanno comunque proposte entro e non oltre il termine ‘lungo’ ex art. 327 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 15) ; che l’art. 327 cod. proc. civ. è ‘norma di chiusura del sistema finalizzata a conferire certezza alle situazioni giuridiche’ (così ricorso, pag. 16) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99 l.fall. e dell’art. 1667 cod. civ.
Deduce che in sede di opposizione è legittima la proposizione di eccezioni non proposte nella fase necessaria di verifica del passivo (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce che con la memoria di costituzione in sede di opposizione depositata in data 4.12.2015 ha addotto che ‘(…) agli atti non vi è prova della denunzia dei vizi da parte della committente entro i termini di cui all’art. 1667 c.c. (…)’ e dunque che l’eccezione era assolutamente specifica (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce che il certificato di ultimazione emesso dal direttore dei lavori comprova che il committente i lavori li aveva accettati (cfr. ricorso, pag. 20) .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 99 l.fall. e degli artt. 115, 61 e 62 cod. proc. civ.
Deduce che il t ribunale ha deciso l’opposizione ‘mediante la disposizione di una c.t.u. palesemente esplorativa’ (così ricorso, pag. 23) ed ha tenuto conto di documentazione acquisita irritualmente dall’ausiliario d’ufficio , comunque prodotta ben oltre i termini di cui all’art. 99 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 24) .
Il primo motivo del ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo e del terzo motivo.
Questa Corte ha chiarito, in linea generale, al di fuori del contesto fallimentare, che, ai sensi dell ‘ art. 327 cod. proc. civ., la decadenza dall ‘ impugnazione per decorso del termine ‘ lungo ‘ (oggi semestrale) dalla pubblicazione della sentenza, si verifica ‘ indipendentemente dalla notificazione ‘ , e pertanto anche nel caso in cui – effettuata la notificazione della sentenza – il termine ‘ breve ‘ di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine ‘ lungo ‘ (cfr. Cass. 30.3.2016, n. 6187; cfr., altresì, Cass. (ord.) 16.10.2023, n. 28647, secondo cui, nell ‘ ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l ‘ osservanza del termine ‘ breve ‘ decorrente da quest ‘ ultimo non ha un effetto di proroga del termine ‘ lungo ‘ , restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine ( ‘ breve ‘ o ‘ lungo ‘ ) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione ‘ indipendentemente dalla notificazione ‘ posta ad apertura dell ‘ art. 327 cod. proc. civ. sta ad attestare che il termine ‘ lungo ‘ va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l ‘ effetto di far scattare anche il termine ‘ breve ‘ e
determinare – ove l ‘ impugnazione non lo rispetti – la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine ‘ lungo ‘ , ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine ‘ lungo ‘ se – nelle ipotesi predette – maturata anteriormente a quella del termine ‘ breve ‘ ) .
Del resto, del pari al di fuori dell’ ambito fallimentare, questa Corte ha chiarito ulteriormente che la decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data dell’udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria a prescindere dal rispetto, da parte di quest’ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (cfr. Cass. 8.3.2017, n. 5946; Cass. (ord.) 29.12.2023, n. 36369) .
13. Evidentemente, in questo quadro, nulla osta a che il principio espresso da questa Corte in particolare con la pronuncia n. 6187/2016 sia, mutatis mutandis , riferito pur all’ambito fallimentare, propria mente all’ ambito della fase eventuale della verifica del passivo concorsuale. E ciò siccome in ipotesi di omessa comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo opera senz’altro il termine ‘lungo’ di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 6.11.2023, n. 30718) , in quanto funzionale a garantire la stabilizzazione del medesimo decreto e, di conseguenza, in quanto diretto a garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici (cfr. Cass. 12.7.2011, n. 15262) .
Più esattamente, devesi assumere che la tardiva comunicazione del decreto di cui all’art. 96 l.fall. con cui il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo, non vale a modificare la disciplina dei termini processuali, ossia non è atta ad impedire la decadenza destinata a prodursi all’esito de l vano decorso del termine ‘lungo’ semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. dal dì del deposito in cancelleria del medesimo decreto ex art. 96 l.fall. E ciò quantunque nella pendenza del termine ‘lungo’ il curatore abbia fatto luogo alla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, sì che il termine ‘breve’ di trenta giorni -di cui all’art. 99, 1° co., l.fall. – sia venuto a scadenza successivamente alla scadenza del termine ‘lungo’ . I n tal guisa, la proposizione dell’opposizione ex art. 98 l.fall. nel rispetto del termine ‘breve’ nondimeno allorché è già scaduto il termine ‘lungo’ , non vale a precludere la decadenza.
Ebbene, n el caso di specie l’opposizione ex art. 98 l.fall. è stata proposta venerdì 17 luglio 2015 (nell’impugnato decreto , a pag. 4, è per mero errore indicata la data del 17 luglio 2017) , entro il termine, sì, di trenta giorni dal 18 giugno 2015 (nell’impugnato decreto , a pag. 4, è per mero errore indicata la data del 18 giugno 2017) , dì della comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, tuttavia oltre il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. a far data dal 15 gennaio 2015 (nell’impugnato decreto , a pag. 4, è per mero errore indicata la data del 15 gennaio 2017) , dì del decreto che aveva reso esecutivo lo stato passivo.
L ‘ opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dal Comune di Santa Maria Capua Vetere, siccome tardiva e quindi inammissibile, non poteva avere prosecuzione; dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso il decreto del Tribunale di Napoli n. 109/2017 va cassato senza rinvio a norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ.
Le surriferite ragioni, che inducono all’accoglimento del primo motivo di ricorso, presentano -quanto alla materia in esame – profili di novità. Il che rende opportuna la compensazione integrale e delle spese del giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall. e del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo motivo ed il terzo; cassa senza rinvio il decreto del Tribunale di Napoli n. 109/2017, siccome l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dal Comune di Santa Maria Capua Vetere non poteva avere prosecuzione;
compensa integralmente le spese del giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall. e del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte