Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12389 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30044/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TROBUNALE DI ROMA, + 16
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6401/2022 depositata il 14/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME, già amministratore e liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza in data 5 aprile 2018, impugna con ricorso per cassazione in tre motivi la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma «depositata in data 14 ottobre 2022 e trasmessa dalla cancelleria in pari data», con la quale è stata dichiarata
« l’estinzione del giudizio ex art. 307 comma 4 c.p.c. perché tardivamente riassunto», dopo che questa Corte, con ordinanza n. 19 464 dell’8 luglio 2021, ne aveva accolto il ricorso , cassando con rinvio la sentenza della stessa corte d’appello di rigetto del reclamo da egli stesso proposto ai sensi dell’art. 18 l.fall. contro la dichiarazione di fallimento della predetta società;
-nessuna delle parti intimate ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
-i tre motivi censurano: i) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 336 e 393 c.p.c. Inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento. Estinzione del processo»; ii) «Omessa motivazione. Violazione dell’art. 118 delle disp. att. c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.»; iii) «In via subordinata. Applicabilità della sospensione feriale»;
-il Collegio rileva pregiudizialmente la tardività e conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione;
4.1. -per quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, la sentenza impugnata gli è stata comunicata dalla cancelleria in data 14/10/2022, mentre le notifiche del ricorso per cassazione sono state effettuate a mezzo PEC in data 21/12/2022, dunque ben oltre il termine di trenta giorni prescritto da ll’art. 18, comma 14, l.fall.;
4.2. -per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 18, comma 13, l.fall. mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ai sensi dell’art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c. (come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di
contro
parte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che àncorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria (Cass. 13845/2023, 31593/2022, 31457/2022, 29118/2022, 6278/2022, 13225/2021, 6805/2021, 889/2021, 21964/2020, 19006/2020, 23443/2019, 27685/2018, 23575/2017, 2315/2017, 10525/2016);
4.3. -è stato anche ampiamente chiarito che un siffatto meccanismo risponde alle evidenti esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, giustificando che la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione sia assicurata anche dalla comunicazione in forma integrale, al pari della notificazione (come avviene anche in relazione all’art. 99, ultimo comma, l.fall.); al tempo stesso, è stato precisato che l’operatività di tale principio vale solo per il periodo successivo alla modifica dell’art. 45, disp. att. c.p.c. ad opera dell’art. 16, comma 6, del citato d.l. 179/12, che ha imposto la comunicazione del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria (Cass. 31547/2022, 23575/2017);
-il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi;
-la mancata costituzione delle parti intimate esclude la pronuncia sulle spese;
-sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. U, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
A i sensi dell’art. 13, co mma 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/03/2024.