Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31959 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31959 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 25530 – 2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO.
RICORRENTE
contro
CURATORE del FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME – dello RAGIONE_SOCIALE -che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
e
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’APPELLO di MESSINA.
INTIMATO
e
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO di GOTTO.
INTIMATO
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 258/2022 , udita la relazione nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso in data 13.12.2010 al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la ‘RAGIONE_SOCIALE chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
All’uopo proponeva la cessione di tutti i beni aziendali ai fini dell’integrale pagamento delle spese di giustizia e di procedura, dell’integrale pagamento dei creditori assistiti da causa legittima di prelazione e d ell’integrale pagamento, seppur senza interessi, dei creditori chirografari.
Con decreto del 19.5.2011 il tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo (cfr. ricorso, pag. 8) .
Nel prosieguo il commissario giudiziale faceva luogo alla segnalazione di fatti suscettibili di rilievo ai fini della revoca dell ‘ ammissione alla procedura.
Indi, il tribunale, con decreto del 24.2.2012, disponeva la comparizione della società istante per l’udienza camerale del 13.3.2012.
Con decreto in data 17.4.2012 il tribunale reputava atto in frode ai creditori, peraltro, l’omessa comunicazione della pendenza di taluni procedimenti insorti successivamente alla presentazione della domanda di concordato e, per l’effetto, revocava l’ammissione al concordato.
Con sentenza in pari data il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava il fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE
Avverso il decreto del 17.4.2012 ed avverso la sentenza di fallimento proponevano reclamo la ‘RAGIONE_SOCIALER.AL.’ e la creditrice NOME COGNOME.
Con sentenza n. 385/2013 la Corte di Messina rigettava il reclamo.
Con ordinanza n. 11958/2018 questa Corte, in accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso proposto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e da NOME COGNOME, cassava la sentenza del la Corte d’Appello di Messina .
8. L a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ riassumeva il giudizio in sede di rinvio.
Resisteva il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Non si costituiva -benché regolarmente citata – NOME COGNOME, che veniva pertanto dichiarata contumace.
Con sentenza n. 258 dei 18.3/21.4.2022 la Corte d’Appello di Messina rigettava il reclamo e regolava le spese.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il curatore del fallimento del la ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile, improcedibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il Procuratore Generale della Re pubblica presso la Corte d’Appello di Messina ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto non hanno svolto difese.
Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è inammissibile siccome tardivamente proposto. Va dunque accolta l’eccezione formulata in tal senso dal curatore controricorrente.
La sentenza impugnata, di rigetto del reclamo ex art. 18 l.fall., risulta pubblicata in data 21.4.2022 e in pari data comunicata -nel suo testo integrale – ai procuratori delle parti, a mezzo p.e.c. , dalla cancelleria della Corte d’Appello di Messina ai sensi dell’art. 18, 13° co., l.fall.
Invero, il controricorrente ha prodotto il messaggio di postacert.eml (all. 8) e la ‘ ricevuta breve di avvenuta consegna ‘ del medesimo messaggio al difensore della ‘ RAGIONE_SOCIALE
Ulteriormente il controricorrente ha prodotto (cfr. altresì memoria controricorrente, pag. 3) ‘ attestazione telematica relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria riferiti alla comunicazione/notificazione eseguita in data 21 aprile 2022 nei confronti di AVV_NOTAIO, rilasciata dalla cancelleria della Corte d’Appello di Messina in data 04/11/2022, con cui ‘ Si dà atto che in data 21 aprile 2022 alle ore 12.12, la cancelleria del CORTE D’APPELLO DI MESSINA (…) ha inviato il messaggio di posta elettronica certificata identificato con GLME;2022;9671162 a NOME COGNOME (INDIRIZZO all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL ‘ .
Dalla stessa attestazione si evince che ‘ il messaggio risulta consegnato nella casella del destinatario il 21 aprile 2022 alle 12:12, id Ricevuta avvenuta consegna NUMERO_TELEFONO ‘ .
Come noto, il ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento è soggetto alla disciplina speciale dell’art. 18, 14°, l.fall., per cui va proposto entro il termine di ‘trenta giorni dalla notificazione’.
In proposito si è detto ripetutamente che la notifica effettuata dal cancelliere a mezzo p.e.c., ai sensi dell’art. 16, 4° co., d.l. n. 179/2012 (conv. dalla l. 221/2012) , è idonea a far decorrere il termine breve per l ‘ impugnazione in cassazione, non ostandovi il nuovo testo dell ‘ art. 133, 2° co., cod. proc. civ. (come novellato dal d.l. 90/2014, conv. dalla l. 114/2014) , che trova applicazione solo nel caso di atto a impulso di parte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria (Cass. 12389/2024, 13845/2023, 31593/2022, 31457/2022, 29118/2022, 6278/2022, 13225/2021, 6805/2021, 889/2021, 21964/2020, 19006/2020, 23443/2019, 27685/2018, 23575/2017, 2315/2017, 10525/2016) . Si tratta infatti di un meccanismo rispondente alle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, diretto a far sì che la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione sia assicurata dalla sua comunicazione in forma integrale da parte della cancelleria (Cass. 31547/2022, 23575/2017) .
Nel caso in esame il ricorso per cassazione è stato notificato solo in data 19.10.2022, dunque ben oltre il termine di trenta giorni decorrente, ai sensi dell’art. 18, 13° co. e 14° co., l.fall., dalla notificazione di cancelleria del
21.4. 2022, senza che possa pertanto applicarsi il cd. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
È appena il caso di ricordare che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ex art. 1 l. 742/1969, non si applica (per il combinato disposto del successivo art. 3 e dell’art. 92 r.d. 12/1941) alle ‘ cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento ‘ , senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio (Cass. 24019/2020, 622/2016) .
16. Questo regime resta fermo anche qualora si tratti, come nel caso in esame, del giudizio di rinvio, che rimane assoggettato alle regole del rito camerale disciplinanti l’originario procedimento ex art. 18 l.fall., di cui rappresenta una fase ulteriore, tanto da dover essere riassunto con ricorso, e non con citazione (Cass. 8980/2021) .
Ed invero, la disposizione di cui all’art. 392 c od. proc. civ., laddove stabilisce che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si fa con citazione, deve essere adattata al rito di volta in volta applicabile, le cui prescrizioni vanno integralmente rispettate anche a seguito della cassazione con rinvio del provvedimento impugnato (Cass. 12668/2022, 30075/2023) .
È insomma principio consolidato quello secondo il quale il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e resta perciò soggetto – anche ove mutino le regole del processo, se non diversamente previsto – alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado.
17. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della
‘RAGIONE_SOCIALE‘ , le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti delle parti rimaste intimate.
18. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
c ondanna la ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME