Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1451 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1451 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6730/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro -tempore -intimatoavverso la sentenza del Giudice Di Pace di Campobasso n. 11/2025 depositata il 09/01/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con sentenza del 9.1.2025 il Giudice di pace di Campobasso rigettava l’impugnazione proposta da COGNOME NOME, cittadino tunisino, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Campobasso il 28.10.2024 e notificato in pari data. Rilevava infatti che il ricorso era stato depositato in data 27.11.2024, quindi oltre il
termine di venti giorni dalla notifica del decreto di espulsione, termine fissato, a pena di inammissibilità, dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011. Aggiungeva, inoltre, che risultavano comunque motivi di pubblica sicurezza (rappresentati dal fatto che il ricorrente aveva a suo carico procedimenti per violazioni di legge sugli stupefacenti e per reati contro la persona e contro il patrimonio) che giustificavano il provvedimento impugnato.
Avverso tale sentenza, il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione .
1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 24 e 113 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e l’omessa motivazione circa l’incolpevole tardività RAGIONE_SOCIALE‘opposizione presentata. In particolare, si deduce che, nel ricorso introduttivo, era stato argomentato come il ricorrente aveva, sin dall’udienza di convalida del trattenimento, provveduto a nominare il difensore anche ai fini RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione, ma che la Questura non aveva trasmesso tale nomina al difensore. Evidenziava, inoltre, che in data 4.11.2024 il ricorrente era stato rimpatriato in Tunisia e che, pertanto, doveva trovare applicazione il termine di 40 giorni.
1.1. Il motivo è fondato. L’art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011, come modificato dall’articolo 1, comma 4 -ter, del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2023, n. 176, prevede che “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero”. La norma fissa il termine di impugnazione del decreto di espulsione modulandolo in funzione del luogo di residenza del soggetto interessato e ricalca
l’analoga disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 -bis, comma 2, D.Lgs. n. 25/2008 (introdotto dall’art. 6 D.L. n. 13/2017, conv. dalla L. n. 46/2017).
Questa Corte, con orientamento pienamente condiviso dal Collegio, ha già affermato che: ‘È, quindi, la residenza all’estero del ricorrente, e il non trovarsi in Italia (non importa se in situazione di irregolarità), che costituisce il presupposto per l’applicazione di un termine più
lungo per impugnare il decreto di espulsione’ (Cass. n. 12647/2025).
Per individuare il termine (di venti o quaranta giorni) entro il quale proporre il ricorso, a pena di decadenza, occorre guardare al luogo di residenza del ricorrente al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso. Ne consegue che la presenza RAGIONE_SOCIALEo straniero nel territorio nazionale, al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, costituisce la linea di discrimine per verificare l’applicabilità del termine di venti giorni o di quaranta giorni; si considera applicabile il termine di quaranta giorni quando -al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda – colui che la propone risieda all’estero. Si deve aver riguardo alla concreta situazione nella quale si trova il ricorrente al momento in cui deve proporre il ricorso. Se, pertanto, in esecuzione di un decreto di espulsione, il ricorrente non si trova più in Italia (perché rimpatriato nel Paese d’origine), egli potrà proporre il ricorso nel più lungo termine di 40 giorni (termine, peraltro funzionale ad un effettivo esercizio del diritto di difesa che, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua residenza all’estero, difficilmente potrebbe essere esercitato nel termine di 20 giorni).
1.2. A tale riguardo, inoltre, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE‘osservanza del termine d’impugnazione e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa sua tempestività e ammissibilità (Cass., n. 18690/2022), anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta
che il gravame debba essere dichiarato d’ufficio inammissibile (Cass., n. 20054/2023; Cass., n. 7660/2004).
1.3. L’odierno ricorrente ha dimostrato che al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso era residente all’estero. Il ricorrente, infatti, era stato accompagnato alla frontiera (la convalida era avvenuta il 30.1.2024) ed era stato rimpatriato il 4.11.2024. Pertanto, deve trovare applicazione la norma prevista dall’art. 18, comma 3, cit., lì dove prevede che il termine per l’opposizione al decreto di espulsione è pari a quaranta giorni proprio per il caso in cui il ricorrente “risiede all’estero”.
Ora, rilevato che il provvedimento impugnato dal ricorrente era stato notificato in data 28.10.2024 e l’impugnazione del suddetto provvedimento è stata depositata in data 27.11.2024, il ricorso deve ritenersi tempestivo nel pieno rispetto dei termini normativamente previsti.
Il secondo motivo di ricorso, volto a censurare l’omessa motivazione in ordine alle esigenze di cura del ricorrente e alla sicurezza del Paese d’origine, deve ritenersi assorbito.
Il ricorso va pertanto accolto e l’ordinanza va cassata e rinviata al Giudice di Pace di Campobasso, nella persona di un diverso magistrato anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME