Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12136 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12136 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3477-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 760/2022 della CORTE D ‘ APPELLO DI L ‘ AQUILA, depositato il 23/11/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell ‘ 8/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d ‘ appello di L’Aquila , con decreto del 23/11/2022, in accoglimento del reclamo proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE contro il provvedimento di primo grado, ha rigettato la domanda di omologazione dell ‘ accordo di
ristrutturazione dei debiti proposta, a norma degli artt. 182 bis e 182 ter l.fall., dalla RAGIONE_SOCIALE.L. RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 22/1/2023, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.
1.3. L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l ‘ altro, eccepito che il decreto impugnato è stato comunicato il 24/11/2022 e che il ricorso per la sua cassazione era tardivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso è tardivo.
2.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il decreto con il quale la corte d ‘ appello, ai sensi dell ‘ art. 183, comma 1°, l.fall., cui rinvia l ‘ art. 182 bis , comma 5°, l.fall. in materia di accordi di ristrutturazione, decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria, permanendo, anche rispetto all ‘ impugnazione per cassazione, le ragioni giustificative della necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull ‘ omologazione, accordandola o negandola, e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento, sicché il rinvio al procedimento di reclamo di cui all ‘ art. 183, comma 2°, l.fall. deve intendersi riferito all ‘ intero svolgersi RAGIONE_SOCIALE fasi di impugnazione previste dall ‘ art. 18 l.fall. e non solo alla porzione del reclamo (Cass. n. 30201 del 2019; conf., Cass. n. 20892 del 2019; Cass. n. 4304 del 2012; di recente, Cass. n. 40483 del 2021, in motiv.).
2.3. Al riguardo, come la pronuncia da ultimo citata testualmente evidenzia, ‘ la giurisprudenza di questa Corte ha da
tempo chiarito che, nell ‘ attuale contesto normativo, non vi è pi ù ragione per distinguere fra comunicazione e notificazione ai fini del decorso dei termini per proporre reclamo, dal momento che: i) all ‘ epoca di entrata in vigore dell ‘art. 18 l.fall. sussisteva una radicale distinzione tra la notificazione (che, ai sensi dell ‘ art. 137, comma 2, c.p.c. ha ad oggetto una copia conforme all ‘ originale dell ‘ atto da notificarsi) e la comunicazione (la quale veniva – e in via residuale viene tuttora – effettuata mediante biglietto di cancelleria, in “forma abbreviata”, secondo la dicitura ormai inattuale dell ‘ art. 136 c.p.c.); ii) dall ‘ entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, si è creato un difetto di coordinamento tra il testo dell ‘ art. 136 c.p.c. (rimasto inalterato laddove si riferisce ad un “forma abbreviata di comunicazione”) e l ‘ art. 45 disp. att. c.p.c. (il quale, al comma 2, stabilisce che il biglietto di cancelleria contiene “in ogni caso… il testo integrale del provvedimento comunicato”); iii) vi è ormai perfetta coincidenza tra l ‘ attivit à posta in essere dal cancelliere ai fini della notificazione e della comunicazione, poich è in entrambi i casi egli porta la sentenza a conoscenza del destinatario mediante invio di un messaggio di p.e.c. contenente in allegato il testo integrale del provvedimento; iv) una simile equiparazione trova conferma nell ‘ ultimo periodo dell ‘ art. 133, comma 2, c.p.c., secondo cui la comunicazione della sentenza “non è idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all ‘ art. 325”, in quanto, in un sistema ordinario che ha al suo centro l ‘ art. 285 c.p.c. – secondo cui la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l ‘ impugnazione, si fa “su istanza di parte” – la novella dell ‘ art. 133, comma 2, c.p.c. è da intendere come diretta a sottolineare che la comunicazione del testo integrale della sentenza eseguita d ‘ ufficio non pu ò produrre gli effetti della notificazione che la legge, ai fini della decorrenza del termine
breve, riserva alla parte; sicch è , laddove la notificazione della sentenza debba essere doverosamente eseguita dalla cancelleria, non vi è ragione di escludere che la comunicazione sia parimenti “idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all ‘ art. 325”; v) l ‘ equiparazione della notificazione eseguita ad iniziativa del cancelliere alla comunicazione effettuata dal medesimo ufficio si giustifica quindi in ragione della distanza che separa la notificazione prevista dall ‘ art. 285 c.p.c., da quella contemplata dall ‘art. 18 l.fall., poich è , mentre il congegno dell ‘ abbreviazione del termine ex art. 285 c.p.c., trova fondamento nella volont à della parte vincitrice di ridurre i tempi necessari al passaggio in giudicato della sentenza, il meccanismo previsto dall ‘art. 18 l.fall. , ha a fondamento non gi à l ‘ iniziativa di parte, bens ì – in ragione RAGIONE_SOCIALE esigenze di celerit à che caratterizzano il procedimento fallimentare – la mera conoscenza legale che il soccombente abbia avuto del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza legale che la comunicazione in forma integrale procura al pari della notificazione; vi) di conseguenza, tanto la comunicazione quanto la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, determinano la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione (Cass. 23443/2019; cfr. Cass. 10525/2016, 2315/2017, 23575/2017, 26872 /2018, 27685/2018) ‘ .
2.4. Il termine di trenta giorni entro cui il decreto poteva essere impugnato, che ha preso a decorrere dal 24/11/2022, e cioè dal giorno della sua comunicazione alle parti, è pertanto scaduto (visto che il 24/12/2022 era sabato) in data 27/12/2022.
2.5. Il ricorso per cassazione, notificato solo il 22/1/2023, va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima