Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1463 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 1 Num. 1463 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso 2505-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI NAPOLI depositato il 9/11/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 19/12/2025;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME;
sentito, per la ricorrente, l ‘ AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE, aggiudicataria del credito IVA (del valore nominale di €. 826.570,43) posto in vendita, con modalità competitiva, dal RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, al prezzo base di €. 201.973,39, non ha provveduto al versamento del saldo prezzo adducendo che, in mancanza dei registri IVA, il credito ceduto doveva ritenersi inesistente.
1.2. Il giudice delegato, con decreto del 6/10/2022, ha revocato l ‘ aggiudicazione ed ha, quindi, disposto la confisca della relativa cauzione.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo a norma dell ‘ art. 26 l.fall.
1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto il reclamo evidenziando: – innanzitutto, che il bando di gara conteneva l ‘ espressa previsione dell ‘ esonero di ogni responsabilità da parte della curatela in ordine anche all ‘ esistenza del credito da cedersi, oltre che del suo adempimento ai sensi dell ‘ art. 1266 c.c.; – in secondo luogo, che la reclamante era stata posta nelle condizioni di conoscere la documentazione che sosteneva il credito IVA del RAGIONE_SOCIALE, senza muovere alcun rilievo in ordine all ‘ esistenza del registro IVA, anzi procedendo subito dopo alla formulazione della offerta d ‘ acquisto; -infine, che la reclamante è un ‘ operatore specializzato ‘ .
1.5. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 12/1/2023, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.6. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso deducendo, tra l ‘ altro, l ‘ inammissibilità del ricorso sul rilievo che: – il decreto impugnato è stato integralmente letto in udienza alla presenza delle parti e, quindi, depositato e sottoscritto tant ‘ è che la cancelleria non ha provveduto alla relativa comunicazione; – è, dunque, da tale momento che, a
fronte della conoscenza legale del provvedimento impugnato, il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione è cominciato a decorrere.
1.7. Il Pubblico Ministero, con memoria del 26/11/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso, intanto, è tempestivo, ma ritiene il collegio di dover svolgere alcune precisazioni in ordine all ‘ orientamento che si va delineando.
2.2. Non v ‘ è dubbio, come questa Corte ha già più volte affermato, che, in linea di principio, il termine breve (di sessanta giorni: art. 325, comma 2°, c.p.c.) per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell ‘ art. 111 Cost., avverso i decreti (a contenuto decisorio) emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, comincia a decorrere, come può evincersi dalla norma contenuta nell ‘ art. 26, comma 3°, l.fall., (oltre che dalla sua notificazione ad istanza di parte, anche) dalla comunicazione (integrale) del provvedimento ad opera dalla cancelleria ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp.att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 19941 del 2017; Cass. n. 21345 del 2012; Cass. n. 15239 del 2022, in motiv.).
2.3. Si è, in effetti, ritenuto, con argomentazioni senz ‘ altro condivisibili, che: -‘ l ‘ espressa previsione della decorrenza del termine per impugnare dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento contenuta nell ‘ art. 26 l.fall., in linea con l ‘ analoga disciplina delle impugnazioni allo stato passivo (art. 99 l.fall.), non costituisce deroga ad una regola generale (come tale, soggetta al canone di stretta interpretazione) ‘, trattandosi, piuttosto, dell’ ‘ espressione di un principio informatore della lex specialis, consentaneo con la natura concorsuale dei diritti fatti valere ‘; -‘ in tesi generale, la
notificazione del provvedimento è, infatti, atto di impulso volitivo e discrezionale della parte vittoriosa che si attaglia ad un rapporto processuale tra parti definite, destinatarie esclusive della pronuncia ed arbitre insindacabili della scelta di accelerare la definizione del processo, mettendo in moto il termine breve per l ‘ impugnazione (art. 326 cod. proc. civ.) ‘; -‘la potenziale efficacia riflessa di un provvedimento ex art. 26 l.fall. sull ‘ intero ceto creditorio, nell ‘ ambito di una procedura concorsuale caratterizzata da esigenze di speditezza, appare ‘, per contro, ‘ incompatibile con i tempi legati all ‘ ordinaria iniziativa di parte e giustifica, quindi, la decorrenza del termine per impugnare già a partire dalla conoscenza legale acquisita con la comunicazione di cancelleria (art. 136 cod. proc. civ.: Cass., sez.1, 10 Giugno 2011, n. 12732) ‘, ‘senza spazio alcuno per distinzioni tra i vari mezzi ordinari di impugnazione, all ‘ insegna di un eclettismo disarmonico con la ratio sottesa alla disciplina speciale ‘ , la quale, pertanto, trova applicazione anche ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione (Cass. n. 13565 del 2012, in motiv., la quale ha escluso ogni rilievo all ‘argomentazione secondo cui ‘ l ‘ art. 26 l.fall. …, con espressa previsione della decorrenza del termine perentorio per impugnare dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento …, sarebbe riferibile al solo reclamo al tribunale o alla corte d ‘ appello, ma non pure al ricorso per cassazione, tuttora soggetto, senza deroghe, al criterio generale di cui all ‘ art. 326 cod. proc. civile, che prefigura come dies a quo la notificazione del provvedimento …’ ).
2.4. Ne consegue che, ove il decreto impugnato non sia stato comunicato, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione è quello previsto, in generale, dall ‘ art. 327, comma 1°, c.p.c., pari, com ‘ è noto, a sei mesi dal suo deposito in
cancelleria: a nulla, per contro, rilevando che tale decreto sia stato pronunciato in udienza e ne sia stata data, come da attestazione nel relativo verbale, lettura integrale alla presenza delle parti.
2.5. Questa Corte, per la verità, in materia di opposizione allo stato passivo (Cass. n. 39123 del 2021), ha sostenuto la soluzione contraria, ritenendo, in particolare, che, ove il decreto che decide su tale impugnazione sia stato pronunciato in udienza alla presenza delle parti, il termine (di trenta giorni: art. 99, comma 12°, l.fall.) per proporre il ricorso per cassazione decorre dalla pronuncia in udienza, ma solo se di tale decreto sia stata data lettura integrale, attestata a verbale, laddove, in difetto di tale emergenza, lo stesso termine decorre dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria.
2.6. La Corte, a sostegno di tale conclusione, ha, in particolare, rilevato che: -in forza dei principi generali desumibili dal codice di rito, la comunicazione decreto può essere ‘ surrogata da un atto equipollente ‘, sempre che sia ‘ capace … di produrre lo stesso effetto pratico e giuridico, ovvero di rendere edotta la parte interessata dell ‘ avvenuta pronuncia del provvedimento decisorio, del contenuto del suo dispositivo e delle ragioni integrali della sua motivazione ‘; -‘ la valutazione di equipollenza deve essere ‘, dunque , ‘ ispirata ad un particolare rigore, per la sua incidenza sul diritto di difesa, che risulterebbe indubbiamente e ingiustificatamente compresso se il termine per impugnare si facesse decorrere da una data anteriore a quella in cui la parte soccombente ha effettivamente conosciuto le motivazioni e le statuizioni del provvedimento ‘; – dev ‘ essere, pertanto, ‘ escluso che in una fattispecie quale quella in esame possa trovare applicazione … l ‘ art. 176 cod. proc. civ., a norma del quale le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono
conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi (mentre solo quelle pronunciate fuori udienza devono essere comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi) ‘; -‘ tale disposizione ‘, infatti, ‘ inserita fra quelle concernenti l ‘ istruzione della causa e i poteri del giudice istruttore, riguarda all ‘ evidenza le sole ordinanze interlocutorie assunte da detto giudice nel corso del processo ‘; – nel caso in esame, invece, ‘a ttesa la natura … di provvedimento decisorio su diritti ‘ (che, in effetti, accomuna sia il decreto pronunziato a norma dell ‘ art. 99 l.fall., sia il decreto che, pronunciandosi su reclamo ex art. 26 l.fall., sia idoneo, come quello in esame, a decidere in modo definitivo su un diritto soggettivo ), ‘ i paradigmi normativi di riferimento vanno piuttosto individuati ne (gl) i … artt. 281 sexies e 429, comma 1, cod. proc. civ., i quali prevedono che il giudice possa disporre l ‘ udienza di discussione della causa e, a conclusione della stessa, pronunciare la sentenza dando lettura del suo dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ‘; -in particolare, ‘ in caso di sentenza redatta a verbale o allegata allo stesso, il termine per impugnare decorre dalla data dell ‘ udienza ‘ ma ‘ solo se della pronuncia sia data effettiva lettura nell ‘ udienza stessa e se di tale lettura, concernente motivazione e dispositivo, sia dato atto nel medesimo verbale, immediatamente sottoscritto dal giudice ‘; -‘ in difetto di tale adempimento, il cancelliere non è esonerato dall ‘ osservanza del dovere di comunicazione e il termine decorre dalla data in cui questa è ricevuta dalla parte (cfr. Cass. n. 18743/2007, 11787/2020) ‘; – ne consegue che, nel caso del decreto che decide sull ‘ opposizione allo stato passivo, il termine (di trenta) per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pronuncia di tale provvedimento in udienza ma solo se del decreto sia stata data lettura integrale alle parti in udienza,
attestata a verbale, mentre, in difetto di tale requisito, decorre dalla successiva comunicazione da parte della cancelleria.
2.7. La Corte, però, non condivide tale conclusione, ritenendo che, al contrario, proprio ‘ per la sua incidenza sul diritto di difesa, che risulterebbe indubbiamente e ingiustificatamente compresso se il termine per impugnare si facesse decorrere da una data anteriore a quella in cui la parte soccombente ha effettivamente conosciuto le motivazioni e le statuizioni del provvedimento ‘, la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione nei confronti del decreto (decisorio) pronunciato a norma dell ‘ art. 26 l.fall. è determinata solo ed esclusivamente dalla sua formale comunicazione da parte della cancelleria.
2.8. L ‘ art. 26, ult. comma, l.fall., (al pari dell ‘ art. 99, penult. comma, l.fall.), intanto, stabilisce che il tribunale provvede sul reclamo (o sull ‘ impugnazione dello stato passivo) ‘ entro trenta giorni ‘ (o, rispettivamente, ‘sessanta giorni ‘) dall ‘ udienza ‘ fissata per la comparizione delle parti, ‘ con decreto motivato ‘ .
2.9. La legge, quindi, (a differenza di quanto espressamente consentito dagli artt. 281sexies e 275bis c.p.c. per la ‘ decisione a seguito di trattazione orale ‘, dall’ art. 281terdecies c.p.c. per la decisione nel giudizio semplificato di cognizione e dagli artt. 429, comma 1°, 436bis e 437 c.p.c. in tema di decisione nel processo del lavoro) non prevede che il tribunale, all ‘ esito dell ‘ udienza di discussione e senza soluzione di continuità con la stessa, possa pronunciare la decisione dando lettura alle parti del suo dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto.
2.10. Si tratta, è vero, di un modello decisionale che, pur se non espressamente previsto, è consentito dalla legge (Cass.
n. 30718 del 2023, in motiv.): ma il fatto che sia consentito dalla legge non significa certo che il decreto (decisorio) pronunciato dal tribunale ai sensi dell ‘ art. 26 l.fall., una volta assunto all ‘ esito dell ‘ udienza di discussione e trascritto nel relativo verbale, debba essere impugnato, con il ricorso per cassazione, in un termine (breve, pari a sessanta giorni: art. 325, comma 1°, c.p.c.) decorrente già dalla lettura in udienza del dispositivo e della relativa motivazione.
2.11. Il testo della norma, lì dove prevede la ‘ decorrenza del termine per impugnare ‘ (solo) ‘ dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento contenuta nell ‘ art. 26 l.fall., in linea con l ‘ analoga disciplina delle impugnazioni allo stato passivo (art. 99 l.fall.) ‘, esclude, infatti, che possa ammettersi un ‘ interpretazione della stessa (ricalcata sul modello decisorio dell ‘ art. 281sexies c.p.c.: cfr. Cass. n. 18743 del 2007) che, pur in difetto di una espressa previsione normativa che lo consenta, determini la decorrenza del termine (per proporre il ricorso per cassazione) già dalla lettura del decreto (decisorio) reso in udienza quale equipollente della sua ‘ comunicazione ‘.
2.12. Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, con riguardo alle controversie regolate dal rito sommario di cognizione, hanno ritenuto che il termine (pari, in quel caso, a trenta giorni) per l ‘ appello dell ‘ ordinanza ai sensi dell ‘ art. 702quater c.p.c., decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione, e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza secondo la previsione dell ‘ art. 281 sexies c.p.c., laddove, al contrario, in mancanza delle suddette formalità, l ‘ ordinanza in questione può essere impugnata, a norma dell ‘ art. 327, comma 1°, c.p.c., nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione (Cass. SU n. 28975 del 2022; conf., Cass. n. 31572 del 2022).
2.13. Nello stesso modo, questa Corte ha ritenuto che, in materia d ‘ impugnazione di licenziamento ai sensi dell ‘ art. 18 st.lav., il termine breve di trenta giorni, previsto dall ‘ art. 1, comma 58, della l. n. 92/2012, per la proposizione del reclamo alla corte di appello avverso la sentenza del tribunale che si è pronunciato su tale impugnativa, decorre solo dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione della stessa se anteriore, senza che rilevi la lettura del provvedimento in esito all ‘ udienza ai sensi dell ‘ art. 429 c.p.c., attesa la specialità del rito rispetto alla disciplina ordinaria e la necessità di interpretare restrittivamente la norma in tema di decadenza dall ‘ impugnazione, escludendosi pertanto la possibilità di individuare un momento di decorrenza della stessa diverso da quello indicato dalla legge (Cass. n. 19862 del 2018; Cass. n. 14098 del 2016).
2.14. Il decreto (decisorio), del resto, pur se e quando sia contenuto nel verbale dell ‘ udienza di discussione, non per questo è oggetto di una necessaria e doverosa lettura alle parti, la quale, anzi, in linea di principio, è esclusa dalla legge: il verbale dell ‘ udienza, infatti, quand ‘ anche comprensivo del decreto, è letto alle parti solo su richiesta di una di esse (art. 130 c.p.c.).
2.15. Resta, in ogni caso, il fatto che tale lettura, quand ‘ anche sia stata richiesta da una delle parti e sia stata effettivamente eseguita come da attestazione a verbale, ha carattere esclusivamente orale ed è, quindi, come tale determinativa di una conoscenza solo sommaria dell ‘ atto che ne è stato l ‘ oggetto: che consente alle parti di avere senz ‘ altro contezza ‘dell’ avvenuta pronuncia del provvedimento decisorio ‘ ma non è certo idonea (ove, come nel caso in esame, manchi una norma che disponga diversamente) anche a far decorrere,
quale equipollente della sua comunicazione, il termine per l ‘ impugnazione dello stesso (tutte le volte in cui la comunicazione, in deroga rispetto all ‘ art. 133, comma 2°, c.p.c.., determini tale decorrenza) e, dunque, a provocare, in difetto, la stabilizzazione dei relativi effetti.
2.16. L ‘ art. 176 c.p.c., non a caso, prevede che il provvedimento pronunciato in udienza si intende conosciuto ‘dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi’ soltanto se si tratta di ‘ordinanze interlocutorie ‘ ‘ concernenti l ‘ istruzione della causa ‘ ed ‘ assunte dal giudice istruttore nel corso del processo ‘ (in senso conf. Cass. SU n. 28975 del 2022, in motiv., che, proprio in ragione della natura decisoria dell ‘ ordinanza, ivi esaminata, pronunciata ai sensi dell ‘ art. 702ter , comma 5°, ultima parte c.p.c., ha escluso l ‘ utilizzabilità della ‘ tecnica acceleratoria ‘ basata sulla previsione della decorrenza del termine dalla pronuncia in udienza, come nei casi previsti dagli artt. 669terdecies c.p.c. e 348ter c.p.c., ed ha, per contro, affermato la necessità, al predetto fine, in alternativa alla notificazione, della ‘ comunicazione’ , intesa come ‘completezza e certezza della notizia sulla possibilità di accedere al provvedimento e come disponibilità del suo testo’ ).
2.17. Le Sezioni Unite hanno, del resto, evidenziato come la norma prevista dall ‘ art. 702quater c.p.c., lì dove stabilisce che ‘l’ ordinanza … produce gli effetti di cui all ‘ art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. … ‘ , è stata (ritenuta) espressione di una scelta discrezionale del legislatore che non arreca alcuna lesione del diritto di difesa proprio sul rilievo che tale termine decorre soltanto dalla ‘ piena conoscenza dell ‘ ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero
con la notificazione ad istanza di parte ‘ (Cass. n. 11331 del 2017).
2.18. In definitiva, una volta stabilito che, ai fini della decorrenza del termine per il ricorso per cassazione, rileva unicamente la conoscenza effettiva e non la mera conoscenza legale, che si risolva in una conoscibilità mera, della pronuncia del decreto e del suo contenuto, e che la tale conoscenza effettiva consegue (in mancanza di una norma che disponga in modo diverso) esclusivamente dalla formale comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, la Corte pronuncia il seguente principio di diritto: ‘ il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto decisorio sul reclamo proposto a norma dell ‘ art. 26 l.fall., non decorre dalla sua eventuale lettura in udienza e dalla conoscenza che, in via di mero fatto, il destinatario ne abbia, per l ‘ effetto, ricevuto, essendo a tal fine necessaria (o la notificazione dello stesso ad istanza di parte, oppure) la formale comunicazione del decreto stesso (e cioè il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione) da parte della cancelleria, con la conseguenza che, in difetto, trova applicazione il termine lungo previsto dall ‘ art. 327, comma 1°, c.p.c. pari a sei mesi dal suo deposito in cancelleria ‘ .
2.19. Nel caso in esame, non risulta, come il RAGIONE_SOCIALE opposto ha confermato (v. il controricorso, p. 7, 8), che la cancelleria abbia provveduto a dare comunicazione del decreto impugnato alle parti costituite e, dunque, alla società reclamante.
2.20. Ne consegue che, non potendo decorrere (per difetto di comunicazione) il termine breve (di sessanta giorni) per la sua proposizione, il ricorso per cassazione poteva essere proposto,
come in effetti è accaduto, nel termine (lungo) di sei mesi, con decorrenza dal suo deposito in cancelleria.
Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la reclamante era stata posta nella possibilità di conoscere la documentazione che sosteneva il credito IVA del fallimento e che la stessa non aveva mosso alcun rilievo in ordine all ‘ esistenza del registro IVA, procedendo subito dopo alla formulazione dell ‘ offerta d ‘ acquisto, omettendo, tuttavia, di considerare il fatto che, in realtà, il RAGIONE_SOCIALE non ha fornito al partecipante alla procedura competitiva le relazioni in data 8/6/2021 e 23/3/2022, dalle quali emergevano con chiarezza le criticità delle quali era afflitto il credito IVA posto in vendita e, dunque, la pericolosità del suo acquisto.
Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha omesso completamente di pronunciarsi sulle conclusioni, esposte ai nn. 1 e 2 dell ‘ atto di reclamo, con le quali la reclamante aveva espressamente dedotto che: -‘ il contratto perfezionato in conseguenza della pubblicazione del bando di gara e dalla successiva aggiudicazione deve ritenersi nullo per impossibilità dell ‘ oggetto (inesistenza del credito ceduto) o, quanto meno annullabile, per gli evidenti vizi che rendono di fatto impossibile poter incassare il credito IVA ceduto ‘ ; – è, in effetti, pacifico che ‘ aver offerto in vendita, mediante la procedura competitiva, un credito iva inesistente o il cui incasso è materialmente impossibile, in conseguenza degli evidenti
errori in cui è incorsa la procedura, produca ipso iure la nullità, o quanto meno, l ‘ annullabilità, dell ‘intero negozio’.
Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato il reclamo sul rilievo che il bando di gara aveva espressamente previsto l ‘ esonero di ogni responsabilità da parte della curatela in ordine all ‘ esistenza del credito da cedersi oltre che del suo adempimento ai sensi dell ‘ art. 1266 c.c., omettendo, per contro, di considerare che : -a norma dell ‘ art. 1487, comma 2°, c.c., il cedente è sempre tenuto alla garanzia per l ‘ evizione derivante da un fatto proprio; – la vendita di un credito iva affetto, come nel caso in esame, da ‘ enormi criticità ‘, mantiene, pertanto, inalterata la garanzia del creditore, a prescindere dalla sua esclusione pattizia; – l ‘ art. 1229 c.c., del resto, espressamente prevede che ‘ è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave ‘; – nel caso in esame, il RAGIONE_SOCIALE non ha trasmesso le relazioni dell ‘ 8/6/2021 e del 23/3/2022, dalle quali emergevano le criticità del credito, ed ha, pertanto, senz ‘ altro agito con colpa grave.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
Non v ‘ è dubbio, infatti, che: – in materia di cessione dei crediti, il cedente, a norma dell ‘ art. 1266, comma 1°, c.c., deve garantire il nomen verum , e cioè che il credito è sorto e non si è ancora, per qualsiasi motivo, estinto al tempo della cessione, rimanendo fuori dalla garanzia solo la solvenza del debitore; – si tratta di un ‘ obbligazione accessoria che, quale effetto naturale dell ‘ immediata efficacia traslativa del contratto di cessione, ha la funzione di assicurare il ristoro dell ‘ interesse
positivo del cessionario alla cessione in tutti i casi in cui l ‘ indicato effetto traslativo del contratto manchi, in tutto o in parte, a causa della totale o parziale inesistenza del credito o per altro impedimento equipollente; – l ‘ obbligazione in esame presenta, peraltro, siffatta natura pure nell ‘ ipotesi di cessione di credito pecuniario, consistendo nel dovere di corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l ‘ ammontare rispetto al quale lo stesso non ha acquisito il credito mediante il contratto di cessione (Cass. n. 13853 del 2020).
La dedotta inesistenza del credito ceduto non consente, quindi, di evocare la nullità del contratto né, di conseguenza, libera il cessionario dello stesso dall ‘ obbligo di pagare il relativo prezzo: tale inesistenza, del resto, come ha giustamente dedotto il Pubblico Ministero, ‘ non risulta acclarata ‘, non avendo l ‘ aggiudicataria riferito ‘ di aver avuto riscontro della irripetibilità del credito dalla RAGIONE_SOCIALE delle Entrate ed anzi induce a diversa conclusione la circostanza che, in occasione di un ulteriore e successivo esperimento di vendita, il credito sia stato aggiudicato ‘ .
Né può essere invocato, come ha fatto la ricorrente, il ‘ fatto proprio ‘ del cedente quale limite (previsto dall ‘ art. 1266, comma 1°, cit.) all ‘ esclusione pattizia della garanzia in esame.
Non v ‘ è dubbio, invero, che: -la garanzia dell ‘ esistenza del credito ceduto, cui è tenuto il cedente (anche se si tratta, come può evincersi dall ‘ art. 2921 c.c., del RAGIONE_SOCIALE: art. 106, comma 1°, l.fall.), può essere pattiziamente esclusa ma con il limite del ‘ fatto proprio ‘ del cedente; – si tratta, peraltro, di un limite che ha un ‘ area operativa distinta dalla nozione di dolo o colpa grave di cui all ‘ art. 1229 c.c. poiché non richiede una valutazione soggettiva dell ‘ adempimento ma la mera riferibilità oggettiva del fatto che
determina l ‘ inesistenza del credito ceduto alla sfera di controllo esclusiva del cedente (Cass. n. 17985 del 2022, la quale, nel confermare la validità di una cessione in blocco di crediti, taluni dei quali inesistenti, ha rilevato come il ‘ fatto proprio ‘ che limita l ‘ esclusione pattizia della garanzia del nomen verum possa essere rappresentato dall ‘ estinzione del credito per ricezione del pagamento ovvero mediante transazione, mentre non rientra in tale nozione l ‘ inesistenza derivante da sentenza passata in giudicato).
Rileva, tuttavia, la Corte che nel caso in esame: – il ‘ fatto proprio ‘ del RAGIONE_SOCIALE cedente quale limite alla deroga pattizia (contenuta, come ha ritenuto il tribunale, nel bando di vendita del credito) dell ‘ obbligazione di garanzia che grava sul cedente, non risulta accertato dal tribunale, né è stato indicato dalla società cessionaria a attraverso la riproduzione in ricorso della relativa emergenza dagli atti del giudizio; – tale fatto, del resto, ove mai effettivamente esistente, si limiterebbe al solo effetto di imporre al cedente la garanzia dell ‘ esistenza del credito ceduto pur a fronte di una clausola che l ‘ abbia esclusa, ma non escluderebbe affatto, come in tutte le ipotesi di cessione di un credito inesistente, l ‘ obbligo del cessionario di pagare il prezzo pattuito (che è il solo thema decidendum del decreto impugnato); – il corrispondente diritto del cessionario, del resto, in quanto maturato (in ipotesi) direttamente nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, dev ‘ essere accertato, in caso di contestazione da parte del curatore, nelle forme esclusive del giudizio di verificazione dello stato passivo: e non anche, come la ricorrente ha preteso di fare, a mezzo del reclamo al tribunale a norma dell ‘ art. 26 l.fall. (art. 111bis , comma 1°, l.fall.).
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale, pertanto, dev ‘ essere dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME