Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24636 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
Oggetto: disciplinare professionisti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19358/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentat o e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO .
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
–
CONTRORICORRENTE-
e
ORDINE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA DI ASTI, in persona del Presidente p.t..
RAGIONE_SOCIALE PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI, in persona del Procuratore p.t..
-INTIMATI-
avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE n. 8/2021, pubblicata in data 20.4.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.7.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con decisione n. 8/2021, il RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato tardivo il ricorso di NOME COGNOME avverso il provvedimento sanzionatorio dell’avv ertimento, per aver svolto una perizia fonometrica senza procedere ai doverosi accertamenti, poiché il provvedimento era stato notificato in data 11.1.2019 mentre il ricorso era stato proposto il 12.2.2019, oltre il termine di 30 gg. di cui all’art. 4 del DM 1.10.1948.
Per la cassazione della pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso in due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato con memoria; le altre parti sono rimaste intimate.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1 e 4 D.M. 1.10.1948 e 155 c.p.c., sostenendo che il termine di trenta giorni per proporre il ricorso al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE scadeva in un giorno festivo – il 10.2.2019 ed era prorogato all’11.2.2019, per cui il ricorso era tempestivo.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 45 n. 1 RD 2537/1925, sostenendo che il ricorso era meritevole di accoglimento nel merito, essendo del tutto insussistenti le violazioni contestate.
Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che è l’organo che ha deciso l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio e che, in quanto tale, non è parte del processo di legittimità (Cass. s.u. 4209/1982; Cass. 2233/2012; Cass. 28114/2018).
Il primo motivo è fondato.
Il provvedimento sanzionatorio è stato notificato in data 11.1.2019 e, pertanto, il termine di trenta giorni per proporre ricorso al
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE scadeva il giorno di domenica 10.2.2019 ed era prorogato all’11.2.2019 ai sensi dell’art. 155, comma quarto c.p.c., giorno in cui il ricorso è stato inviato per la notifica.
L’impugnazione era, quindi, temp estiva ed andava esaminata nel merito.
5. Il secondo motivo è inammissibile poiché propone questioni concernenti il merito delle contestazioni su cui nulla ha statuito la pronuncia e il ricorrente non ha interesse a dolersene, potendo riproporre le proprie difese dinanzi al giudice del rinvio.
In conclusione, va dichiarata l’inamm issibilità del ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE con addebito delle spese liquidate in dispositivo; va accolto il primo motivo di ricorso mentre il secondo è dichiarato inammissibile. La decisione è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 2800,00 per onorario ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%;
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la regolazione delle ulteriori spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione