Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30608 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30608 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
Oggetto
Ripetizione indebito
R.G.N. 3236/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 3236-2017 proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
IRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 539/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2016 R.G.N. 1158/2014;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere Dott.
NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di ripetizione d’indebito svolta da COGNOME NOME, già liquidatore giudiziale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e avente ad oggetto le trattenute previdenziali e assistenziali pagate all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulle retribuzioni dei lavoratori.
Riteneva la Corte che il liquidatore fosse l’unico soggetto obbligato, essendo cessato dalla carica l’amministratore RAGIONE_SOCIALEa società.
Avverso la sentenza ricorre COGNOME NOME per due motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2115 c.c. Sostiene che unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro, ovvero colui che paga le retribuzioni. Di contro, egli non aveva pagato alcuna retribuzione ai dipendenti, essendo entrato in carica il 15.9.08 e avendo proceduto al loro licenziamento in data 18.9.08.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2033 c.c. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pur sapendo che il liquidatore non era il soggetto obbligato al pagamento, aveva intimato il pagamento prospettando possibili conseguenze penali in caso contrario, sicché l’ente non poteva essere considerato in buona fede.
In ricorso è inammissibile per superamento del termine semestrale di cui all’art.327 c.p.c. La sentenza fu pubblicata il 16.6.16 e il ricorso fu portato alla notifica il 12.1.17. Né il termine era soggetto a sospensione feriale, vertendosi in materia di causa previdenziale. La domanda attorea, formalmente qualificata dal ricorrente come di ripetizione d’indebito ex art.2033 c.c. , involge in realtà un accertamento negativo sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo. Essendo perciò destinata a far stato sul rapporto previdenziale, la causa ha natura previdenziale, dovendosi aggiungere che il pagamento indebito di contributi ha una sua disciplina previdenziale, dettata dall’art.8 d.P.R. n.818/57: ‘
‘.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente. P.Q.M.