Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27796 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 27796  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
Ha escluso che si trattasse di ‘riassunzione’ in senso tecnico, ancorché l’atto fosse stato intestato come tale e fosse stato concesso un termine a tal fine con il provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 696 cod. proc. civ.
Ha in particolare evidenziato che con la proposizione del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ.  era stato instaurato un giudizio di merito del tutto nuovo e diverso  rispetto  al  mezzo  di  istruzione  preventiva  non  terminato  con  la conciliazione, ed ha pertanto considerato ratione temporis applicabile il termine semestrale  per  la  proposizione  dell’impugnazione  previsto  dall’art.  327  cod. proc. civ., come novellato dalla legge n. 69/2009.
Avverso la sentenza di appello l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
I lavoratori sono rimasti intimati.
A seguito di formulazione della proposta di definizione ai sensi dell’art. 380bis, primo comma, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380 -bis, secondo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo  il  ricorso  denuncia  violazione  o  falsa  applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ., nonché degli artt. 46 e 58, comma 1, della legge n. 69/2009 , per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto in violazione del termine di sei mesi previsto dal novellato art. 327 cod. proc. civ.
La Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello in base alla considerazione che il ricorso ex art. 414 c od. proc. civ. è stato depositato il 31.12.2010 ( e dunque in epoca successiva all’entrata in vigore della novella apportata dalla legge 69 del 2009), e nel ritenere irrilevante il fatto che il citato ricorso fosse stato preceduto da ricorso per ATP.
Evidenzia che innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE era stato incardinato un unico giudizio, recante NUMERO_DOCUMENTO (iscritto a ruolo in data 27.1.2009, e dunque in data  antecedente all’entrata  in  vigore  della  legge  n. 69/2009 e  pertanto  non soggetto alle modifiche da quest’ultima apportate all’art. 327 c od. proc. civ.)
Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 58, comma 1, della legge n. 69/2009 si riferisce all’instaurazione originaria del procedimento, e non all’instaurazione di una fase o di un grado di giudizio.
Sostiene  che l’errore in cui sarebbe  incorsa la parte appellante era giustificabile, a fronte dell’identità del numero di ruolo dei procedimenti afferenti a diverse fasi processuali, e della data di iscrizione a ruolo riportata sul fascicolo (27.1.2009), tanto che gli appellati non avevano eccepito la tardività, rilevata d’ufficio dalla Corte territoriale , senza sottoporla al contraddittorio.
La proposta di definizione anticipata è del seguente tenore: ‘ Il motivo è inammissibile. Nella fattispecie trova applicazione il termine semestrale per la proposizione dell’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009 con decorrenza dal 4.7.2009, ed applicabile ai sensi dell’art. 58, 1° comma, della già menzionata legge ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (Cass. n. 17060 del 2012, n. 6007 del 2012, n. 6784 del 2012, n. 19969 del 2015).
La dedotta unicità dell’iscrizione a ruolo, rispetto alla quale peraltro non vi è alcuna documentazione allegata al ricorso, e neppure la sentenza di primo grado, non tiene conto della ratio decidendi della sentenza di appello, che ha affermato che non assume rilievo il fatto che il suddetto ricorso fosse stato preceduto dal ricorso per A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c. depositato il 27.1.2009, in quanto non si tratta di ‘riassunzione’ in senso tecnico, benché così intestato l’atto e a prescindere dalla concessione di termine a tal fine da parte del giudice con il provvedimento terminativo della fase di A.T.P., ma di instaurazione di giudizio di merito del tutto nuovo e diverso a seguito dell’esperimento di un mezzo di istruzione preventiva non terminato con la conciliazione.
La c.d. consulenza tecnica in funzione conciliativa prevista dall’art. 696 -bis c.p.c. assolve una precipua funzione deflattiva e alternativa alla lite, sicché essa si colloca  nel  più  generale  ambito  dei  rimedi  preventivi  esperibili  allo  scopo  di evitare, e non già di supportare, il processo (cfr., Cass. 11151 del 2018), quale fase dello stesso.
Il ricorso è inammissibile.’.
L’istanza  di  decisione  fa  leva  sull’unicità  del giudizio  e  sulla  scusabilità dell’errore in cui sarebbe incorsa la parte appellante.
Evidenzia che l’unicità dell’iscrizione a ruolo si desume non solo dal medesimo numero di ruolo e dalle risultanze del processo civile telematico (da cui risulta un unico fascicolo con iscrizione a ruolo 27.01.2009), ma dall’espressa menzione di tale data nella sentenza di primo grado; sostiene che tali elementi depongono univocamente per la continuità del giudizio, per la conseguente applicazione del termine annuale di impugnazione, e per la scusabilità dell’errore.
Aggiunge  che  la  Corte  territoriale  ha  rilevato  d’ufficio  l’inammissibilità dell’appello,  senza  sottoporre  la  questione  al  contraddittorio  delle  parti., circostanze che avrebbero giustificato la rimessione i termini ai sensi degli artt. 294, comma 2, e 153, comma 2, cod. proc. civ., rimarcando la necessità di un approfondimento in sede di pubblica udienza.
Il ricorso, prima ancora che infondato, è inammissibile.
Non è innanzitutto configurabile la violazione del contraddittorio, peraltro denunciata come violazione di legge e non quale error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Questa Corte ha infatti chiarito che ‘ Non soggiace al divieto posto dall’art. 101 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell’impugnazione o dell’intervenuta decadenza dall’opposizione. Ciò in quanto l’osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 cod. proc. civ.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d’ufficio dell’eventuale violazione di siffatti termini.’ (Cass. n. 32527/2022).
 Inoltre,  n el  prospettare  l’unicità  dell’iscrizione  a  ruolo, la  censura  non assolve agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 e dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non documenta tale circostanza.
Non risulta infatti allegata al ricorso alcuna documentazione riguardante il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cod. proc. civ. ed  il  giudizio  di  primo  grado,  né  risulta  prodotta  la  sentenza  del  Tribunale, impugnata in appello.
6. Ciò premesso, va rammentato che in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento della successiva instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. n. 19969/2015; Cass. n. 27172/2016; Cass. n. 37750/2021).
Si è in particolare chiarito che ai fini dell’operatività del termine semestrale di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009 ed applicabile ai sensi dell’art. 58 della stessa legge -ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore), la ‘instaurazione del giudizio’ va individuata con riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito; si è inoltre escluso che il collegamento posto dall’art. 669 oc ties, comma 6, cod. proc. civ., aggiunto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pone comunque tra ordinanza di accoglimento della domanda cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. ed eventuale causa di merito che ad essa faccia seguito, non consente di affermare fondatamente che il giudizio cautelare anticipatorio e il giudizio di cognizione di merito costituiscono due fasi di un unico procedimento, sicché, ai fini dell’applicazione del termine d’impugnazione semestrale, previsto dall’ar t. 327 cod. proc. civ. dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 , rileva unicamente il momento in cui sia stato introdotto il giudizio di merito (Cass. n. 17928/2020; Cass. n. 27236/2017 e Cass. n. 6951/2019).
Tali principi sono a maggior ragione applicabili al caso di specie, considerato che  alla  consulenza  tecnica  preventiva ex art.  696  bis  cod.  proc.  civ.  non necessariamente fa seguito un giudizio di merito.
Qualora a detto accertamento tecnico faccia seguito un giudizio di merito, ai fini dell’applicazione del termine breve d’impugnazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. rileva dunque la data in cui è stato introdotto il giudizio di merito.
La sentenza impugnata, pertanto, correttamente ha ritenuto che il giudizio di merito introdotto a seguito dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cod. proc. civ. costituisca un nuovo giudizio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, in quanto i lavoratori non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, ai sensi dell’art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ., ed in continuità con quanto affermato da Cass. n. 27947/2023 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.),  trova applicazione il quarto comma dell’articolo 96 cod. proc. civ.
Sussistono  le  condizioni  per  dare  atto,  ai  sensi  dell’art.13,  comma  1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità de l ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Sezione  Lavoro  della Corte Suprema di Cassazione, il 2 ottobre 2025.
La  Presidente NOME COGNOME